Sentenza n. 1583/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della nota del 28 ottobre 2022, prot. n. 2042, avente ad oggetto “Riscontro segnalazione del 21.09.2022 - Segnalazione spandimento liquami Comune di Badia Pavese - Località San Tommaso (PV)” con la quale il Comune di Badia Pavese ha “archiviato” la segnalazione dell'odierno ricorrente, degli atti presupposti, quali la “Relazione di Servizio” del 13 agosto 2022 del Servizio Vigilanza Ecologica di Regione Lombardia (Guardie Ecologiche Volontarie) e il “Verbale di sopralluogo” del 12 agosto 2022 della Polizia Locale (entrambi acclusi al doc. 1), nonché di ogni altro atto conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha esaminato il merito della domanda, ritenendone precluso l'esame per la dichiarata sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La mancata costituzione del Comune ha precluso ogni statuizione sulle spese; pertanto, nulla è stato disposto sulle spese.
Atto impugnato: nota comunale di archiviazione della segnalazione relativa allo spandimento di liquami, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la nota del Comune di Badia Pavese del 28 ottobre 2022, con cui era stata archiviata la segnalazione del 21 settembre 2022 concernente uno spandimento di liquami in località San Tommaso, nonché la relazione di servizio del Servizio di Vigilanza Ecologica della Regione Lombardia e il verbale di sopralluogo della Polizia Locale. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti. In prossimità dell'udienza di trattazione, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio impedisce l'esame del merito e conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione dell'udienza da remoto; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- Quando la parte intimata non si costituisce in giudizio, il giudice può omettere ogni statuizione sulle spese processuali.
Come è indicizzato
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