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Sentenza

Sentenza del 18/08/2023 n. 24777 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso IVA per alcuni anni per aver applicato erroneamente aliquote del 21-22% su componenti tariffarie soggette all'aliquota agevolata del 10%. L'Agenzia negava il rimborso per carenza documentale, per errata qualificazione dell'istanza e contestava il rischio di indebito arricchimento in caso di rimborso, richiamando il principio di neutralità dell'IVA. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accolse il ricorso; la CTR Lombardia, però, accolse l'appello dell'Agenzia ritenendo che il diritto al rimborso del cedente fosse subordinato all'assenza di detrazione da parte del cessionario ovvero alla dimostrazione che il rischio di indebito arricchimento fosse stato eliminato (ad es. mediante la restituzione ai committenti). Ryanair non dimostrò in giudizio di aver rimborsato i propri clienti e dichiarò inoltre l'impossibilità materiale di effettuare i rimborsi per mancanza dei dati, circostanza che la CTR ritenne decisiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Ryanair, confermando l'orientamento per cui il cedente/prestatore ha diritto al rimborso dell'IVA versata in eccesso salvo che non sussista il rischio di una perdita di gettito o di un ingiustificato arricchimento. La Corte ha ritenuto legittima la negazione del rimborso quando risulti che l'imposta è stata effettivamente traslata sui committenti/cessionari e non sia stata loro restituita, potendo tale circostanza costituire presunzione grave e precisa di indebito arricchimento. Il ricorso è stato quindi rigettato; Ryanair è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 40.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito) e ad ulteriori oneri se dovuti ai sensi della normativa sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina del contenzioso tributario: art.21 richiamato in relazione ai rapporti e all'onere probatorio; art.36 sul procedimento e motivazione. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art.21 nel valutare l'autonomia dei rapporti IVA e l'onere probatorio dell'Amministrazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norme sull'IVA: artt.17-18 (detrazione) e art.30-ter (restituzione imposta non dovuta). La Corte ha ribadito il diritto al rimborso ex art.30-ter, fermo però il rispetto del principio di neutralità e la valutazione del rischio di indebito arricchimento.

  • L. n. 428 del 1990

    Richiamata dalla ricorrente; Corte ha ritenuto infondate le censure relative a questa norma in quanto la traslazione dell'imposta può costituire elemento per negare il rimborso quando, valutando le circostanze, emerga rischio di arricchimento senza causa.

  • D.L. n. 688 del 1982

    Norma richiamata dalla ricorrente: in tema di rapporti tributari e rimedi; la Corte ha ritenuto che la giurisprudenza nazionale e comunitaria consenta di negare rimborso in presenza di indebito arricchimento.

  • Trattato sull'Unione europea (TUE)

    Richiamato in censure; la Corte segnala i principi comunitari (neutralità, effettività, equivalenza) cui attenersi nell'interpretazione delle richieste di rimborso IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE

    artt. 63, 167, 203 (e richiamo ad altri principi direttiva IVA)

    Quadro europeo sull'IVA: il diritto comunitario riconosce il rimborso dell'IVA indebitamente versata ma consente agli Stati membri di prevedere condizioni e limiti purché non ledano i principi di effettività ed equivalenza; il rischio di indebito arricchimento può giustificare il rifiuto del rimborso.

  • Codice Civile

    art. 2041; artt. 2967, 2727, 2728, 2729

    Art.2041 (ingiustificato arricchimento) rilevante come istituto generale. Gli artt. relativi alla prova ed esecuzione (2727-2729, 2967) richiamati nei motivi di ricorso; la Corte ha ribadito che l'eccezione di ingiustificato arricchimento può essere fatta valere e, ove fondata sui fatti acquisiti, può essere valutata anche per presunzioni gravi e precise.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma sul contributo unificato e sulla liquidazione delle spese processuali: applicata per la determinazione degli oneri a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Rapporti IVA (cedente-cessionario-amministrazione) sono autonomi: il cedente può richiedere il rimborso dell'IVA versata in eccesso indipendentemente dalle azioni del cessionario, ma tale diritto può essere limitato per tutelare il principio di neutralità e il gettito erariale.
  • Lo Stato può negare il rimborso dell'IVA indebitamente versata se sussiste un concreto rischio di indebito arricchimento del cedente/prestatore (es. quando l'imposta è stata effettivamente traslata e non è stata restituita ai committenti).
  • L'Amministrazione finanziaria che eccepisce l'ingiustificato arricchimento ha l'onere di dimostrare la traslazione dell'imposta e gli elementi che concorrono a configurare l'arricchimento senza causa; la mancata restituzione ai clienti costituisce una presunzione qualificata che il giudice può ritenere sufficiente in assenza di elementi contrari forniti dal ricorrente.
  • Il cedente che chiede il rimborso deve documentare e provare circostanze che eliminino il rischio di perdita di gettito (ad es. prova della restituzione ai committenti, o altre circostanze fattuali che dimostrino un danno subito non neutralizzato dal rimborso).
  • La valutazione dell'eventuale ingiustificato arricchimento è questione di fatto rimessa al giudice nazionale, che può fondarsi anche su presunzioni gravi e precise; nuove circostanze significative per la difesa devono essere prodotte nei gradi di merito e non possono essere in genere introdotte per la prima volta in Cassazione.
  • In presenza di indizi che la rivalsa è stata percepita e non restituita, il contribuente ha interesse a conservare e esibire documentazione sulle transazioni e sui pagamenti per dimostrare la possibilità e la concreta restituzione ai clienti, pena il rigetto del rimborso.

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