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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29414/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di prestazione d'opera avente ad oggetto attività di progettazione e realizzazioni grafiche, per il quale era stato emesso decreto ingiuntivo per Euro 7.200,00 oltre accessori. Il debitore aveva proposto opposizione, respinta in primo grado, e poi appello. La Corte d'appello ha accolto solo parzialmente l'impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo e riconoscendo solo Euro 1.000,00 oltre IVA e interessi, ritenendo non provata la consegna del cosiddetto "cofanetto istituzionale" indicato nel preventivo e nella fattura per Euro 5.000,00. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha denunciato violazione degli artt. 2222, 2230, 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il rapporto come prestazione d'opera comune e non come prestazione d'opera intellettuale, con conseguente illegittima pretesa di una consegna materiale e con asserita formazione del giudicato interno sulla qualificazione del rapporto; 2) ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c. e 115, 342 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse valorizzato alcune e-mail dalle quali, a suo dire, risultava l'esecuzione delle prestazioni e che l'eccezione sulla mancata consegna del cofanetto fosse nuova e coperta da giudicato; 3) ha censurato, per violazione degli artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la mancata considerazione di ulteriori e-mail, sostenendo che da esse risultava l'invio dei CD e quindi l'adempimento; 4) ha infine denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse travisato il contenuto della corrispondenza e omesso di esaminare e-mail decisive. La Suprema Corte ha ritenuto che tutti i motivi mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e dell'apprezzamento delle prove documentali, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre escluso che vi fosse violazione dell'art. 115 c.p.c. o vizio motivazionale, poiché la sentenza impugnata aveva effettivamente esaminato la corrispondenza tra le parti e motivato sull'assenza di prova della prestazione contestata. Ha anche escluso la formazione del giudicato interno, osservando che la questione della mancata consegna del cofanetto era stata devoluta in appello dal debitore.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo e infondato il terzo, ribadendo che la sentenza d'appello aveva correttamente valutato le risultanze documentali e che le censure della ricorrente pretendevano una diversa lettura del materiale probatorio. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la diversa qualificazione del rapporto come prestazione d'opera intellettuale; la Corte non accoglie la censura perché non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 2230 c.c.

    Invocato per la qualificazione del contratto; la Corte rileva che la doglianza è generica e non pertinente alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'asserito giudicato interno; la Corte esclude che vi fosse un giudicato preclusivo sulla questione dell'adempimento e della consegna del bene/ elaborato.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato con riferimento al giudicato interno; la Corte ritiene che la questione fosse stata legittimamente devoluta in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti, non quando valuta diversamente le prove ritualmente prodotte.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che la scelta tra elementi probatori e il loro apprezzamento rientrano nel potere del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione come violazione di legge.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità del motivo di appello; la Corte non accoglie la doglianza e considera devoluta la questione al giudice di secondo grado.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio motivazionale; la Corte esclude la nullità perché la sentenza d'appello esponeva il percorso logico seguito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge utilizzata per qualificare i primi tre motivi; la Corte ritiene le censure in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la dedotta nullità della sentenza; la Corte esclude il vizio poiché la motivazione c'era ed era comprensibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte precisa che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori già esaminati nel loro complesso.

  • art. 213 c.p.c.

    Citatto nel contesto della richiesta della parte di ottenere informazioni dal giudice; la Corte lo richiama per evidenziare il tentativo di supplire alla mancanza di prova.

  • art. 210 c.p.c.

    Citatto nel contesto della richiesta di esibizione; la Corte osserva che la parte ne aveva chiesto l'utilizzo per sopperire alla mancata prova della consegna.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Usato come parametro per il raddoppio del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è ammissibile solo se si deduce un vero vizio di violazione di legge o un omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura di documenti e testimonianze.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo quando il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i limiti dei poteri consentiti; non ricorre quando il giudice attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non si identifica con l'omessa menzione di ogni singolo documento: il fatto storico è correttamente esaminato se il giudice prende in considerazione il nucleo fattuale rilevante, anche senza dare conto di tutte le risultanze istruttorie.
  • L'eccezione di giudicato interno non opera quando la questione che si assume coperta da preclusione è stata invece ritualmente devoluta al giudice di appello attraverso uno specifico motivo di impugnazione.
  • Quando il credito riguarda una prestazione contrattuale, il creditore deve provare l'esecuzione della prestazione dedotta a fondamento della domanda monitoria; in mancanza, il giudice può riconoscere soltanto il residuo eventualmente ammesso o dimostrato dal debitore.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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