Sentenza del 18/08/2023 n. 24778 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava gli avvisi d'accertamento con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione IVA e costi ai fini IRAP per gli anni d'imposta (omissis), contestando che i contratti formali di appalto fossero in realtà utilizzati per occultare illecite somministrazioni di manodopera. In sede di cassazione la ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 276/2003, art. 29, con riferimento all'art. 1655 c.c. e alla Circolare n. 2/E (invocando la presunta non applicabilità della disciplina agli scambi tra società consortili), e sosteneva che il giudice regionale avesse erroneamente applicato la normativa sugli appalti.
La decisione
Il ricorso in cassazione è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile, nei termini utili per la cassazione, la doglianza che si fonda su un'asserita errata interpretazione di una circolare amministrativa (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Sotto il merito la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: dalle risultanze istruttorie e dagli elementi rilevati dall'Ufficio, non efficacemente confutati dalla società, è risultato che i contratti d'appalto erano simulati e servivano a dissimulare l'interposizione di manodopera; pertanto il recupero di imposte e costi è legittimo. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in Euro 30.800,00, oltre spese prenotate a debito, e ad adempiere agli ulteriori obblighi contributivi ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 276 del 2003
Riferimento alla disciplina che distingue appalto e somministrazione; il giudice ha valutato i fatti per determinare la natura sostanziale dei rapporti e non ha ritenuto erronea l'applicazione delle norme sugli appalti, avendo trovato elementi di simulazione.
Codice Civile
Richiamato dalla ricorrente come principio relativo al contratto d'appalto; la Corte ha però deciso sulla base della concreta realtà fattuale, non su una deviazione normativa in senso formale.
Circolare dell'Agenzia delle entrate
Circolare n. 2/E (indicato nel testo come dell'1.03.2013/2003)
La Corte ha ricordato che le circolari amministrative sono interpretazioni non vincolanti della normativa tributaria e non costituiscono fonte di diritto opponibile al giudice; l'asserita violazione/ ignoranza della circolare non costituisce motivo valido di cassazione.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiama i limiti del motivo di cassazione: non è consentito impugnare in cassazione l'errata interpretazione di una circolare amministrativa, trattandosi di questione non ricomprensa tra le critiche vincolate per cassazione.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato in giurisprudenza dalla Corte per precisare il limite del controllo di legittimità sulle circolari amministrative; la Cassazione non trasforma l'interpretazione amministrativa in fonte di diritto soggetta al suo controllo.
D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione all'indicazione degli ulteriori presupposti per il versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Le circolari dell'amministrazione finanziaria sono atti interpretativi non vincolanti: non costituiscono fonte di diritto e non costituiscono, di per sé, motivo valido di cassazione se l'impugnazione si fonda esclusivamente sulla loro interpretazione o mancata applicazione.
- In materia di appalto vs somministrazione di manodopera la giurisdizione valuta la sostanza dei rapporti (elementi fattuali e comportamenti concreti), non il solo titolo formale dei contratti: una fattispecie formalmente in appalto può essere qualificata come somministrazione di lavoro se gli elementi dimostrano interposizione e mancanza di autonomia.
- Negli accertamenti tributari il recupero di IVA e costi è legittimo se l'Amministrazione dimostra elementi fattuali che comprovano la simulazione o l'interposizione illecita e tali elementi non sono efficacemente contestati dal contribuente.
- I motivi di cassazione sono strettamente disciplinati: non è ammesso impugnare in Cassazione semplici contestazioni all'interpretazione amministrativa; occorre dedurre violazione di norme di legge o vizi procedurali e di diritto rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è fondamentale produrre documentazione e prove concrete (organizzazione, autonomia operativa, fatture, flussi retributivi) atte a dimostrare la genuinità del rapporto d'appalto e la reale autonomia del presunto appaltatore.
- La soccombenza comporta conseguenze economiche rilevanti: condanna alle spese processuali e possibile obbligo di versamento del contributo unificato secondo le norme vigenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 ago 2023Sentenza del 18/08/2023 n. 631 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 18 ago 2023Sentenza del 18/08/2023 n. 2220 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 18 ago 2023Sentenza del 18/08/2023 n. 24777 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 ago 2023Sentenza del 17/08/2023 n. 24699 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 ago 2023Sentenza del 17/08/2023 n. 24700 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 ago 2023Sentenza del 17/08/2023 n. 24701 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →