Cassazione Penale, Sentenza n. 234/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva annullato la decisione del G.I.P. del 01/06/2023 con riguardo al reato di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari per plurimi capi di imputazione, tra cui: art. 512-bis c.p. (capo 161, fittizia intestazione), reati di truffa e di inserimento indebito in sistema informatico (capi 130,131,134,137), art. 346-bis c.p. (capo 129, traffico di influenze), art. 615-ter comma 2 n.1 c.p. (capo 139), nonché corruzione (capo 142). I motivi del ricorso denunciavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per varie fattispecie (contestando la fondatezza degli elementi probatori, l'insufficienza del dolo specifico, l'erronea applicazione dell'aggravante di finalità agevolativa del sodalizio); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, sostenendo l'insussistenza di esigenze cautelari attuali e specifiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. In particolare: 1) ha confermato la valutazione di gravità indiziaria del Tribunale in relazione all'art. 512-bis c.p. (capo 161), ritenendo provate, alla luce delle intercettazioni, la diretta ed effettiva gestione della societa' da parte degli esponenti della cosca (Bonavita) e la strumentale intestazione delle quote al ricorrente e ad altri; ha inoltre condiviso la valorizzazione dell'aggravante della finalità di agevolare il sodalizio, poiché la fittizia intestazione avrebbe permesso agli esponenti della cosca di operare nel settore marittimo al riparo da misure ablative; 2) ha ritenuto fondate le censure relative al reato di traffico di influenze (capo 129, art. 346-bis c.p.) annullando l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, perché mancava prova di una dazione o promessa di denaro/utile per la mediazione illecita e non era dimostrata l'illiceità della mediazione; 3) il motivo sulle truffe è stato dichiarato inammissibile perché formulato genericamente senza confronto puntuale con la motivazione, comunque la Corte ha ritenuto che la documentazione indicava condotte volte a procurare compiacenze mediche e artifici sulle retribuzioni; 4) le censure cautelari sono state ritenute assorbite dal rinvio, con ordine al Tribunale di valutare nuovamente l'incidenza dei rilievi difensivi nel nuovo esame. Pertanto l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente al capo 129 e rinviata; per il resto (es. capo 161) la decisione è stata confermata.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Il Tribunale ha ritenuto che la fittizia intestazione delle quote societarie, dimostrata dalle intercettazioni e dalla gestione effettiva da parte degli esponenti della cosca, integri il delitto previsto da questa norma; è stato inoltre valorizzato il dolo specifico riferibile ad almeno uno dei concorrenti, con gli altri consapevoli della finalità
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante)
L'aggravante della finalità di agevolare il sodalizio di 'ndrangheta è stata ritenuta configurabile quando la fittizia intestazione consente agli esponenti della cosca di operare nel settore economico protetti dal rischio di misure ablative; la finalità può essere riferita ad uno dei concorrenti purché gli altri ne siano consapevoli
art. 346-bis cod. pen.
Questa norma, richiamata per il capo 129 (traffico di influenze), richiede la prova di un patto per la mediazione illecita e della dazione o promessa di denaro o utilità; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non sono stati chiariti né l'esistenza della dazione/promessa né l'illiceità della mediazione
art. 640-bis cod. pen.
Norma richiamata per reati di truffa informatica e frodi correlate; la Corte ha rilevato che le censure difensive sulle truffe erano formulate genericamente e non mettevano in discussione compiutamente la motivazione che ha indicato plurime condotte finalizzate all'indebita percezione di indennità
art. 335 cod. proc. pen.
L'iscrizione dell'imputato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. incide sulla competenza per la fase cautelare/speciale distrettuale; la Corte ha osservato che l'esclusione di un'aggravante in sede di riesame non elimina automaticamente gli effetti della predetta iscrizione ai fini della competenza
art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020; art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022
Norme richiamate per la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (proroghe e disposizioni temporanee); la Corte ha proceduto al giudizio in base alle disposizioni emergenziali e successive modifiche normative
Massime di principio
- Per il delitto di "fittizia intestazione" (art. 512-bis) è necessario valutare il complesso probatorio, e intercettazioni che dimostrino una gestione effettiva da parte di terzi possono giustificare la qualificazione come intestazione fittizia anche se formali titolari risultano altri.
- L'aggravante di agevolazione di un sodalizio (art. 416-bis.1) può essere riconosciuta se la condotta ha effettivamente favorito l'inserimento o l'operatività del sodalizio nell'attività economica; il dolo specifico può essere riferito ad almeno uno dei partecipanti purché gli altri ne siano consapevoli.
- Per il reato di traffico di influenze (art. 346-bis) occorre provare non solo la relazione o la conoscenza tra mediatore e pubblico ufficiale, ma l'effettivo patto di mediazione illecita e la dazione o promessa di denaro/utile: il semplice uso di una relazione o l'aspettativa di un vantaggio non sono sufficienti.
- Censure generiche sulle fattispecie complesse (es. truffa, frode informatica) sono spesso inammissibili: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione e indicare perché gli elementi probatori non sono idonei.
- Questioni cautelari possono essere assorbite se viene disposto il rinvio per difetto di quadro indiziario; su rinvio il giudice dovrà valutare nuovamente le esigenze cautelari alla luce del nuovo assetto probatorio.
- L'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. conserva rilevanza ai fini della competenza speciale anche se successivamente, in sede di riesame, alcune aggravanti vengono escluse; la competenza non muta automaticamente senza provvedimenti che ricompongano la posizione processuale.
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