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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25048/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da più istanze di rimborso di crediti IVA trimestrali presentate da una società, per importi complessivamente rilevanti. L'Ufficio aveva sospeso i rimborsi facendo riferimento alla presenza di avvisi di accertamento e di un PVC con recuperi d'imposta molto elevati, chiedendo per l'erogazione dei rimborsi o la definizione delle pendenze oppure la prestazione di una fideiussione senza limiti di durata. La società aveva impugnato i provvedimenti di sospensione e, nelle more, aveva prestato garanzie fideiussorie sostitutive, ottenendo poi l'erogazione dei rimborsi. La CTR aveva rigettato gli appelli dell'Agenzia ritenendo, dopo Cass. Sez. U. n. 2320/2020 e dopo l'annullamento dei carichi pendenti, che dovessero essere restituite anche le fideiussioni. L'Agenzia ha ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 23 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la fideiussione era un atto volontario, funzionale all'ottenimento anticipato del rimborso, e non seguiva automaticamente la sorte dei provvedimenti di sospensione. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, contestando la statuizione sulle spese e chiedendo anche la condanna per lite temeraria e il ristoro dei danni da ritardata restituzione delle garanzie.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, una volta revocati i provvedimenti di sospensione e già eseguiti i rimborsi IVA, fosse venuto meno l'oggetto originario del giudizio, che riguardava solo l'annullamento degli atti di sospensione. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso principale. Ha invece rigettato il ricorso incidentale: ha ritenuto infondate le censure sulle spese, perché la CTR aveva comunque motivato la compensazione richiamando complessità della controversia e incertezza giurisprudenziale; ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento per lite temeraria/ritardata restituzione delle fideiussioni, perché estranea all'oggetto del processo tributario. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972

    disciplina i rimborsi IVA; la Corte rileva che la controversia originaria aveva ad oggetto i provvedimenti di sospensione adottati in relazione a tali rimborsi, ma esclude che la fideiussione prestata in corso di causa rientrasse nel petitum originario.

  • art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997

    consente la sospensione dei rimborsi in presenza di crediti erariali contestati; i presupposti della sospensione vengono meno quando i carichi pendenti sono annullati o la sospensione è revocata, ma ciò non comporta automaticamente la restituzione di garanzie prestate volontariamente per ottenere il rimborso anticipato.

  • art. 69 r.d. n. 2440 del 1923

    richiamato come disciplina applicabile, insieme all'art. 23 d.lgs. n. 472/1997, ai casi in cui esistano ragioni di credito erariale diverse da quelle giustificative del rimborso.

  • art. 8, comma 4, L. n. 212 del 2000

    è richiamato dall'Agenzia come indice della distinzione tra definitività dell'accertamento e durata/rimborso del costo delle fideiussioni, ma la Corte non fonda su tale norma una regola decisoria autonoma.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    individua gli atti impugnabili nel processo tributario; la Corte sottolinea che le fideiussioni prestate successivamente non erano tra gli atti impugnabili e non potevano ampliarne l'oggetto.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    consente la compensazione delle spese solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; nel caso concreto la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la domanda di lite temeraria; la Corte la dichiara inammissibile perché fondata su una causa petendi estranea al processo.

  • art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

    richiamato in via subordinata per la richiesta di condanna equitativa; la domanda è esclusa perché esula dal thema decidendum del giudizio tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma processuale posta a base del motivo principale e di quello incidentale relativo alla violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    norma richiamata per la censura di nullità della sentenza sul punto delle spese.

  • art. 378 cod. proc. civ.

    richiamato per la memoria depositata in prossimità dell'udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo finale per gli adempimenti connessi al contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il thema decidendum è delimitato dagli atti impugnati: il giudice non può estenderlo a rapporti o garanzie sorti successivamente e non impugnabili autonomamente, se non costituiscono oggetto originario della controversia.
  • La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l'atto impugnato sia venuto meno e il bene della vita richiesto sia stato già conseguito, con conseguente difetto di interesse alla decisione nel merito.
  • La fideiussione prestata dal contribuente per ottenere l'erogazione anticipata di un rimborso non si identifica con il provvedimento di sospensione del rimborso e non ne segue automaticamente la sorte, salvo che la specifica domanda abbia investito anche tale garanzia.
  • Nel processo tributario la compensazione delle spese è legittima se sorretta da una motivazione che richiami ragioni gravi ed eccezionali, come l'incertezza del quadro giurisprudenziale o la complessità della controversia, rimanendo tale valutazione in linea di massima sindacabile solo nei limiti della motivazione apparente o della violazione del parametro legale.
  • Le domande di risarcimento per lite temeraria o per condotte ulteriori rispetto all'oggetto dell'impugnazione non possono essere esaminate quando presuppongano una causa petendi estranea al perimetro del giudizio tributario introdotto con l'impugnazione dell'atto impositivo o sospensivo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiCaso fortuito e forza maggioreGiudicatoOnere della prova

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