Cassazione Civile, Ordinanza n. 09148/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla sanzione disciplinare irrogata a una dipendente di azienda ospedaliera per avere svolto, per un lungo periodo pluriennale, attività infermieristiche esterne senza autorizzazione. La dipendente sosteneva di essere protetta dalla disciplina sul whistleblowing di cui all’art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001, perché aveva segnalato al datore di lavoro analoghe condotte illecite di altri colleghi. Con un unico motivo di ricorso per cassazione denunciava, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001, assumendo che la norma garantisca una protezione ampia ed effettiva a chi segnala illeciti, idonea a escludere conseguenze pregiudizievoli anche per eventuali fatti connessi alla partecipazione del segnalante alla tutela dell’integrità della pubblica amministrazione; secondo la ricorrente, l’esclusione della tutela sarebbe limitata ai soli casi di calunnia o diffamazione, o comunque di dolo o colpa grave nel rendere le informazioni, mentre la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la denuncia potesse al più operare come esimente rispetto al concorso nel medesimo illecito, introducendo una limitazione non prevista dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha condiviso la lettura della Corte d’appello secondo cui l’art. 54-bis tutela il dipendente che segnali illeciti altrui da sanzioni, licenziamenti o misure ritorsive collegate alla denuncia, ma non lo protegge rispetto a sanzioni per illeciti disciplinari propri, anche se analoghi a quelli denunciati da altri. La Corte ha rilevato che la norma esclude le segnalazioni calunniose o diffamatorie e, nel testo successivo alla novella del 2017, quelle caratterizzate almeno da colpa grave, ma non attribuisce alcuna esimente per condotte illecite autonomamente commesse dal segnalante, da solo o in concorso con altri. Ha richiamato a conforto anche l’art. 33 della Convenzione ONU contro la corruzione e la Direttiva UE 2019/1937, interpretate nel senso di vietare ritorsioni per la segnalazione, non di scusare gli illeciti del segnalante. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nell'interpretazione dell'art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001.
art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001
La tutela del whistleblower copre le segnalazioni di illeciti altrui e le conseguenti misure ritorsive o discriminatorie, ma non opera come esimente per gli autonomi illeciti disciplinari commessi dal segnalante, da solo o in concorso con altri; restano escluse le segnalazioni calunniose o diffamatorie e, nel testo successivo alla legge n. 179 del 2017, quelle rese con almeno colpa grave.
legge n. 179 del 2017
È richiamata come novella che ha precisato, nel sistema della tutela del segnalante, il rilievo dell'assenza di calunnia/diffamazione e, secondo il testo menzionato, della colpa grave.
art. 33 Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione
È richiamato per affermare che gli Stati devono proteggere chi segnala illeciti da trattamenti ingiustificati, non da responsabilità per illeciti autonomamente commessi.
Direttiva (UE) 2019/1937
È valorizzata come fonte interpretativa nel senso del divieto di qualsiasi forma di ritorsione contro il segnalante, non già quale base per esonerarlo dagli illeciti propri.
D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La disciplina del whistleblowing tutela il dipendente segnalante contro sanzioni e ritorsioni causalmente collegate alla denuncia di illeciti altrui, ma non lo sottrae alla responsabilità disciplinare per fatti propri autonomamente illeciti.
- La segnalazione di illeciti può al più essere valorizzata, in concreto, ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione o dell'eventuale ravvedimento/collaborazione, ma non integra di per sé un'esimente generale.
- Le fonti sovranazionali sul whistleblowing vanno lette come strumenti di protezione contro trattamenti ingiustificati e misure ritorsive, non come basi per neutralizzare responsabilità per condotte illecite commesse dal segnalante.
- Quando il giudizio attiene alla corretta applicazione della normativa di protezione del segnalante, la questione decisiva è distinguere tra effetti pregiudizievoli derivanti dalla denuncia e sanzioni dovute a illeciti disciplinari autonomi del lavoratore.
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