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Sentenza

Sentenza del 07/07/2015 n. 3901 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - IRPEF - Cartelle esattoriali -Ruoli pregressi - Definizione - Condono clemenziale - Omesso o insufficiente versamento del saldo - Inefficacia - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il condono clemenziale previsto dagli artt. 12 e 9-bis della Legge n. 289/2002, relativo ai carichi iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali per IRPEF e ILOR. Il contribuente aveva sottoscritto tempestivamente l'atto di definizione e versato la prima rata, ma aveva omesso oppure versato tardivamente il saldo. La questione era se tali adempimenti parziali fossero sufficienti a mantenere l'efficacia della procedura condonatizia.

La decisione

La sentenza ha stabilito che il condono è inefficace quando, dopo la sottoscrizione tempestiva della definizione e il pagamento della prima rata, il contribuente omette o versa tardivamente il saldo. Il condono clemenziale opera infatti come eliminazione o riduzione delle sanzioni riferite a un accertamento ormai definitivo e richiede il puntuale rispetto delle condizioni e dei termini di pagamento previsti dalla legge. Di conseguenza, il beneficio non si perfeziona in caso di mancato o tardivo pagamento del saldo.

Norme richiamate

  • Art. 12 della Legge n. 289/2002

    Disciplina la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, relativi anche a imposte come IRPEF e ILOR, mediante il pagamento delle somme previste dalla procedura.

  • Art. 9-bis della Legge n. 289/2002

    Prevede una forma di definizione agevolata o condono clemenziale che incide principalmente sulle sanzioni relative a pretese tributarie già definitive. Il beneficio è subordinato al rispetto integrale degli adempimenti e dei termini di pagamento.

  • Art. 19-bis della Legge n. 289/2002

    Richiamato come disposizione normativa collegata alla disciplina della definizione agevolata e ai relativi effetti.

Massime di principio

  • Nei condoni e nelle definizioni agevolate, il pagamento della prima rata e la presentazione tempestiva della domanda non sono normalmente sufficienti: occorre rispettare integralmente il piano di pagamento previsto.
  • Il mancato o tardivo versamento anche di una rata essenziale, in particolare del saldo, può determinare l'inefficacia del condono e la perdita della riduzione o eliminazione delle sanzioni.
  • Quando la pretesa tributaria è già definitiva, il condono non riapre normalmente il merito dell'accertamento, ma opera nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, spesso incidendo esclusivamente sulle sanzioni.
  • Le norme di condono devono essere applicate secondo i termini e le modalità espressamente previste; in assenza di una specifica sanatoria normativa, non è generalmente possibile conservare il beneficio tramite adempimenti parziali o tardivi.

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