Sentenza del 18/08/2023 n. 2220 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Appello - motivi specifici - interpretazione rigorosa - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento n. per ? 394.795,61 emessa per ruoli del Comune di L., deducendo: 1) violazione procedurale per mancata chiamata in causa dell'ente creditore (Comune) e dunque vizio della decisione di primo grado; 2) correttezza delle notifiche degli avvisi di accertamento presupposti (producendo documentazione in appello ai sensi dell'art.58, c.2 d.lgs.546/1992) e domanda di ordinare al Comune il deposito delle prove di notifica; 3) questioni di decadenza/prescrizione e validità della notifica a mezzo PEC. La resistente (Società L.) ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi ex art.53 d.lgs.546/1992 e ha ribadito l'omessa notificazione degli avvisi presupposti; il Comune ha contestato che alcuni avvisi erano stati notificati (mediante PEC) e che vi erano atti di adesione/autotutela.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Motivazione: 1) sull'ammissibilità dell'appello il Collegio ha ritenuto che il requisito di specificità dei motivi previsto dall'art.53 d.lgs.546/1992 vada interpretato restrittivamente: è sufficiente un'esposizione chiara ed univoca, anche sommaria, della domanda e delle ragioni della doglianza; l'appello dell'Agenzia è stato quindi ammesso; 2) sul merito la Corte ha seguito la giurisprudenza consolidata secondo cui il contribuente può agire indifferentemente contro il concessionario o contro l'ente impositore e che il concessionario ha l'onere di chiamare in causa l'ente se non vuole rispondere; nondimeno la Corte ha esaminato la documentazione prodotta e ha ritenuto che non fosse adeguata la prova delle notifiche di diversi avvisi di accertamento presupposti (IMU 2013/2014, Tarsu 2013, Tasi 2014 ecc.), né risultavano documenti idonei a giustificare le iscrizioni a ruolo in relazione agli avvisi indicati; 3) inoltre la Corte ha ritenuto applicabile il termine annuale di decadenza previsto dall'art.72 d.lgs.507/1993 per le iscrizioni a ruolo (e non il termine triennale della L.296/2006 riferito a diversa procedura), con la conseguenza che alcune iscrizioni sono state ritenute tardive; 4) in conclusione la cartella è illegittima per mancata prova delle notifiche e per decadenza/tardività di alcune iscrizioni; l'appello è rigettato e Agenzia delle Entrate - Riscossione e Comune di L. sono condannati in solido al pagamento delle spese del grado di appello.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 53, comma 1; art. 58, comma 2; art. 19, comma 3
Art.53 (motivi specifici dell'appello) va interpretato restrittivamente in favore dell'accesso alla giustizia: è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche sommaria, delle doglianze. Art.58 c.2 consente la produzione di nuovi documenti in appello; art.19 c.3 consente al contribuente di impugnare la cartella facendo valere l'omessa notifica dell'atto presupposto.
d.lgs. 31 marzo 1999, n. 112
L'agente della riscossione, se non vuole rispondere dell'esito della lite quando è contestato il merito impositivo, ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore ex art.39; il giudice non è tenuto a integrare d'ufficio il contraddittorio perché non si configura litisconsorzio necessario.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Per la riscossione tramite ruolo vale il termine annuale di formazione e notifica del ruolo (entro l'anno successivo a quello per cui è dovuto il tributo); conseguentemente le iscrizioni a ruolo tardive risultano decadenziali.
Legge 23 dicembre 2005, n. 296 (Finanziaria 2006)
La disposizione ha disciplinato la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale (termine triennale per quella procedura), ma non ha sostituito il termine annuale di cui all'art.72 d.lgs.507/1993 per la riscossione tramite ruolo; non è possibile invocare il termine triennale per iscrizioni a ruolo.
Norme sulla notifica tramite PEC e registri PA
La prova della notifica via PEC deve essere adeguata e riferibile specificamente all'atto impugnato; l'uso di indirizzi PEC non registrati negli elenchi pubblici può essere contestato e la mera esibizione di una ricevuta PEC non sempre è sufficiente se non documenta la riferibilità all'atto richiamato.
Massime di principio
- Il requisito di 'motivi specifici' dell'appello tributario va inteso in senso non formale: è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche sommaria, della domanda e delle ragioni della doglianza per rendere ammissibile l'appello.
- Il contribuente può impugnare la cartella indifferentemente nei confronti del concessionario della riscossione o dell'ente impositore; non sussiste litisconsorzio necessario. Se il concessionario non vuole assumersi il rischio processuale, ha l'onere di chiamare in causa l'ente impositore (art.39 d.lgs.112/1999).
- L'omessa notificazione dell'atto impositivo presupposto costituisce vizio procedurale che rende nullo l'atto consequenziale (cartella): il contribuente può impugnare solo la cartella per far valere tale vizio o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto; il giudice deve interpretare la scelta processuale del contribuente.
- Per la riscossione tramite ruolo dei tributi locali resta applicabile il termine annuale di decadenza dell'art.72 d.lgs.507/1993; non è utilizzabile il termine triennale previsto per altre procedure (L.296/2006) per giustificare iscrizioni a ruolo tardive.
- La prova della notifica tramite PEC deve essere documentata in modo puntuale e riferibile all'atto specifico; ricevute generiche o riferimenti non corroborati possono essere insufficienti a dimostrare la regolare notifica.
- Le rettifiche in diminuzione operate dall'ente in autotutela non sempre richiedono nuovo avviso motivato: le modifiche in diminuzione non costituiscono nuova pretesa e normalmente non richiedono una forma equivalente alle integrazioni in aumento, che invece richiedono nuovo avviso specificamente motivato.
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