Cassazione Penale, Sentenza n. 13002/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti) per gli anni d'imposta 2017-2018 relative a presunte fatture emesse da "Office Service Aosta s.r.l.s." e "Orione s.r.l.s." e usate dalla "Dorado s.r.l.s.". Denuncia carenza e illogicità della motivazione: la Corte d'appello avrebbe fondato la condanna su elementi meramente presuntivi (dati dello "spesometro" e accertamenti svolti nel 2022 quando la società era cessata nel 2019), senza acquisire le fatture originali o i verbali relativi alle società emittenti; avrebbe indebitamente invertito l'onere della prova inducendo l'imputato ad allegare prove a proprio favore. Inoltre deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e censura la mancata valutazione della richiesta, formulata in appello, di revocare la condizione sospensiva della pena subordinata al pagamento dell'imposta evasa per incapacità economica (allegata dalla percezione del reddito di cittadinanza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso relativo alla valutazione del compendio probatorio e alla presunta inversione dell'onere della prova, ritenendo che i giudici di merito abbiano formato il convincimento su un complesso di indizi "gravi, precisi e concordanti" (assenza di struttura operativa delle società, coincidenze amministrative, mancanza di flussi finanziari). Ha inoltre ritenuto improprie le censure che riproducevano pedissequamente le critiche già respinte in appello. Tuttavia la Corte ha accolto in parte il secondo motivo: ha constatato che la Corte d'appello non ha motivato sulla richiesta di revoca della condizione sospensiva (pagamento dell'imposta) formulata dal ricorrente in ragione della sua presunta incapacità economica. Tale omissione viola il principio secondo cui, se emergono elementi che fanno dubitare della capacità di adempiere la condizione, il giudice deve motivare summariamente sulla possibilità di adempimento. Per tale motivo la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla subordinazione della sospensione della pena al pagamento dell'imposta evasa e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale (art. 624 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma che incrimina i reati tributari relativi all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; è la fattispecie sostanziale contestata all'imputato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Parametro di censura in Cassazione per vizio della motivazione (omessa, contraddittoria o manifesta illogicità); qui utilizzato dal ricorrente per contestare la motivazione dei giudici di merito.
art. 533 c.p.p.
Disciplina l'onere probatorio dell'accusa; la Corte ricorda che non vi è inversione dell'onere della prova ma un "onere di allegazione" a carico dell'imputato quando l'accusa ha fornito un quadro probatorio solido basato su presunzioni.
art. 165 c.p.
Regola la sospensione condizionale della pena e la possibilità di apporre condizioni; la giurisprudenza richiede che il giudice motivi sommariamente sulla esigibilità della condizione quando emergono elementi che fanno dubitare della capacità economica del condannato.
art. 133, art. 62-bis e art. 163 cod. pen.
Riferimenti alle circostanze attenuanti e alla loro valutazione e quantificazione; il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito insindacabile in assenza di manifesta illogicità.
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza invocato in giurisprudenza per sostenere che la subordinazione della sospensione della pena a una condizione inesigibile può ledere il principio di uguaglianza.
art. 27 Cost.
Richiama la funzione rieducativa della pena; usato per argomentare che una condizione che renda inattuabile la sospensione può confliggere con tale finalità.
art. 624 cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza nella parte relativa all'affermazione della responsabilità penale, non incidendo l'annullamento sul piano sostanziale della colpevolezza.
Massime di principio
- Quando l'accusa costruisce un quadro indiziario fatto di elementi "gravi, precisi e concordanti", il giudice può ritenere raggiunta la prova anche mediante presunzioni; l'imputato non ha un obbligo probatorio formale ma ha un onere di allegazione di elementi concreti per confutare le presunzioni.
- La mancata acquisizione degli originali della documentazione non è automaticamente decisiva se dalle copie prodotte non emerge alcun elemento idoneo a metterne in dubbio l'attendibilità e se il giudice di merito si è confrontato con l'insieme delle prove.
- In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre pedissequamente le stesse critiche già esaminate e rigettate nei gradi precedenti senza confrontarsi con le argomentazioni della motivazione impugnata.
- Se il beneficio della sospensione condizionale della pena è subordinato al pagamento di somme, e dall'istruttoria o dalle deduzioni difensive emergono elementi che rendono dubbia la capacità del condannato di adempiere, il giudice deve motivare sommariamente sulla possibilità effettiva di adempiere; l'omissione di tale valutazione comporta vizio da cassare.
- La valutazione dell'esistenza o meno delle circostanze attenuanti generiche rientra nel giudizio di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- L'annullamento limitato a profili procedurali o alla condizione imponibile non compromette in genere l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità penale quando la Cassazione lo dichiara espressamente (art. 624 c.p.p.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13007/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13014/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13017/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13031/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13041/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13046/2026 del 09/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →