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Sentenza

Sentenza del 18/08/2023 n. 24778 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava gli avvisi d'accertamento con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione IVA e costi ai fini IRAP per gli anni d'imposta (omissis), contestando che i contratti formali di appalto fossero in realtà utilizzati per occultare illecite somministrazioni di manodopera. In sede di cassazione la ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 276/2003, art. 29, con riferimento all'art. 1655 c.c. e alla Circolare n. 2/E (invocando la presunta non applicabilità della disciplina agli scambi tra società consortili), e sosteneva che il giudice regionale avesse erroneamente applicato la normativa sugli appalti.

La decisione

Il ricorso in cassazione è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile, nei termini utili per la cassazione, la doglianza che si fonda su un'asserita errata interpretazione di una circolare amministrativa (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Sotto il merito la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: dalle risultanze istruttorie e dagli elementi rilevati dall'Ufficio, non efficacemente confutati dalla società, è risultato che i contratti d'appalto erano simulati e servivano a dissimulare l'interposizione di manodopera; pertanto il recupero di imposte e costi è legittimo. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in Euro 30.800,00, oltre spese prenotate a debito, e ad adempiere agli ulteriori obblighi contributivi ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 276 del 2003

    Riferimento alla disciplina che distingue appalto e somministrazione; il giudice ha valutato i fatti per determinare la natura sostanziale dei rapporti e non ha ritenuto erronea l'applicazione delle norme sugli appalti, avendo trovato elementi di simulazione.

  • Codice Civile

    Richiamato dalla ricorrente come principio relativo al contratto d'appalto; la Corte ha però deciso sulla base della concreta realtà fattuale, non su una deviazione normativa in senso formale.

  • Circolare dell'Agenzia delle entrate

    Circolare n. 2/E (indicato nel testo come dell'1.03.2013/2003)

    La Corte ha ricordato che le circolari amministrative sono interpretazioni non vincolanti della normativa tributaria e non costituiscono fonte di diritto opponibile al giudice; l'asserita violazione/ ignoranza della circolare non costituisce motivo valido di cassazione.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiama i limiti del motivo di cassazione: non è consentito impugnare in cassazione l'errata interpretazione di una circolare amministrativa, trattandosi di questione non ricomprensa tra le critiche vincolate per cassazione.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato in giurisprudenza dalla Corte per precisare il limite del controllo di legittimità sulle circolari amministrative; la Cassazione non trasforma l'interpretazione amministrativa in fonte di diritto soggetta al suo controllo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione all'indicazione degli ulteriori presupposti per il versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Le circolari dell'amministrazione finanziaria sono atti interpretativi non vincolanti: non costituiscono fonte di diritto e non costituiscono, di per sé, motivo valido di cassazione se l'impugnazione si fonda esclusivamente sulla loro interpretazione o mancata applicazione.
  • In materia di appalto vs somministrazione di manodopera la giurisdizione valuta la sostanza dei rapporti (elementi fattuali e comportamenti concreti), non il solo titolo formale dei contratti: una fattispecie formalmente in appalto può essere qualificata come somministrazione di lavoro se gli elementi dimostrano interposizione e mancanza di autonomia.
  • Negli accertamenti tributari il recupero di IVA e costi è legittimo se l'Amministrazione dimostra elementi fattuali che comprovano la simulazione o l'interposizione illecita e tali elementi non sono efficacemente contestati dal contribuente.
  • I motivi di cassazione sono strettamente disciplinati: non è ammesso impugnare in Cassazione semplici contestazioni all'interpretazione amministrativa; occorre dedurre violazione di norme di legge o vizi procedurali e di diritto rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è fondamentale produrre documentazione e prove concrete (organizzazione, autonomia operativa, fatture, flussi retributivi) atte a dimostrare la genuinità del rapporto d'appalto e la reale autonomia del presunto appaltatore.
  • La soccombenza comporta conseguenze economiche rilevanti: condanna alle spese processuali e possibile obbligo di versamento del contributo unificato secondo le norme vigenti.

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