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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31411/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un aeromobile, che prevedeva anche il noleggio del velivolo alla promittente acquirente in modalità dry lease, con canoni mensili in parte imputabili al prezzo e ulteriori corrispettivi per riserve, manutenzione e servizi connessi, oltre a profili relativi a un preteso grave inadempimento della promittente acquirente. Dopo il recesso e il fallimento della società venditrice, la società creditrice presentava istanza di ammissione al passivo per crediti già fatti valere anche in precedenti giudizi, ma la domanda veniva respinta in quanto i crediti erano stati contestati dal fallito. In opposizione allo stato passivo, il tribunale rigettava la domanda; la corte d'appello la accoglieva solo in parte, ammettendo il credito relativo alla caparra penitenziale e una parte dei crediti per noleggio e per i servizi di messa a disposizione di equipaggi risultanti dal preliminare e da due contratti di wet lease con data certa anteriore al fallimento. Con il ricorso per cassazione la società creditrice lamentava: 1) omessa pronuncia o motivazione apparente su alcune voci di credito/danno relative alla ritardata restituzione e alla mancata manutenzione dell'aeromobile; 2) violazione delle norme sulla data certa e sulla rilevanza delle scritture contabili, per avere la corte negato valore probatorio a fatture e documentazione notarile; 3) violazione degli artt. 2704 e 2710 c.c. e dell'art. 43 l.fall., sostenendo che il curatore, subentrando nel processo, non potesse essere considerato terzo e dunque le scritture contabili dovessero valere nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura di omessa pronuncia quanto alle voci non riproposte in appello con specificità e comunque infondata la doglianza sulla manutenzione, perché la corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente rilevando che il compenso era parametrato alle ore effettive di volo, non provate. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la corte d'appello non aveva negato la data certa delle fatture, ma la loro idoneità probatoria, trattandosi di documenti di formazione unilaterale provenienti dal creditore. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che, in sede di accertamento del passivo, il curatore rappresenta la massa dei creditori ed è terzo rispetto al fallito; perciò non si applica nei suoi confronti la disciplina dell'art. 2709 e 2710 c.c. sulle scritture contabili. Nulla è stato disposto per le spese per assenza di attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il motivo o la conclusione che si assumono trascurati risultino specificamente mantenuti fino alla precisazione delle conclusioni in appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando la decisione dia conto, sia pure sinteticamente, della ragione del rigetto; qui la corte territoriale ha spiegato perché mancava la prova delle ore effettive di volo.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili non hanno efficacia probatoria nei confronti del curatore quando egli opera come terzo nella procedura di accertamento del passivo.

  • art. 2710 c.c.

    La disciplina della prova mediante libri contabili non si applica nel rapporto con il curatore in sede di verifica del passivo, poiché il curatore è terzo rispetto al fallito.

  • art. 2704 c.c.

    La censura che invoca la data certa è irrilevante se la decisione di merito si fonda non sulla mancanza di certezza della data, ma sull'inidoneità probatoria del documento.

  • art. 2214 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle scritture contabili, ma la Corte non ne ha fondato l'esito; la decisione si è concentrata sull'assenza di efficacia probatoria delle fatture prodotte unilateralmente.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato nel motivo sul valore della documentazione notarile; la Corte ha ritenuto non decisiva la certificazione notarile rispetto alla natura unilaterale delle fatture.

  • art. 43 l.fall.

    Il subentro del curatore nel processo non muta la sua posizione sostanziale: in sede di accertamento del passivo egli rappresenta la massa dei creditori ed è terzo rispetto al fallito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di omessa pronuncia su un motivo d'appello è inammissibile se non è specificamente dimostrato che quel motivo sia stato effettivamente riproposto e mantenuto sino alla precisazione delle conclusioni.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata indichi, anche sinteticamente, la ragione logica e giuridica della decisione, come l'assenza di prova del fatto costitutivo del credito.
  • Le fatture formate unilateralmente dal creditore non sono di per sé prova sufficiente del credito nei confronti della massa fallimentare, anche se munite di attestazioni formali sulla loro provenienza o sulla data.
  • In sede di accertamento del passivo il curatore è terzo rispetto al fallito; pertanto non gli si applica la disciplina probatoria delle scritture contabili prevista per i rapporti tra imprenditori o nei confronti del fallito.
  • Per contestare efficacemente il mancato riconoscimento di un credito parametrato a dati tecnici o quantitativi, il ricorrente deve allegare e provare in modo specifico i fatti su cui la quantificazione si fonda.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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