Sentenza del 16/11/2022 n. 5148 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Tributierariali - Prescrizione ordinaria decennale - Prescrizione breve -Applicabilità - Esclusione - Configurabilità - Fondamento. (1° massima). Processo tributario - Appello - Deposito di documenti nuovi - Ammissibilità - Limiti. (2° massima). Processo tributario - Appello - Deposito di documenti nuovi - Ammissibilità - Limiti. (3° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Tre questioni decise: (1) se, per i tributi erariali accertati con atto dell'Amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione, sia applicabile la prescrizione breve quinquennale prevista per le prestazioni periodiche o debba trovare applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.; (2) se e in quali limiti, in appello nel processo tributario, sia ammessa la produzione di documenti nuovi rispetto a quelli depositati in primo grado; (3) se la produzione di nuovi documenti in grado di appello è preclusa alla parte che non si è costituita in primo grado.
La decisione
Il giudice ha affermato: (1) per i tributi erariali accertati con atto amministrativo divenuto definitivo per mancata impugnazione non si applica la prescrizione breve di 5 anni prevista per le prestazioni periodiche; trova invece applicazione il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; (2) in sede di appello, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sono ammissibili documenti nuovi anche se preesistenti al primo grado, salvo il divieto generale di introdurre prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite in primo grado quando la parte non dimostri di non aver potuto fornirle prima; la regola consente quindi la libera produzione di documenti nuovi purché la parte giustifichi l'impossibilità di produrli anteriormente; (3) la produzione di nuovi documenti in appello non è preclusa alla parte che non si è costituita in primo grado, ossia anche chi non ha partecipato al primo grado può introdurre documentazione nuova in appello.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Il termine ordinario di prescrizione decennale si applica agli accertamenti erariali divenuti definitivi; la prescrizione breve per prestazioni periodiche non è pertinente agli atti impositivi definitivi.
art. 2953 c.c.
Richiamato nei riferimenti sull'istanza di applicazione della disciplina prescrizionale, conferma i principi sulla decorrenza e sospensione/interruzione della prescrizione; usato come supporto al corretto calcolo del termine decennale.
d.lgs. 546/1992, art. 58, comma 2
Consente la produzione in appello di documenti nuovi, anche se preesistenti al primo grado, salvo che la parte non dimostri di aver potuto fornirli nel precedente grado; disciplina quindi i limiti e le condizioni dell'ammissibilità documentale in appello.
Massime di principio
- Un atto impositivo emesso dall'Amministrazione e non impugnato che è divenuto definitivo non può essere ricondotto alla prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche: si applica il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
- In appello nel processo tributario è ammessa la produzione di documenti nuovi anche se esistevano già al momento del primo grado; la parte che li produce deve comunque giustificare, se contestato, di non aver potuto acquisirli o depositarli in primo grado.
- La facoltà di introdurre documenti nuovi in appello non è preclusa alla parte che non si è costituita in primo grado: l'assenza in primo grado non impedisce di proporre nuova documentazione nel grado successivo.
- Per opporre l'ammissione di documenti nuovi l'altra parte dovrà dimostrare che la produzione in primo grado era possibile: altrimenti i documenti vanno valutati nel merito dall'organo giurisdizionale in appello.
- Sul piano pratico, il contribuente che voglia invocare una prescrizione breve dovrà verificare la natura dell'atto (se accertamento impositivo definitivo) e non limitarsi a classificare la prestazione come periodica; in caso di appello, entrambe le parti devono considerare la possibilità di integrare la documentazione già prodotta, valutando tempestività e giustificazioni della nuova prova.
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