Sentenza n. 5498/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1633/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di revoca degli effetti giuridici e archiviazione di precedenti SCIA e comunicazione relative all’esercizio di attività commerciali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il provvedimento di Roma Capitale con cui erano stati revocati gli effetti giuridici e archiviata la SCIA del 1° settembre 2023 relativa all’attività alimentare e la comunicazione del 6 aprile 2006 relativa all’attività non alimentare. La vicenda riguardava il trasferimento e l’ampliamento dichiarato di un esercizio commerciale situato in area UNESCO. Dopo plurime SCIA relative al subingresso, al trasferimento, alla variazione e alla sospensione o riattivazione delle attività, la Polizia locale aveva accertato che il locale di via Sant’Eustachio aveva una superficie di vendita di circa 50 mq, anziché i 100 o 111 mq dichiarati, e che il trasferimento era avvenuto senza il rispetto delle prescrizioni dell’art. 14, comma 2, della DAC n. 109/2023. La società aveva inoltre dichiarato di rinunciare agli effetti delle SCIA successive, sostenendo la retroazione giuridica della SCIA originaria. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello la società ha contestato la sentenza, sostenendo la correttezza della propria procedura, richiamando una precedente pronuncia e valorizzando la rinuncia agli effetti della SCIA quando aveva rilevato dichiarazioni non veritiere imputate al proprio tecnico. In corso di giudizio ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse su tutti i motivi d’appello, salvo quello relativo alla condanna alle spese disposta dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, tutti i motivi d’appello diversi da quello concernente le spese, prendendo atto della dichiarazione della società in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il motivo relativo alle spese è stato respinto. L’art. 26 c.p.a. rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di spese, tra cui gli artt. 91 e 92 c.p.c.; la regola generale è la condanna della parte soccombente. La compensazione costituisce un’eccezione, ammessa nei casi previsti dalla legge, inclusi la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti e le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo l’estensione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Poiché il ricorso di primo grado era stato respinto, non sussistevano ragioni sufficienti per derogare al principio della soccombenza. La pretesa correttezza della procedura, il richiamo a una precedente sentenza non necessariamente riferibile alla medesima fattispecie e la condotta del professionista incaricato della SCIA non escludevano la responsabilità processuale della società. L’appello è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e, nella restante parte, infondato. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione della peculiarità e novità complessiva della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse è una decisione di mero rito con cui il giudice prende atto della volontà della parte di non proseguire il giudizio sui motivi non più sostenuti.
art. 26 c.p.a.
La disciplina delle spese nel processo amministrativo rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è, in via generale, condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
La compensazione delle spese costituisce un’eccezione alla regola della soccombenza ed è ammessa nei casi tassativamente o comunque restrittivamente individuati dalla disposizione, comprese le analoghe gravi ed eccezionali ragioni riconosciute dalla Corte costituzionale.
sentenza Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77
altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
È costituzionalmente illegittima la disciplina che non consenta la compensazione delle spese anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla parte determina l’improcedibilità dei motivi non più sostenuti, senza che il giudice debba accertare le ragioni sostanziali della rinuncia alla prosecuzione, trattandosi di una decisione di rito fondata sul principio dispositivo.
- Nel processo amministrativo, la condanna alle spese segue di regola la soccombenza; la compensazione è derogatoria e richiede la ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., comprese le analoghe gravi ed eccezionali ragioni, non desumibili dalla mera allegazione della correttezza della condotta processuale o amministrativa della parte soccombente.
- La responsabilità processuale della parte per gli effetti delle dichiarazioni contenute nella SCIA non viene meno per il solo fatto che tali dichiarazioni siano state predisposte o inserite da un professionista incaricato.
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