Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/11/2022 n. 5148 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Riscossione - Tributierariali - Prescrizione ordinaria decennale - Prescrizione breve -Applicabilità - Esclusione - Configurabilità - Fondamento. (1° massima). Processo tributario - Appello - Deposito di documenti nuovi - Ammissibilità - Limiti. (2° massima). Processo tributario - Appello - Deposito di documenti nuovi - Ammissibilità - Limiti. (3° massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tre questioni decise: (1) se, per i tributi erariali accertati con atto dell'Amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione, sia applicabile la prescrizione breve quinquennale prevista per le prestazioni periodiche o debba trovare applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.; (2) se e in quali limiti, in appello nel processo tributario, sia ammessa la produzione di documenti nuovi rispetto a quelli depositati in primo grado; (3) se la produzione di nuovi documenti in grado di appello è preclusa alla parte che non si è costituita in primo grado.

La decisione

Il giudice ha affermato: (1) per i tributi erariali accertati con atto amministrativo divenuto definitivo per mancata impugnazione non si applica la prescrizione breve di 5 anni prevista per le prestazioni periodiche; trova invece applicazione il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; (2) in sede di appello, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sono ammissibili documenti nuovi anche se preesistenti al primo grado, salvo il divieto generale di introdurre prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite in primo grado quando la parte non dimostri di non aver potuto fornirle prima; la regola consente quindi la libera produzione di documenti nuovi purché la parte giustifichi l'impossibilità di produrli anteriormente; (3) la produzione di nuovi documenti in appello non è preclusa alla parte che non si è costituita in primo grado, ossia anche chi non ha partecipato al primo grado può introdurre documentazione nuova in appello.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Il termine ordinario di prescrizione decennale si applica agli accertamenti erariali divenuti definitivi; la prescrizione breve per prestazioni periodiche non è pertinente agli atti impositivi definitivi.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato nei riferimenti sull'istanza di applicazione della disciplina prescrizionale, conferma i principi sulla decorrenza e sospensione/interruzione della prescrizione; usato come supporto al corretto calcolo del termine decennale.

  • d.lgs. 546/1992, art. 58, comma 2

    Consente la produzione in appello di documenti nuovi, anche se preesistenti al primo grado, salvo che la parte non dimostri di aver potuto fornirli nel precedente grado; disciplina quindi i limiti e le condizioni dell'ammissibilità documentale in appello.

Massime di principio

  • Un atto impositivo emesso dall'Amministrazione e non impugnato che è divenuto definitivo non può essere ricondotto alla prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche: si applica il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
  • In appello nel processo tributario è ammessa la produzione di documenti nuovi anche se esistevano già al momento del primo grado; la parte che li produce deve comunque giustificare, se contestato, di non aver potuto acquisirli o depositarli in primo grado.
  • La facoltà di introdurre documenti nuovi in appello non è preclusa alla parte che non si è costituita in primo grado: l'assenza in primo grado non impedisce di proporre nuova documentazione nel grado successivo.
  • Per opporre l'ammissione di documenti nuovi l'altra parte dovrà dimostrare che la produzione in primo grado era possibile: altrimenti i documenti vanno valutati nel merito dall'organo giurisdizionale in appello.
  • Sul piano pratico, il contribuente che voglia invocare una prescrizione breve dovrà verificare la natura dell'atto (se accertamento impositivo definitivo) e non limitarsi a classificare la prestazione come periodica; in caso di appello, entrambe le parti devono considerare la possibilità di integrare la documentazione già prodotta, valutando tempestività e giustificazioni della nuova prova.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.