Cassazione Penale, Ordinanza n. 32322/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato responsabile, in continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, riqualificato nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5, per avere detenuto e ceduto a soggetti non identificati marijuana, crack e cocaina. Il Tribunale lo aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di otto mesi di reclusione e 1.800 euro di multa, con sospensione condizionale della pena e confisca di quanto sequestrato. La Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado. Con unico motivo di ricorso, l'imputato ha dedotto l'insufficienza della motivazione sul diniego della pena minima, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe motivato tale scelta in modo troppo sintetico. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità, poiché non indicava le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della doglianza, né si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Quest'ultima aveva valorizzato la gravità concreta dei fatti: almeno tre cessioni osservate dalla polizia giudiziaria, sostanze già suddivise in dosi, occultamento in luoghi presso i quali l'imputato si recava ripetutamente e pluralità delle tipologie di stupefacente. Tali elementi erano stati ritenuti indicativi anche di una marcata intensità dolosa e avevano sorretto il diniego del beneficio di cui all'art. 175 c.p. La pena era stata comunque determinata in misura inferiore alla media edittale. Il ricorso, limitandosi a sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite senza dedurre specifici vizi motivazionali o violazioni di legge riconducibili all'art. 606, comma 1, c.p.p., è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico, assertivo e non si confrontava con l'apparato motivazionale della sentenza di appello. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione sulla commisurazione della pena, fondata sulla gravità concreta delle condotte, sulle modalità delle cessioni, sulla pluralità e sul frazionamento delle sostanze e sulla marcata intensità dolosa. È rimasta ferma la condanna a otto mesi di reclusione e 1.800 euro di multa, con sospensione condizionale e confisca. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, non riportata nel testo disponibile.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato quale fondamento della continuazione tra le condotte contestate.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La contestazione originaria è stata riqualificata nella fattispecie di lieve entità; la responsabilità riguarda la detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti.
art. 175 c.p.
Il diniego del beneficio è stato sostenuto dai medesimi elementi utilizzati per valutare la gravità del fatto e l'intensità dolosa.
art. 133 c.p.
I criteri di cui all'articolo sono richiamati per la commisurazione della pena; la pena applicata tra il minimo e il massimo edittale è tendenzialmente insindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua, soprattutto se la pena è prossima al minimo.
art. 606, comma 1, c.p.p.
Il ricorso non ha dedotto specifici vizi motivazionali, violazioni di legge o altre censure riconducibili ai motivi ammessi per il ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che denunci l'insufficienza della motivazione senza indicare i passaggi specifici della decisione impugnata ritenuti erronei, le ragioni di diritto e i dati fattuali a sostegno della censura, nonché il concreto vizio motivazionale o la violazione di legge dedotta.
- La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in presenza di una motivazione mancante, apparente, illogica o altrimenti affetta da uno specifico vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, c.p.p.; il controllo è ancora più limitato quando la pena sia prossima al minimo edittale.
- La motivazione sulla pena può fondarsi sulla gravità concreta del fatto e sulle modalità della condotta, comprese la reiterazione delle cessioni, la suddivisione della sostanza in dosi, le modalità di occultamento e la pluralità delle sostanze detenute, quali elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Una doglianza che si limiti a sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite, senza confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice di merito e senza indicare specifici vizi di legittimità, non è idonea a fondare il ricorso per cassazione.
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