Cassazione Civile, Ordinanza n. 00604/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società contribuente, originariamente destinataria di un avviso di recupero IVA relativo al periodo d'imposta 2014, aveva impugnato l'atto perché l'Ufficio riteneva che l'imposta fosse stata indebitamente compensata nel corso del 2015. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha poi dichiarato di rinunciare al ricorso, affermando di avere liquidato le somme portate dall'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendo applicabile l'art. 390 c.p.c. come richiamato dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 149/2022. Ha considerato sufficiente, quale equipollente della comunicazione di cancelleria alla controparte, la comunicazione effettuata dal ricorrente al controricorrente secondo la documentazione prodotta. In mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti per gravi motivi.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è disciplinata dalla norma processuale, che richiede la comunicazione alla controparte; la Corte ammette che la comunicazione effettuata dal ricorrente al controricorrente possa valere come equipollente a quella della cancelleria prevista dalla legge.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022
La Corte richiama la disciplina vigente e la utilizza per applicare al caso la regolamentazione della rinuncia al ricorso nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo di legittimità quando sia validamente formulata dal difensore munito del relativo potere.
- La comunicazione della rinuncia alla controparte, richiesta dalla disciplina processuale, può essere considerata soddisfatta anche tramite una comunicazione proveniente dal ricorrente e documentalmente provata, se idonea a svolgere la stessa funzione della comunicazione di cancelleria.
- In assenza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, la Corte provvede a regolare le spese processuali, potendole compensare integralmente in presenza di gravi motivi.
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