Cassazione Penale, Sentenza n. 25064/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa in una precedente sentenza definitiva, rilevando che nel quinquennio il beneficiario aveva riportato una successiva sentenza di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso in epoca successiva, con pena detentiva e pecuniaria. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 168, n. 1, cod. pen., sostenendo che, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sentenza di patteggiamento non sarebbe più equiparabile a una sentenza di condanna, poiché non comporterebbe un accertamento di responsabilità penale; perciò mancherebbe il presupposto per la revoca del beneficio, che richiede l'intervenuto accertamento giudiziale della commissione, nel quinquennio, di un delitto per il quale sia stata irrogata pena detentiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, anche dopo la riforma Cartabia, la sentenza di applicazione della pena su richiesta resta, agli effetti penali, equiparata a una sentenza di condanna e costituisce quindi titolo idoneo a determinare la revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, n. 1, cod. pen. Ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite Diop e la giurisprudenza successiva, osservando che la riforma ha inciso solo sugli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento, non sulla sua rilevanza ai fini penali. Conseguentemente, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168 n. 1 cod. pen.
La commissione, nel quinquennio, di un ulteriore delitto per il quale sia stata irrogata pena detentiva consente la revoca della sospensione condizionale; la sentenza di patteggiamento è idonea a integrare tale presupposto.
art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta è equiparata, agli effetti penali, a una sentenza di condanna; la riforma ha limitato l'uso della sentenza nei giudizi extrapenali e non ha eliminato l'equiparazione in ambito penale.
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza emessa all'esito del patteggiamento mantiene rilevanza penale e, nel caso esaminato, costituisce il titolo successivo considerato ai fini della revoca del beneficio.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare che nel patteggiamento manca un accertamento pieno di responsabilità, ma ciò non impedisce la rilevanza della decisione ai fini penali considerati.
art. 537 cod. proc. pen.
Citato come esempio di effetti processuali che possono discendere anche da una sentenza di patteggiamento, a conferma dell'esistenza di un accertamento dei fatti in senso lato.
art. 24 legge n. 689 del 1981
Richiamato per l'irrogazione di sanzioni amministrative connesse al reato anche in presenza di patteggiamento.
art. 630 cod. proc. pen.
Citato solo nel confronto con la revisione e con la giurisprudenza che esclude la riferibilità dell'istituto alla sentenza di patteggiamento; richiamo non decisivo nella ratio.
Massime di principio
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è idonea a integrare il presupposto della commissione, nel quinquennio, di un ulteriore delitto con pena detentiva irrogata, perché agli effetti penali resta equiparata a una sentenza di condanna.
- La riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 non ha eliminato l'equiparazione penale della sentenza di patteggiamento alla condanna; essa ha inciso soltanto sull'utilizzabilità della decisione nei giudizi extrapenali e sulla prova in tali sedi.
- La mancanza di un pieno accertamento di responsabilità nel patteggiamento non esclude che la decisione produca effetti penali tipici, quando una norma o l'assetto sistematico rinvii alla nozione di sentenza di condanna.
- Nel valutare la revoca del beneficio della sospensione condizionale, non occorre un nuovo accertamento dibattimentale della responsabilità per il fatto successivo, essendo sufficiente il titolo penale risultante dalla sentenza di patteggiamento nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24910/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24913/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24914/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25015/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25019/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25020/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →