Ordinanza n. 3852/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di non idoneità attribuito dal ricorrente dalla Commissione medica (di cui al verbale del -OMISSIS-) all’esito degli accertamenti psico-fisici svolti (all. n. 3); di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica, fondato sul riscontro di un indice di massa corporea inferiore a 20
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di reclutamento)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attribuito dalla Commissione medica all'esito degli accertamenti psico-fisici svolti nell'ambito della procedura concorsuale, deducendo l'erroneità della misurazione dei parametri utilizzati per il calcolo dell'indice di massa corporea. In particolare, ha prospettato che l'altezza rilevata in sede concorsuale fosse inferiore di un centimetro rispetto a quella da lui indicata e che il peso corporeo rilevato dalla Commissione, pari a 55,4 kg, fosse inferiore a quello successivamente riscontrato presso una struttura sanitaria pubblica, pari a 57,2 kg. Tali divergenze avrebbero potuto incidere sul calcolo dell'IMC e condurre al superamento del valore-soglia previsto dalla Direttiva tecnica. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del giudizio di non idoneità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di un sufficiente fumus boni iuris. In fase di sommaria delibazione, il giudice ha ritenuto non superata la prova di resistenza: anche assumendo come corretta l'altezza indicata dal ricorrente, non emergeva che il ricalcolo dell'IMC avrebbe determinato un valore superiore alla soglia prevista dalla Direttiva tecnica. Quanto alla differenza di peso, il TAR ha osservato che il diverso dato rilevato nove giorni dopo presso una struttura sanitaria pubblica poteva dipendere dal tempo trascorso tra i due accertamenti e non dimostrava, di per sé, l'erroneità della misurazione concorsuale. Il giudice ha inoltre richiamato l'esigenza di assicurare la par condicio tra i candidati, ritenendo irrilevanti eventuali mutamenti delle condizioni psico-fisiche intervenuti successivamente agli accertamenti concorsuali, anche quando consistano in un miglioramento del peso corporeo. Non è stata svolta una specifica valutazione del periculum in mora, risultando insufficiente il fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la valutazione sommaria della fondatezza del ricorso e per il rigetto dell'istanza cautelare.
Direttiva tecnica sul calcolo dei parametri psico-fisici
Fissa il valore-soglia dell'indice di massa corporea rilevante ai fini dell'idoneità concorsuale; il giudice ha ritenuto non dimostrato che il ricalcolo sulla base dei dati dedotti dal candidato avrebbe superato tale soglia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il candidato che contesta un giudizio di non idoneità fondato su parametri psico-fisici deve dimostrare, mediante la prova di resistenza, che la correzione del dato contestato avrebbe concretamente determinato il superamento della soglia prevista dalla disciplina concorsuale; la mera prospettazione dell'errore non è sufficiente.
- La diversa misurazione del peso corporeo effettuata presso una struttura sanitaria nove giorni dopo l'accertamento concorsuale non dimostra di per sé l'erroneità della misurazione originaria, potendo il dato essere mutato nel periodo intercorso.
- Ai fini della par condicio concorsuale, i mutamenti delle condizioni psico-fisiche del candidato intervenuti successivamente alla data degli accertamenti concorsuali, anche se migliorativi, non incidono sulla legittimità del giudizio di idoneità o non idoneità riferito alla situazione esistente al momento della selezione.
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