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Sentenza

Sentenza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, datato 25.06.2019, notificato il 03.07.2019 con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente nonché del parere n. -OMISSIS- emesso dal C.V.C.S. nell'adunanza 1910 del 19.06.2019 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “protrusioni cervico-dorso-lombari C5-C6 e C6-C7, D5-D6 e D6-D7, L5-S1”.

Giustizia amministrativa202100708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie della colonna vertebrale e conseguente diniego dell'equo indennizzo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa, adottato in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle protrusioni cervico-dorso-lombari e, conseguentemente, la concessione dell'equo indennizzo. Ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il d.P.R. n. 461/2001, nonché eccesso di potere per travisamento, omessa valutazione dei fatti, manifesta irragionevolezza e motivazione erronea. In particolare, ha lamentato il difetto di istruttoria e il carattere apodittico, superficiale e stereotipato del parere del Comitato, sostenendo che la patologia fosse causalmente o concausalmente riconducibile alle condizioni del servizio militare: permanenza in brande e utilizzo di materassi e reti inidonei, partecipazione a campi d'arma e attività addestrative e operative, missioni all'estero con impiego di giubbotto antiproiettile ed elmetto pesanti e frequenti spostamenti su mezzi militari su terreni accidentati. Ha inoltre prodotto una consulenza tecnica di parte e chiesto lo svolgimento di ulteriori incombenti istruttori, nonché l'accertamento del diritto all'equo indennizzo e agli ulteriori benefici connessi alla causa di servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richieda l'allegazione e la documentazione di specifici episodi o modalità di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, idonei a incidere in modo determinante, anche sul piano concausale, sull'insorgenza della patologia. Non sono sufficienti generici disagi, fatiche o stress normalmente connaturati al servizio militare. Il giudice ha inoltre ribadito che il giudizio del Comitato di Verifica costituisce valutazione tecnico-discrezionale complessa, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, erroneità dei presupposti o travisamento dei fatti, mediante una verifica esterna di congruità e del collegamento logico tra elementi accertati e conclusioni, senza sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell'organo tecnico. Nel caso concreto, le attività indicate dal ricorrente sono state ritenute normali e compatibili con il percorso militare svolto, senza allegazione di episodi abnormi o di una concreta efficienza concausale. La consulenza di parte è stata giudicata insufficiente, poiché fondata essenzialmente sull'età del ricorrente e sull'assenza di altre cause, senza dimostrare con adeguato grado di certezza o elevata credibilità logica e razionale il ruolo eziologico o concausale preponderante del servizio. È stata esclusa anche l'insufficienza istruttoria del Comitato, che aveva dichiarato di avere valutato tutti gli elementi relativi al servizio e i precedenti di carriera, valutazione confermata dalla stessa descrizione delle attività contenuta nel ricorso. Le richieste istruttorie sono state implicitamente disattese perché dirette a ottenere un'inammissibile rivalutazione del merito tecnico-medico.

Norme richiamate

  • art. 64 d.P.R. n. 1092/1973

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

  • d.P.R. n. 461/2001

    Richiamato insieme all'art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 per la disciplina del procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Utilizzato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede l'allegazione e la documentazione di specifici episodi o modalità di servizio eccezionalmente gravosi ed esorbitanti rispetto all'ordinario svolgimento delle mansioni, idonei a incidere causalmente o concausalmente sulla patologia; non sono sufficienti i disagi, le fatiche e lo stress normalmente connaturati al servizio, anche se impegnativo o gravoso.
  • Nel servizio militare, il nesso eziologico con una patologia non può essere riferito al servizio considerato in generale, ma deve essere collegato a modalità ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento dei compiti istituzionali, costituenti uno specifico fattore di rischio per l'infermità dedotta.
  • Il giudizio tecnico-medico del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto attraverso una verifica esterna di congruità e sufficienza, limitata a manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o erroneità dei presupposti; il giudice non può sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell'organo tecnico.
  • L'onere di dimostrare l'efficienza causale o concausale delle condizioni di servizio grava sul dipendente e non può essere assolto mediante la sola esclusione di altre possibili cause della patologia, né mediante un parere medico di parte privo di una dimostrazione caratterizzata da certezza o da elevata credibilità logica e razionale.
  • La mera consulenza tecnica di parte non è sufficiente a sovvertire il parere negativo dell'organo medico-legale quando si limiti a proporre una diversa valutazione del merito tecnico senza evidenziare vizi di illogicità, travisamento o carenza istruttoria del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRapporto di impiego non privatizzato
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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