Cassazione Penale, Sentenza n. 13140/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione: il ricorrente sosteneva che l'ordinanza impugnata avrebbe desunto la persistenza della pericolosità sociale unicamente dall'inidoneità del domicilio indicato al momento della scarcerazione. Il provvedimento impugnato confermava l'espulsione disposta in relazione alla condanna per detenzione illecita di stupefacenti (reato commesso il 16/08/2015, sentenza del Tribunale di Roma 20/11/2015).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia motivatamente accertato la persistenza della pericolosità sociale: il ricorrente si è reso irreperibile dopo la scarcerazione del 01/12/2022, ostacolando la verifica della cessazione della pericolosità; inoltre risultava soggetto irregolare sul territorio, con plurimi precedenti e diversi alias. L'assenza di deduzioni difensive su radicamento o attività lavorativa ha rafforzato la valutazione negativa. La Corte ha inoltre precisato che la decisione non si fondava sulla mera irregolarità del soggiorno ma sul complesso degli elementi (irreperibilità, precedenti, alias, mancanza di prova di integrazione). Richiamata la pronuncia Cass. Sez. I n. 23826/2020 per chiarire il principio circa il titolo di soggiorno. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Cass. Sez. I, n. 23826 del 26/06/2020
«la mancanza di un valido titolo di soggiorno non costituisce, di per sé, un elemento sfavorevole sul piano della prognosi criminale, assumendo una siffatta valenza soltanto in quanto, per effetto dello stato di irregolarità del soggiorno, la persona sia privata della possibilità di un lecito sostentamento e, dunque, possa conseguentemente determinarsi alla commissione di reati per fare fronte alle proprie esigenze di vita. In altri termini, non è l'assenza in sé del titolo di soggiorno, quanto l'assenza di fonti lecite di guadagno a costituire un rilevante indice predittivo»
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'irregolarità del soggiorno non è di per sé indice di pericolosità; assume rilevanza solo se determina la mancanza di mezzi leciti di sostentamento. Nel caso concreto, tuttavia, la valutazione è fondata sul combinato di irreperibilità, precedenti e alias, non sulla sola irregolarità.
Massime di principio
- L'irregolarità della posizione sul territorio (mancanza di titolo di soggiorno) non è di per sé sufficiente a provare la pericolosità sociale; rileva invece se impedisce mezzi leciti di sostentamento.
- La irreperibilità del soggetto dopo la scarcerazione può legittimamente influenzare la valutazione sulla persistenza della pericolosità sociale, poiché preclude la verifica della sua reale situazione personale e del suo radicamento.
- La presenza di plurimi precedenti penali e di alias costituisce un importante elemento indiziario nella prognosi di pericolosità sociale.
- La mancanza di deduzioni difensive concrete (prove di domicilio stabile, lavoro o integrazione) indebolisce la tesi della cessazione della pericolosità.
- Per contestare la motivazione di un provvedimento è necessario indicare in modo specifico gli errori logici o le omissioni; una critica generica all'adeguatezza della motivazione è spesso insufficiente.
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