Cassazione Penale, Sentenza n. 4537/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna inflitta dal GIP di Enna per rissa aggravata, lesione personale aggravata e la contravvenzione prevista dall'art. 75, comma 1, d.lgs. n.159/2001. L'unico motivo proposto riguardava la condanna per rissa: il ricorrente deduceva violazione dell'art. 52 cod. pen. (legittima difesa), nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che dalla videoregistrazione risultava che egli si era limitato a difendersi da ripetute aggressioni degli altri due imputati (per i quali si è proceduto separatamente) e che i giudici non avrebbero considerato le sue dichiarazioni spontanee rese nel giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure del ricorrente, sebbene formalmente riferite a violazione di legge e a vizi della motivazione, erano in realtà una richiesta di rivalutazione del merito e della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sindacato non consentito in sede di legittimità. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente come base per la scriminante della legittima difesa; la Corte ha ritenuto che la dedotta applicazione della scriminante imponeva valutazioni di fatto (sulla vista del filmato e sulle dichiarazioni) riservate al giudice di merito e non sindacabili in Cassazione senza specifico vizio di diritto.
art. 75, comma 1, d.lgs. n.159 del 2001
art. 75, comma 1, d.lgs. n.159/2001
Norma relativa alla contravvenzione per la quale il ricorrente era stato condannato in primo grado e confermata in appello; citata in quanto parte del capo di imputazione, senza che la Corte di legittimità ne mutasse il contenuto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consentito al giudice di cassazione di disporre, in caso di inammissibilità del ricorso, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: la Corte ha fissato tale somma in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente a riesaminare le valutazioni di merito sulla base di una diversa lettura delle prove (es. filmati, dichiarazioni): tali questioni sono riservate al giudice di merito.
- Le doglianze fondate esclusivamente su una diversa interpretazione dei fatti o della credibilità delle fonti non costituiscono errori di diritto idonei a determinare l'accoglimento del ricorso per cassazione.
- Per far valere la scriminante della legittima difesa in Cassazione è necessario dimostrare un errore di diritto o una manifesta contraddittorietà nella motivazione che attenga alla corretta applicazione della norma, non solo proporre una diversa valutazione probatoria.
- Se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tali conseguenze vanno tenute in considerazione nella scelta di proporre ricorso.
- Se si ritiene che il giudice di merito non abbia valutato specifiche prove (video, dichiarazioni spontanee), occorre contestare formalmente la violazione di modalità di assunzione o valutazione delle prove, evidenziando il vizio giuridico e non limitandosi a chiedere una diversa valutazione dei fatti.
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