Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 560/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento 1) della Determinazione n. 354/2025 del 19/11/2025 del Settore II - Economico Finanziario Servizio Provveditorato Ufficio Gare e Appalti e Contratti del Comune di Giovinazzo, recante a oggetto “Affidamento in concessione del servizio di gestione ordinaria, di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali della Città di Giovinazzo. CIG: B4084CB85C – Annullamento aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale RG. n. 42/2025. Aggiudicazione a favore dell’O.E. ABACO S.p.a.”, comunicata ad AT e pubblicata il 20.11.2025; 2) di tutti i verbali di gara: 1. Verbale del 9.12.2024; 2. Verbale del 11.12.2024 (seduta pubblica); 3. Verbale del 11.12.2024 (seduta riservata); 4. Verbale del 23.12.2024; 5. Verbale del 30.12.2024; 3) della nota prot. n. 38185 del 18/11/2025 del RUP del Comune di Giovinazzo di richiesta di chiarimenti ad Abaco S.p.a. e ogni eventuale atto (al momento non noto) recante la verifica da parte del Comune di Giovinazzo della congruità dell’offerta di Abaco S.p.a.; 4) della nota del Dirigente del Settore Economico Finanziario del Comune di Giovinazzo prot. n. 42061 del 18.12.2025, recante ad oggetto “Istanza in autotutela esclusione Abaco Spa e revoca aggiudicazione definitiva Rif.: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, DELL’ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELLA CITTA’ DI GIOVINAZZO. C.I.G.: B4084CB85C” con la quale il Comune di Giovinazzo nega l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, trasmessa ad AT il 18.12.2025; 5) si opus e per quanto di ragione, tutti gli atti adottati nel procedimento di gara, precedenti o successivi all’aggiudicazione ad Abaco S.p.a., nessuno escluso, ivi inclusi: a) determinazione dirigenziale Comune di Giovinazzo n. 26 del 05/02/2025 RG. n. 42/2025; b) nota Comune di Giovinazzo prot. n. 3193 del 5/02/2025 di approvazione della proposta di aggiudicazione a C&C s.r.l; 6) di ogni nota, parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e atto in genere comunque connesso presupposto o conseguente, espressamente menzionato o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non noti o non espressamente richiamati; nonchè ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., conseguente annullamento e declaratoria d’inefficacia della aggiudicazione ad Abaco S.p.A. e del contratto eventualmente medio tempore sottoscritto tra il Comune di Giovinazzo e Abaco S.p.A., nonché condanna del Comune di Giovinazzo al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente in forma specifica e/o per equivalente ai sensi degli artt. 124 e/o 30 e 34 c.p.a. La ricorrente dichiara formalmente di essere disponibile alla conduzione del servizio di che trattasi, previa stipula del relativo contratto e/o subentro nella gestione del servizio.

Giustizia amministrativa202502108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali in favore dell'operatore economico originariamente classificato secondo, disposta dopo l'annullamento della precedente aggiudicazione

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, originariamente classificata al terzo posto, ha impugnato gli atti della gara e la rinnovata aggiudicazione in favore dell'operatore economico originariamente secondo classificato, sostenendo principalmente l'illegittimità della relativa offerta economica, ritenuta in perdita e caratterizzata da una sovrastima dei ricavi rispetto alla base d'asta e al piano economico-finanziario. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione e dell'eventuale contratto, il subentro o il risarcimento del danno. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito la tardività del ricorso, rilevando che la ricorrente aveva conosciuto l'aggiudicazione originaria e la documentazione economica dell'operatore poi aggiudicatario già il 18 febbraio 2025, quando le offerte economiche erano state pubblicate sulla piattaforma Empulia. Secondo i resistenti, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare entro trenta giorni sia l'aggiudicazione originaria in favore del primo classificato sia l'ammissione dell'operatore poi divenuto aggiudicatario, senza attendere lo scorrimento della graduatoria conseguente al successivo accoglimento del ricorso proposto dal secondo classificato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha ritenuto che, nelle procedure di gara, tutti gli operatori economici siano tenuti a dedurre entro trenta giorni dalla conoscenza, o dalla conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza, i vizi idonei a procurare un'utilità, anche soltanto strumentale alla riedizione della gara. Tale onere grava anche sul concorrente classificato in posizione ulteriore rispetto al secondo, quando i vizi deducibili siano suscettibili di determinare l'esclusione delle imprese che lo precedono. Nel caso concreto, l'interesse della ricorrente era divenuto attuale già con la pubblicazione degli esiti della gara e delle offerte economiche, avvenuta il 18 febbraio 2025, poiché da tale momento essa poteva conoscere le criticità dell'offerta di Abaco e chiederne l'esclusione. La rinnovata aggiudicazione del novembre 2025 non costituiva un nuovo termine per impugnare vizi già conoscibili e relativi agli atti di gara originari, né la ricorrente aveva dedotto vizi autonomi propri della nuova aggiudicazione. Il ricorso, proposto soltanto dopo la rinnovata aggiudicazione, era pertanto tardivo. Il TAR ha escluso la possibilità di ricorsi a catena volti a rimettere continuamente in discussione gli atti di gara e ha compensato le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 1, d.lgs. 36/2023

    La pubblicazione sulla piattaforma degli atti e delle offerte economiche rese disponibili consente agli operatori di acquisire conoscenza degli elementi rilevanti per l'impugnazione della gara.

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    L'accesso agli atti di gara può essere assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.

  • art. 120 c.p.a.

    Il rito speciale degli appalti comporta un termine ridotto di impugnazione, funzionale alla stabilità degli atti della procedura di gara.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha previamente segnalato alle parti la possibile questione di irricevibilità per tardività e la possibile definizione immediata del giudizio.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Le domande consequenziali di annullamento o declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione e dell'eventuale contratto non sono state esaminate per l'irricevibilità del ricorso principale.

  • artt. 124, 30 e 34 c.p.a.

    Le domande di subentro e di risarcimento, formulate come conseguenza dell'illegittimità della gara, non sono state esaminate in ragione della tardività dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, ogni concorrente deve impugnare entro trenta giorni dalla conoscenza, o dalla conoscibilità con l'ordinaria diligenza, i vizi degli atti di gara idonei a procurargli un'utilità, anche soltanto strumentale alla riedizione della procedura.
  • L'onere di tempestiva impugnazione grava anche sul concorrente classificato in posizione ulteriore rispetto al secondo quando i vizi deducibili siano idonei a determinare l'esclusione di tutte le imprese che lo precedono in graduatoria.
  • La pubblicazione sulla piattaforma di gara dell'offerta economica e della documentazione accessibile rende conoscibili al concorrente le irregolarità deducibili contro l'operatore economico interessato e fa decorrere il termine per l'impugnazione, se l'interesse a ricorrere è già attuale.
  • Il concorrente non può attendere l'esito favorevole del ricorso proposto da altro operatore e impugnare soltanto dopo lo scorrimento della graduatoria vizi già conoscibili e riferibili agli atti di gara originari; sono inammissibili o irricevibili i cosiddetti ricorsi a catena.
  • La rinnovata aggiudicazione conseguente all'annullamento giudiziale della precedente aggiudicazione non riapre il termine per contestare gli atti di gara, le ammissioni e la graduatoria ormai divenuti inoppugnabili, salvo che siano dedotti vizi autonomamente propri del nuovo provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.