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Sentenza

Sentenza del 26/01/2021 n. 434 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di liquidazione. L'Ufficio aveva riqualificato la cessione totalitaria delle partecipazioni (29/12/2016) come cessione di azienda ai sensi dell'art. 20 TUR, ritenendo che, pur tramite due atti formalmente distinti (cessione quote e successiva fusione del 21/06/2017), l'effetto sostanziale fosse il trasferimento dell'azienda al cessionario.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha riformato la sentenza impugnata confermando la legittimità dell'avviso di liquidazione. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che l'Ufficio potesse riqualificare l'operazione valutando la sostanza economica del singolo atto (cessione totalitaria delle quote) indipendentemente dal nomen iuris e senza necessità di richiamare atti successivi o elementi extratestuali, e che la cessione totalitaria delle quote fosse, nella sostanza, una cessione di azienda. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 20 TUR

    La norma è stata interpretata come titolo che legittima l'Ufficio a riqualificare fiscalmente l'atto sulla base della sua sostanza economica: la cessione di partecipazioni può essere qualificata come cessione di azienda quando, per effetto dell'operazione, si realizzi il trasferimento dell'azienda.

  • Giurisprudenza della Suprema Corte (plurime sentenze richiamate)

    Secondo l'insegnamento della Cassazione richiamato, l'Amministrazione può valorizzare la causa concreta dei contratti e tassare i negozi in ragione degli assetti economici realizzati, prescindendo dal nomen iuris attribuito dalle parti.

  • CTR sez. 18, sent. n. 4541/2019

    Precedente di merito che ha ritenuto che la cessione totalitaria di quote possa comportare, sotto il profilo soggettivo e sostanziale, la cessione dell'azienda quando la pluralità di atti concorre a un risultato unitario (trasferimento del dominio sull'azienda).

Massime di principio

  • L'amministrazione può, sulla base della sostanza economica dell'operazione, riqualificare una cessione di partecipazioni come cessione di azienda se il risultato pratico è il trasferimento dell'azienda al cessionario.
  • Non sempre è necessario richiamare o attendere atti successivi (es. fusione) o elementi extratestuali: la valutazione può riguardare il singolo atto quando da esso emerga chiaramente l'effetto economico di trasferimento dell'azienda.
  • Il nomen iuris attribuito dalle parti non vincola l'interpretazione fiscale: conta l'assetto economico realizzato e gli effetti concreti dell'operazione.
  • La finalità perseguita dalle parti (es. mantenimento di convenzioni) può escludere l'intento elusivo ma non impedisce che si considerino gli effetti fiscali conseguenti a un trasferimento sostanziale dell'azienda.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali non pienamente uniformi la valutazione processuale può influire sulle spese di lite (possibile compensazione), ma non altera il principio che la sostanza prevale sulla forma ai fini fiscali.

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