Sentenza del 13/11/2018 n. 2665 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - benefici cd. "prima casa" - trasferimento della residenza entro il termine ex lege - fallimento del venditore - caso fortuito - evento imprevedibile - non è tale - perdita dei benefici - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di poter conservare i benefici "prima casa" già fruiti, nonostante non fosse riuscito a trasferire la propria residenza nel nuovo immobile entro il termine previsto dalla legge. L'inadempimento derivava dal fallimento del promissario venditore, che aveva reso impossibile la conclusione della compravendita definitiva. Il contribuente invocava quindi il caso fortuito o un evento imprevedibile e non imputabile, idoneo a giustificare il mancato rispetto del termine.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata respinta. Il fallimento della controparte contrattuale non è stato ritenuto, nel caso concreto, un evento imprevedibile o fortuito sufficiente a derogare ai requisiti per il mantenimento dei benefici "prima casa". Non essendo stato completato il trasferimento dell'immobile e non essendo stata trasferita la residenza entro il termine di legge, è conseguita la perdita delle agevolazioni e il recupero dell'imposta di registro ordinaria.
Norme richiamate
Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa e requisito del trasferimento della residenza
Il mantenimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla legge, tra cui il trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro il termine stabilito. Il mancato rispetto comporta la decadenza dal beneficio, salvo che ricorra una causa realmente imprevedibile e non imputabile.
Disciplina dell'imposta di registro
Quando vengono meno i presupposti dell'agevolazione prima casa, l'Amministrazione finanziaria può recuperare la maggiore imposta dovuta, oltre agli eventuali accessori previsti.
Massime di principio
- Il mancato rispetto del termine per il trasferimento della residenza comporta normalmente la decadenza dai benefici prima casa.
- Per evitare la decadenza, l'impedimento deve essere oggettivo, imprevedibile e non imputabile al contribuente; non è sufficiente una difficoltà contrattuale o commerciale.
- Il fallimento, l'inadempimento o la crisi della controparte non costituiscono automaticamente caso fortuito: occorre valutare se l'evento fosse realmente imprevedibile e se il contribuente avesse adottato ogni cautela ragionevole.
- La stipula di un contratto preliminare non equivale al trasferimento della proprietà e, di regola, non consente di considerare perfezionati i requisiti richiesti per l'agevolazione.
- La donazione o l'alienazione del precedente immobile non garantisce la conservazione dei benefici se l'acquisto sostitutivo non viene effettivamente perfezionato e non sono rispettati gli ulteriori requisiti di legge.
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