Sentenza n. 176/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento -del provvedimento di diniego definitivo n°42115/2022 del 19.12.2022 con il quale il Comune di Caivano denegava le pratiche UTC 263/2020 del 15.10.2020; UTC 598/2021/LAVdel 21.12.2021; - ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo delle istanze presentate in forma di SCIA alternativa al permesso di costruire, di cui una in variante, e della successiva CILA Superbonus
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il Comune avesse esercitato tardivamente il potere di annullamento d'ufficio oltre il termine di diciotto mesi, nonché sviamento, eccesso di potere e contraddittorietà. Con il secondo motivo ha contestato nel merito i rilievi comunali relativi alla difformità dell'immobile rispetto alla licenza edilizia del 1960, denunciando violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, insussistenza dei presupposti, sviamento, eccesso di potere e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che le difformità risalissero a epoca antecedente al 1° settembre 1967 e che l'immobile fosse originariamente ubicato in area non soggetta a pianificazione urbanistica, richiamando inoltre titoli e pratiche edilizie successive. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990, lamentando che il Comune non avesse valutato le osservazioni presentate a seguito del preavviso di diniego e che la motivazione fosse contraddittoria, perplessa e irrazionale. Il Comune ha contestato le censure e la perizia tecnica prodotta dal ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato perché non pertinente: il provvedimento impugnato non costituisce annullamento d'ufficio di un precedente provvedimento amministrativo, ma rigetto delle istanze di SCIA presentate dal ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Il Comune ha correttamente rilevato la discrasia tra la licenza edilizia del 1960 e lo stato rappresentato nella SCIA, nonché una falsa rappresentazione della consistenza dell'immobile già emergente dall'atto di compravendita e dalla dichiarazione di liceità resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. Lo stesso ricorrente ha ammesso l'esistenza di ampliamenti volumetrici e della rotazione della scala, senza fornire prova sufficiente dell'asserita realizzazione antecedente al 1942 o dell'originaria collocazione fuori dal centro abitato. Il TAR ha applicato il principio della propagazione dell'abusività: gli interventi successivi, anche se astrattamente qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, non possono essere legittimamente realizzati su un immobile abusivo e partecipano dell'illegittimità dell'opera principale. Le pratiche edilizie successive richiamate dal ricorrente non hanno sanato né legittimato le difformità: la pratica relativa agli interventi post-sisma non esonerava dalla verifica della legittimità urbanistica; la DIA del 2012 si fondava su un presupposto non provato; la CILA del 2018 riguardava soltanto la rimozione dell'amianto; le modifiche catastali del 2020 non erano assistite da idonei titoli edilizi. Il diniego era inoltre motivato con l'incompletezza della pratica, profilo non specificamente contestato. Il terzo motivo è stato respinto perché il provvedimento richiamava il preavviso di diniego e dava atto dell'esame delle osservazioni. Il ricorrente non aveva prodotto le osservazioni e quindi non aveva dimostrato il loro mancato esame né indicato elementi che, se introdotti nella fase procedimentale, avrebbero potuto incidere sul contenuto finale dell'atto. Le spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La disciplina dell'annullamento d'ufficio non è applicabile al rigetto originario di istanze di SCIA; il termine previsto per l'autotutela non può essere invocato per contestare un diniego che non annulla un precedente provvedimento amministrativo.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, anche mediante il richiamo al preavviso di diniego e ai rilievi relativi alla difformità dell'immobile e all'incompletezza della pratica.
art. 7 l. 241/1990
La norma è richiamata dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative, senza che il giudice ravvisi una violazione rilevante ai fini dell'illegittimità del diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione dell'obbligo del preavviso di diniego non determina l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove l'interessato non indichi gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
La doglianza relativa al mancato esame delle osservazioni deve essere provata dal privato; inoltre, la violazione dell'art. 10-bis non comporta l'illegittimità dell'atto se non vengono indicati elementi procedimentali potenzialmente decisivi.
artt. 46, 47 e 48 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione di liceità dell'immobile resa dal privato è stata valutata insieme agli altri elementi rappresentativi della falsa rappresentazione della consistenza edilizia.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150
Il richiamo alla disciplina dell'obbligo di titolo edilizio per gli immobili ricadenti nei centri abitati non è stato ritenuto sufficiente, in assenza di prova sull'originaria ubicazione dell'immobile e sull'asserita realizzazione in epoca anteriore.
L. 219/1981
La normativa sugli interventi nei territori colpiti dal sisma non esonera dalla necessità di verificare la legittimità urbanistica dell'immobile ai fini degli interventi e dei contributi.
d.lgs. 76/1990
Il testo unico sugli interventi post-sisma non attribuisce efficacia sanante o legittimante rispetto alle difformità edilizie in assenza di licenza, autorizzazione o concessione edilizia.
Massime di principio
- Il termine previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio non si applica al rigetto originario di un'istanza edilizia, quando il provvedimento non incide in autotutela su un precedente titolo amministrativo ma nega direttamente il titolo richiesto.
- Gli interventi edilizi successivi, anche se astrattamente riconducibili a manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, non possono legittimamente riguardare un immobile abusivo: l'illegittimità dell'opera principale si propaga agli interventi che vi ineriscono strutturalmente.
- La mera esistenza di pratiche edilizie successive, di variazioni catastali o di interventi effettuati nell'ambito della normativa post-sisma non dimostra la legittimazione urbanistica dell'immobile né sana le difformità rispetto al titolo edilizio originario, se tali atti non abilitano espressamente gli interventi edilizi o non accertano la conformità urbanistica.
- Chi invoca la realizzazione di un immobile in epoca anteriore all'obbligo di titolo edilizio o in area originariamente non urbanizzata deve fornire prova concreta di tali circostanze; in mancanza, il Comune può fondare il diniego sulla difformità dell'edificato rispetto al titolo edilizio rinvenuto negli archivi.
- La contestazione del mancato esame delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 richiede che il privato produca o specifichi le osservazioni e dimostri la loro rilevanza; la violazione partecipativa non conduce comunque all'annullamento se non sono indicati elementi fattuali o valutativi potenzialmente idonei a modificare il contenuto del provvedimento.
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