Sentenza n. 7121/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1. delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 09/08/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 21757/2024, per la classe di concorso A020 (Fisica alle scuole superiori), per la regione Puglia, aggregata per la presente procedura alla regione Calabria, nella parte in cui non è presente l’odierno ricorrente; 2. nonché di ogni altra ed eventuale rettifica delle predette graduatorie di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non è prevista la presenza dell’odierno ricorrente; 3. nonché degli esiti riconosciuti al ricorrente a seguito della valutazione, nonché dei verbali, delle griglie di valutazione e di ogni altro atto facente parte del medesimo procedimento amministrativo; 4. nonché del decreto con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A020 (Fisica alle scuole superiori); 5. nonché degli atti e documenti forniti in data 10/10/2024 dall’amministrazione scolastica in risposta all’istanza di accesso agli atti, nella parte in cui tali atti sono stati intesi nel senso di attribuire al ricorrente un punteggio non utile per l’inserimento nella graduatoria di merito; ed in particolare dell’elaborato della prova pratica, della griglia di valutazione della prova orale, della griglia di valutazione della prova pratica, della traccia della prova orale; 6. del decreto n. 158/2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025”, nonché ove occorra dei relativi allegati; 7. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 8 , comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 8. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 9. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati; 10. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente; 11. nonché del Dm n. 158/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto le procedure di immissione in ruolo, ivi compresi i relativi allegati; 12. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 13. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 14. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 15. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 16. del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 17. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 18. nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, se inteso in senso escludente per la parte istante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito regionali e ulteriori atti della procedura concorsuale per docenti, nella parte in cui il ricorrente non era inserito nella graduatoria per la classe di concorso A020
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato le graduatorie di merito regionali relative al concorso docenti disciplinato dal d.m. n. 205/2023, per la classe di concorso A020, nella parte in cui non risultava presente, nonché gli esiti della valutazione, i verbali, le griglie, l'elaborato della prova pratica, la prova orale, gli atti di nomina della commissione giudicatrice, il decreto di approvazione delle graduatorie, gli atti relativi alle immissioni in ruolo e, ove occorrente, il bando e la disciplina regolamentare presupposta. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. In corso di giudizio, con dichiarazione depositata il 6 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione del ricorrente è stata ritenuta idonea a escludere la permanenza dell'interesse alla pronuncia di annullamento. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato: il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia sugli atti impugnati. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Norma richiamata dal Collegio nel provvedimento; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, resa prima della decisione sul merito, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In applicazione del principio della domanda, il giudice amministrativo può esercitare il sindacato giurisdizionale solo su iniziativa del soggetto che si assume leso; il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e il giudice non può decidere il merito quando tale parte abbia rinunciato alla pronuncia o abbia dichiarato di non avervi più interesse.
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