Cassazione Civile, Ordinanza n. 14488/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica della rendita catastale relativo a una centrale idroelettrica, classificata in categoria speciale D, emesso a seguito di procedura DOCFA e di stima diretta effettuata dall'Ufficio. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione, ritenendo insufficienti l'indicazione dei criteri di stima e l'assenza di specifici riferimenti agli immobili comparabili e ai prontuari utilizzati. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990, dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, sostenendo che l'avviso era adeguatamente motivato perché fondato su una diversa valutazione tecnica ed economica degli stessi elementi di fatto già indicati dalla contribuente nella denuncia DOCFA, e non su una contestazione di dati fattuali nuovi o diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che, in caso di classamento effettuato tramite procedura DOCFA e di stima diretta per immobili di categoria speciale o particolare, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando indichi i criteri applicati e i dati oggettivi posti a base della stima, soprattutto se non vengono disconosciuti gli elementi di fatto forniti dal contribuente. Poiché nel caso concreto la divergenza riguardava una diversa valutazione estimativa dei medesimi dati e l'avviso risultava corredato da una relazione di stima dettagliata, la CTR aveva erroneamente ravvisato un difetto di motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che dovrà esaminare nel merito la dedotta incongruità delle stime e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 3 L. 241/1990
La Corte richiama il principio di motivazione degli atti amministrativi, ritenendo che nel caso di stima diretta la motivazione sia soddisfatta dall'indicazione dei criteri e dei dati oggettivi posti a base dell'accertamento.
art. 7 L. 212/2000
È richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, ritenuta rispettata nel caso concreto.
D.M. 19 aprile 1994 n. 701
Regola la procedura DOCFA; la Corte lo considera nel senso che, in tale procedimento partecipato, la stima diretta e i suoi elementi essenziali sono conoscibili dal contribuente.
art. 366 c.p.c.
Viene richiamato per il principio di specificità del ricorso, che l'Agenzia ha rispettato trascrivendo la motivazione dell'avviso.
art. 29 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Norma richiamata insieme all'art. 30 per giustificare la stima diretta e la formula estimale utilizzata.
art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Prevede che per le unità immobiliari speciali la rendita sia accertata con stima diretta per ogni singola unità.
art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249
La Corte lo richiama per affermare che gli immobili speciali o particolari, non raggruppabili in categorie e classi, sono valutati con stima diretta.
art. 37 d.P.R. 21 giugno 1986, n. 917
È citato per ribadire che, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, il reddito è determinato mediante stima diretta.
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75
È richiamato come base normativa della procedura DOCFA.
Massime di principio
- Quando la rendita catastale di un immobile speciale è determinata tramite procedura DOCFA e stima diretta, la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica i criteri estimativi adottati e i dati oggettivi considerati, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore, purché non siano contestati o disattesi gli elementi di fatto forniti dal contribuente.
- Se la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una diversa valutazione tecnica ed economica dei medesimi elementi di fatto, il difetto di motivazione non sussiste; una motivazione più articolata è invece necessaria solo quando l'Ufficio contesti o modifichi gli elementi fattuali posti a base della proposta.
- Nella stima catastale di immobili classificati in categoria speciale o particolare, la relazione tecnica di stima che sorregge l'avviso, se conosciuta o facilmente conoscibile dal contribuente nell'ambito di un procedimento partecipato, non deve necessariamente essere riprodotta o allegata integralmente all'atto per soddisfare l'obbligo motivazionale.
- In sede di impugnazione di un avviso di classamento fondato su stima diretta, il giudice deve distinguere tra vizi di motivazione dell'atto e contestazioni di merito sulla bontà della stima, che attengono all'attendibilità concreta del giudizio estimativo e richiedono verifica della congruità delle valutazioni tecniche.
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