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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40434/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Area 62 ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Macerata che aveva rigettato la sua richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo. Il ricorso contestava, in sintesi: (i) la violazione del termine minimo di comparizione di tre giorni liberi previsto dall'art. 324, comma 6, c.p.p., per mancata e irregolare notifica dell'avviso di anticipazione dell'udienza sia all'ente sia al suo difensore; (ii) la mancata autonoma notifica all'ente indipendentemente dalla sottoscrizione della richiesta di riesame da parte del procuratore speciale; (iii) questioni di merito sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sull'interpretazione dell'art. 15 del d.l. n. 18/2020 (produzione/commercializzazione DPI); (iv) la presunta carenza di motivazione del Tribunale sul periculum in mora e il mancato confronto con documenti difensivi. Il ricorso ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi (violazione del termine a comparire e nullità della notifica all'ente) ritenendoli fondati. Ha osservato che il termine di tre giorni liberi previsto dall'art. 324, comma 6, c.p.p. si applica anche al procedimento contro gli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001; che l'anticipazione dell'udienza al 20 aprile 2023, notificata il 17 aprile 2023, ha leso il termine minimo di comparizione (i tre giorni liberi devono essere effettivamente fruiti e consecutivi); che la notifica all'ente è obbligatoria anche quando la richiesta è sottoscritta solo dal difensore; e che il rinvio disposto dal Tribunale (alla udienza successiva) non sana la nullità già insorta. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Macerata per nuovo esame ai sensi dell'art. 324, comma 5. I restanti motivi non sono stati esaminati per carattere assorbente dei primi due.

Norme richiamate

  • art. 324, comma 6, c.p.p.

    Il termine di almeno tre giorni liberi tra notifica dell'avviso e data dell'udienza vale anche nel processo contro gli enti (d.lgs. 231/2001) e deve essere effettivamente rispettato; la sua inosservanza determina una nullità generale a regime intermedio che comporta annullamento dell'atto se non sanata.

  • art. 322 c.p.p.

    Richiamato dal d.lgs. 231/2001 per estendere al procedimento contro gli enti la possibilità di proporre richiesta di riesame contro il decreto di sequestro; conferma che la disciplina del riesame è applicabile, in quanto compatibile.

  • art. 344, comma 6, c.p.p.

    Prevede l'obbligo di comunicazione/notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza almeno tre giorni prima al pubblico ministero, al difensore e a chi ha proposto la richiesta; la Corte ha ritenuto la norma compatibile e applicabile anche agli enti.

  • art. 53 e art. 35 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    L'art. 53 richiama l'art. 322 c.p.p. per le impugnazioni contro il sequestro nelle materie 231; l'art. 35 estende agli enti i diritti dell'imputato, giustificando l'obbligo di notificare l'avviso anche all'ente stesso.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 231/2001

    Norma richiamata in relazione alla responsabilità amministrativa dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a vantaggio; contestazione formale dei reati presupposto ai fini del sequestro è parte del quadro fattuale del decreto impugnato.

  • artt. 178, 179, 180, 182 c.p.p.

    Richiamati in relazione alla natura delle nullità (art. 178 lett. c) e 180) e alle conseguenze processuali; l'omessa notifica riguardante l'avviso all'interessato integra nullità tutelata da tali norme.

  • art. 173, comma 3, c.p.p.

    Principio secondo cui l'autorità giudiziaria non può abbreviare i termini posti a favore di una parte se non su richiesta o consenso di quella parte; rafforza il divieto di anticipare l'udienza riducendo il termine a difesa.

  • artt. 110, 316 ter, 481, 640, 356 c.p.

    Reati presupposto contestati nel decreto di sequestro (concorso, peculato, falsità, truffa, ecc.); la decisione della Corte però si è concentrata sulle ragioni processuali e non sull'apprezzamento del fumus commissi delicti.

  • art. 15 decreto-legge n. 18 del 2020

    Norma menzionata nel ricorso come possibile causa di esclusione della tipicità o della offensività dell'atto commerciale (produzione/commercializzazione DPI); la Corte non ha deciso sul punto ma ha segnalato che la censura di merito è assorbita dalle questioni processuali accolte.

  • art. 127 c.p.p.

    Riferimento comparativo: il termine ridotto dei tre giorni per il riesame è derogatorio rispetto alle regole ordinarie dei procedimenti camerali sancite dall'art.127, ma è vincolante e sanzionato con nullità.

Massime di principio

  • Il termine di almeno tre giorni liberi previsto dall'art. 324, comma 6, c.p.p. per la comunicazione/notifica dell'avviso d'udienza si applica anche al procedimento di riesame in materia di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001) e deve essere effettivamente rispettato; la sua inosservanza determina una nullità che può condurre all'annullamento dell'ordinanza.
  • L'ente destinatario del provvedimento ha diritto a una autonoma notificazione dell'avviso d'udienza anche quando la richiesta di riesame è sottoscritta solo dal difensore o procuratore speciale; la mancata notifica all'ente determina nullità assoluta rilevante.
  • L'anticipazione dell'udienza che riduce il termine di comparizione originariamente previsto non è lecita se priva del consenso della parte o se rende impossibile il rispetto dei tre giorni liberi: in tal caso la parte deve eccepire tempestivamente la violazione e la nullità impone la rinnovazione dell'intero termine, non la semplice integrazione giornaliera.
  • Il potere del giudice di anticipare o differire l'udienza non può comprimere i termini inderogabili a difesa stabiliti dalla legge; il consenso esplicito o la richiesta della parte sono condizioni per abbreviare tali termini.
  • In pratica difensiva: conservare e produrre le prove delle notifiche e delle date, contestare immediatamente in udienza qualsiasi notifica che non rispetti i termini, chiedere rinnovazione integrale del termine se la violazione è dedotta tempestivamente, e richiedere l'annullamento e la rinnovazione del procedimento quando la nullità è insanabile.
  • Sull'aspetto del merito (fumus commissi delicti o periculum in mora) il giudice di legittimità può non entrare se le questioni processuali rilevanti (nullità di notifiche/termine) risultano assorbenti; dunque le censure procedurali possono essere decisive e portare al rinvio per nuovo esame.

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