Cassazione Civile, Ordinanza n. 25162/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso proposta da una società per la restituzione di una sanzione pecuniaria versata in relazione a una cartella di pagamento. La società sosteneva che la sanzione non andasse trattata come conseguenza di un omesso pagamento parziale, ma come effetto di un tardivo pagamento, con incidenza sul quantum dovuto. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia si fonda su un unico motivo, dedotto come violazione degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, oltre che come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.: secondo la ricorrente, la cartella di pagamento da cui era scaturito il versamento non era stata impugnata ed era quindi divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità o improponibilità della domanda di rimborso. L’Agenzia sostiene che tale preclusione, rilevabile anche d’ufficio, avrebbe dovuto impedire l’esame della domanda, e che il giudice d’appello avrebbe trascurato l’eccezione sollevata nelle controdeduzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha rilevato che nei precedenti gradi di giudizio la questione effettivamente devoluta riguardava solo la corretta qualificazione del pagamento e quindi la misura della sanzione/rimborso, mentre la diversa questione della definitività della cartella di pagamento non era stata prospettata davanti al primo giudice. Tale profilo è stato qualificato come eccezione di merito, perché integra un fatto impeditivo della pretesa restitutoria, e avrebbe dovuto essere dedotto tempestivamente in primo grado. La sua introduzione per la prima volta in appello è stata quindi ritenuta preclusa dal giudicato interno formatosi sul punto. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato formulato come censura per violazione di legge.
art. 112 c.p.c.
La ricorrente ha prospettato un vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse spazio per tale doglianza, poiché la questione era preclusa dal giudicato interno.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta inammissibilità/improponibilità della domanda restitutoria.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta inammissibilità/improponibilità della domanda restitutoria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una questione che attiene a un fatto impeditivo della pretesa, come la definitività del titolo che ha giustificato il pagamento, integra un'eccezione di merito e deve essere tempestivamente dedotta nel giudizio di primo grado.
- La mancata deduzione in primo grado di un'eccezione di merito comporta il formarsi del giudicato interno sul punto, con conseguente preclusione alla sua introduzione per la prima volta in appello.
- Quando il thema decidendum è stato delimitato in primo grado su un profilo specifico della pretesa restitutoria, il giudice del gravame non può essere chiamato a pronunciarsi su una diversa causa impeditiva non devoluta al primo giudice.
- La qualificazione del pagamento e la verifica della legittimità del rimborso vanno distinte dalla diversa eccezione relativa alla definitività dell'atto presupposto; quest'ultima, se non proposta tempestivamente, non può essere recuperata in appello.
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