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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19325/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un atto di contestazione relativo a sanzioni per l’omessa compilazione del modulo/quadro RW per gli anni dal 2005 al 2009, contestando la rilevanza della sua posizione fiscale in relazione alla titolarità della nuda proprietà di un immobile estero. La CTR aveva riformato la decisione favorevole di primo grado. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2, comma 2, TUIR, dell’art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Belgio e dell’art. 117, comma 1, Cost., sostenendo profili di illegittimità legati all’iscrizione nel registro della popolazione residente e alla mancata iscrizione all’AIRE ai fini della residenza fiscale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78/2009, assumendo che la norma avesse natura sostanziale e non procedurale e quindi non fosse applicabile a violazioni commesse prima della sua entrata in vigore. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha inoltre depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, allegando l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e la prova del pagamento della somma richiesta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo decisivo il fatto che la contribuente avesse già pagato la somma necessaria per la definizione agevolata della controversia. Tale sopravvenienza ha assorbito anche la richiesta di sospensione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione della ratio premiale della definizione agevolata. È stata inoltre esclusa la debenza del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, TUIR

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla residenza fiscale, rispetto alla quale la ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione.

  • art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Belgio

    Richiamato nel primo motivo per sostenere una diversa valutazione della residenza fiscale della contribuente.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Invocato in collegamento con la doglianza sulla residenza fiscale e sugli effetti dell’iscrizione anagrafica e dell’omessa iscrizione all’AIRE.

  • art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78/2009

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere la natura sostanziale della disposizione e la sua inapplicabilità retroattiva alle violazioni pregresse.

  • art. 1, comma 236, l. n. 197/2022

    Fondamento dell’istanza di sospensione del giudizio proposta dalla contribuente in ragione dell’adesione alla definizione agevolata.

  • art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197/2022

    Richiamato quale disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione, osservando che si tratta di misura eccezionale prevista solo per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non estensibile analogicamente.

Massime di principio

  • Il pagamento effettuato nell’ambito di una definizione agevolata dei carichi relativi alla controversia può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.
  • Quando la lite è definita tramite adesione alla procedura agevolata e pagamento delle somme dovute, la domanda di sospensione del processo resta assorbita dalla sopravvenienza estintiva dell’interesse a coltivare il giudizio.
  • Le misure eccezionali collegate al contributo unificato aggiuntivo non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
  • La compensazione integrale delle spese può essere giustificata dalla finalità premiale sottesa alla disciplina della definizione agevolata, anche in presenza di esito processuale sfavorevole per la parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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