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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15316/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Mantova che, con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., aveva applicato a Cojocaru una pena di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa per furto aggravato continuato. Il motivo principale era l'illegalità della pena: si denunciava che il giudice aveva prima aumentato la pena per l'aggravante e poi ridotto per l'attenuante generica senza effettuare il necessario bilanciamento ex art. 69 c.p., e inoltre si eccepiva la violazione dell'art. 625, primo comma, c.p. perché il minimo edittale all'epoca era di 1 anno di reclusione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non ricorresse il caso di "pena illegale ab origine": la pena indicata nel dispositivo era, nel suo complesso, irrogabile e nei limiti edittali; eventuali errori nel percorso argomentativo o nel calcolo della pena in motivazione non costituiscono di per sé illegittimità della pena tale da legittimare il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la illegittimità della pena solo quando la pena sia diversa per specie da quella prevista dalla legge o ecceda i limiti edittali

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento: la pena concordata dalle parti e applicata dal giudice costituisce il punto di partenza del controllo, con limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sulla ponderazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; il Procuratore lamentava la mancata operazione di bilanciamento, ma la Corte ha ritenuto che la mancata o errata motivazione sul bilanciamento non determina automaticamente una pena illegale ab origine

  • art. 625, primo comma, cod. pen.

    Minimo edittale del reato di furto all'epoca dei fatti (contestato dal Procuratore come incompatibile con la pena inflitta); la Corte ha considerato che, in presenza di attenuanti generiche riferite al criterio di commisurazione ex art. 624 c.p., la pena non risultava illegale

  • art. 624 cod. pen.

    Norma richiamata in motivazione come parametro di riferimento per il commisuramento della pena in presenza di attenuanti generiche; tale richiamo ha escluso l'illegittimità della pena nel caso concreto

  • art. 173, comma 1, dispos. att. cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso: il Procuratore ha proposto il ricorso nei limiti consentiti da questa disposizione

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che delimita la materia della cassazione per illegittimità della pena; la Corte ha ritenuto il ricorso proposto al di fuori dei casi previsti da questa norma dopo la modifica normativa del 2017

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato indirettamente dalla giurisprudenza per il principio che la pena va determinata secondo la legge applicabile nel tempo; utilizzato a supporto della distinzione tra pena illegale ab origine e vizi argomentativi

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione dichiara ammissibile il ricorso per "illegalità della pena" solo quando la pena indicata nel dispositivo è, per legge, inescusabilmente non irrogabile (pena diversa per specie o al di fuori dei limiti edittali). Errori di motivazione o di calcolo che non incidono sul dispositivo non costituiscono di per sé illegittimità rilevante per la cassazione
  • La mancata o scorretta operazione di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) può essere censurata in cassazione solo se determina una pena che nel dispositivo risulti effettivamente irrogabile in modo illegale (ad esempio sotto il minimo legale o in contrasto con la specie di pena prevista)
  • Nei casi di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. il sindacato di legittimità è limitato: per ottenere l'accoglimento del ricorso è necessario dimostrare che la pena applicata sia materialmente incompatibile con la legge, non soltanto che il processo motivazionale sia viziato
  • Se si intende impugnare la quantificazione della pena occorre puntare su un vizio che incida direttamente sul dispositivo (es. violazione dei limiti edittali, applicazione di una fattispecie diversa, mancata applicazione di una causa ostativa), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità
  • In fase di redazione del reclamo o ricorso è utile indicare con precisione e documentare come l'errore di calcolo o di bilanciamento abbia prodotto una modifica della specie di pena o una violazione del minimo/massimo legale, per rientrare nel novero delle ipotesi ammesse dall'art. 448 c.p.p

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