Cassazione Civile, Ordinanza n. 37334/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. contro la declaratoria di fallimento in estensione ai sensi dell'art. 147 l. fall. di una società ritenuta parte di una supersocietà di fatto. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 147, comma 5, l. fall., 2247 e 2697 c.c., sostenendo che mancasse la prova sia dell'elemento oggettivo del fondo comune sia dell'elemento soggettivo dell'affectio societatis, e che le singole società avessero svolto attività autonome in tempi diversi. Con il secondo motivo hanno denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del Tribunale senza considerare documenti che, a loro dire, smentivano l'esistenza della supersocietà. Con il terzo motivo hanno contestato la violazione dell'art. 147 l. fall. in relazione all'art. 5 l. fall., assumendo che l'insolvenza della supersocietà dovesse essere accertata autonomamente e non potesse derivare dal solo fallimento dei singoli soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato una pluralità di indici ritenuti convergenti per dimostrare l'esercizio in comune di un'unica attività d'impresa; ha osservato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che non era stato dedotto un vizio motivazionale nei limiti attuali dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché le ricorrenti non avevano specificato quali documenti decisivi sarebbero stati trascurati. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento della Corte territoriale sull'insolvenza della supersocietà, basato su plurimi elementi: entità del debito della società fallita, insufficiente consistenza patrimoniale complessiva delle società socie e mancato deposito dei bilanci. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
norma richiamata quale base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 147 l. fall.
richiamato per il fallimento in estensione della società ritenuta componente di una supersocietà di fatto e per la necessità di accertarne i presupposti.
art. 147, comma 5, l. fall.
invocato per contestare l'estensione del fallimento alla presunta supersocietà di fatto.
art. 2247 c.c.
richiamato per definire i requisiti della società e contestare l'esistenza di una società di fatto.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sull'esistenza dei presupposti della supersocietà.
art. 5 l. fall.
richiamato in relazione al requisito dell'insolvenza della supersocietà.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il vizio motivazionale deducibile in cassazione dopo la riforma.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
sentenza Cass. n. 8053/2014
richiamata quale precedente sui limiti del vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione delle prove e del merito dell'accertamento compiuto dal giudice di merito.
- L'esistenza di una società di fatto può essere desunta da una pluralità di indici convergenti, anche di natura patrimoniale e organizzativa, quali reciproche forniture, utilizzo comune di risorse, sede, personale, segni distintivi e garanzie prestate, quando tali elementi siano ritenuti significativi dell'esercizio comune di un'attività d'impresa.
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduca l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo specifico il fatto storico e le risultanze probatorie trascurate; una censura generica o apodittica è inammissibile.
- Ai fini del fallimento in estensione di una supersocietà di fatto, l'insolvenza deve essere sorretta da elementi concreti e plurimi, apprezzati secondo gravità, precisione e concordanza, non essendo sufficiente il mero richiamo al fallimento dei singoli soggetti coinvolti.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione deducibile in cassazione è confinato ai casi di motivazione omessa, apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria, non potendo essere utilizzato per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
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