Cassazione Penale, Sentenza n. 655/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza che l'aveva ritenuta colpevole di furto in abitazione (art.624-bis c.p.), articolando sei motivi: 1) illegittimo rigetto della proposta di concordato ai sensi dell'art.599-bis c.p.p. e mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art.62, n.6 (partecipazione a programma di giustizia riparativa) nonostante la partecipazione al programma; 2) vizio nella valutazione del dolo specifico (fine di profitto) richiesto dal furto in abitazione; 3) richiesta di riqualificazione del fatto in furto semplice perché l'imputata possedeva le chiavi e avrebbe agito per recuperare beni propri; 4) errato applicamento del combinato disposto degli artt.624-bis (commi 3 e 4), 625 n.2 e 61 n.7 e conseguente mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art.62, n.2 (stato d'ira per fatto ingiusto altrui); 6) violazione dell'art.545-bis c.p.p. per non avere la Corte d'appello avvertito le parti circa la facoltà di richiedere le nuove sanzioni sostitutive di cui all'art.53 L.689/1981 (nella nuova formulazione e disciplina transitoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il quarto e il sesto motivo e, per il resto, ha dichiarato i motivi 2, 3 e 5 inammissibili o infondati e il primo infondato. In particolare: - ha disposto che il divieto di bilanciamento previsto dall'art.624-bis, comma 4 c.p. opera solo se ricorrono le aggravanti dell'art.625 c.p.; sicché, nel caso di specie, non essendo emersa l'aggravante di cui all'art.625 n.2, la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti secondo i criteri generali (art.69 c.p.) e rideterminare la pena di conseguenza; - ha ritenuto che la Corte d'appello, dopo aver rideterminato la pena in termini potenzialmente compatibili con sanzioni sostitutive introdotte dalla normativa transitoria (d.lgs. n.150/2022), doveva aver dato avviso ai fini dell'art.545-bis c.p.p. e pronunciarsi sull'eventuale applicabilità delle nuove sanzioni sostitutive (richiesta formulata nella proposta di concordato). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, che dovrà riesaminare il giudizio di bilanciamento e valutare l'applicabilità di una sanzione sostitutiva secondo i principi richiamati.
Norme richiamate
art.624-bis cod.pen. (furto in abitazione)
"le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti"
Il divieto di bilanciamento (comma 4) si applica solo se sussistono aggravanti specificamente previste dall'art.625 c.p.; in assenza di tali aggravanti il giudice deve operare il bilanciamento delle circostanze secondo le regole generali (art.69 c.p.)
art.62, n.6 cod.pen. (circostanza attenuante per giustizia riparativa)
"avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati"
Perché l'attenuante sia riconosciuta è richiesta la conclusione del programma con esito riparativo; la partecipazione in corso non è sufficiente
art.599-bis cod.proc.pen. (proposta di concordato)
Il rigetto della proposta di concordato è sindacabile in Cassazione insieme alla sentenza, poiché incide sul contenuto della decisione e sul diritto di difesa
art.625 cod.pen. (aggravanti, tra cui n.2)
La presenza delle aggravanti di cui all'art.625 attiva il particolare regime di cui all'art.624-bis comma 4; in loro assenza non opera il divieto di bilanciamento
art.61 cod.pen. (circostanze aggravanti, tra cui n.7)
Le aggravanti previste negli artt.61 e 625 hanno rilevanza diversa: la sola sussistenza di una circostanza prevista dall'art.61 non determina l'automatico divieto di bilanciamento previsto dall'art.624-bis comma 4
art.69 cod.pen. (criteri di determinazione della pena e bilanciamento)
In assenza dell'applicabilità del divieto di bilanciamento speciale, il giudice deve utilizzare i criteri generali di composizione e bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti previsti dall'art.69 c.p.
art.545-bis cod.proc.pen. (avvertimento sulla facoltà di richiedere sanzioni sostitutive)
Se, in corso di appello, la normativa introduce nuove sanzioni sostitutive o il loro possibile utilizzo diventa rilevante, il giudice deve avvertire le parti della possibilità di richiederle quando la richiesta è rilevabile; se la richiesta era stata formulata (anche nella proposta di concordato), il giudice di appello era tenuto a pronunciarsi
art.53 L.689/1981 (sanzioni sostitutive) e art.20-bis cod.pen. (nuove pene sostitutive)
Le nuove sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma possono essere applicate anche ai procedimenti pendenti se più favorevoli (per effetto della disciplina transitoria), ma la loro applicazione rimane oggetto di valutazione discrezionale del giudice secondo i criteri dell'art.133 c.p.
art.95 d.lgs. n.150/2022 (disciplina transitoria)
Le norme sulle pene sostitutive più favorevoli si applicano ai procedimenti pendenti; ciò impone al giudice di appello di considerare la materia se l'imputato ne ha fatto richiesta
art.609 comma 3 cod.proc.pen. (inammissibilità di censure non svolte in appello)
In Cassazione sono inammissibili le censure che non sono state formulate nel gravame di appello; quindi molte deduzioni nuovi di fatto o di diritto non possono essere riesaminate
Massime di principio
- La circostanza attenuante connessa alla partecipazione a programmi di giustizia riparativa (art.62 n.6 c.p.) richiede la conclusione del programma con esito riparativo: la mera partecipazione in corso non è sufficiente.
- Il divieto speciale di bilanciamento previsto dall'art.624-bis comma 4 c.p. opera solo se sono presenti le aggravanti elencate nell'art.625 c.p.: se sono presenti soltanto aggravanti di cui all'art.61 c.p., il giudice deve effettuare il bilanciamento delle circostanze attenuanti/aggravanti secondo i criteri generali (art.69 c.p.).
- Il rigetto di una proposta di concordato (art.599-bis c.p.p.) incide sulla decisione di merito ed è sindacabile in Cassazione unitamente alla sentenza di condanna; la decisione deve essere adeguatamente motivata poiché riguarda il diritto di difesa.
- Le questioni di fatto o censure non sollevate in appello sono inammissibili in Cassazione (art.609 c.p.p.); pertanto è essenziale che la difesa articoli in appello tutte le doglianze rilevanti per la successiva impugnazione in Cassazione.
- Se durante il giudizio di appello la normativa introduce o rende applicabili sanzioni sostitutive più favorevoli, il giudice di appello deve informare le parti (art.545-bis c.p.p.) e, se l'imputato ha richiesto tale sostituzione (anche in sede di concordato), deve valutare e motivare l'eventuale applicazione secondo i criteri discrezionali stabiliti (art.133 c.p.).
- Nel controllo di legittimità la Corte di Cassazione valuta le decisioni di primo e secondo grado congiuntamente (doppia conforme): ove manchi coerenza nel conteggio delle circostanze o nell'applicazione delle regole speciali, può annullare e rinviare perché il giudice di merito applichi correttamente i criteri di bilanciamento e proceda a eventuale ricalcolo della pena.
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