Sentenza del 07/07/2015 n. 3901 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - IRPEF - Cartelle esattoriali -Ruoli pregressi - Definizione - Condono clemenziale - Omesso o insufficiente versamento del saldo - Inefficacia - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il condono clemenziale previsto dagli artt. 12 e 9-bis della Legge n. 289/2002, relativo ai carichi iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali per IRPEF e ILOR. Il contribuente aveva sottoscritto tempestivamente l'atto di definizione e versato la prima rata, ma aveva omesso oppure versato tardivamente il saldo. La questione era se tali adempimenti parziali fossero sufficienti a mantenere l'efficacia della procedura condonatizia.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il condono è inefficace quando, dopo la sottoscrizione tempestiva della definizione e il pagamento della prima rata, il contribuente omette o versa tardivamente il saldo. Il condono clemenziale opera infatti come eliminazione o riduzione delle sanzioni riferite a un accertamento ormai definitivo e richiede il puntuale rispetto delle condizioni e dei termini di pagamento previsti dalla legge. Di conseguenza, il beneficio non si perfeziona in caso di mancato o tardivo pagamento del saldo.
Norme richiamate
Art. 12 della Legge n. 289/2002
Disciplina la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, relativi anche a imposte come IRPEF e ILOR, mediante il pagamento delle somme previste dalla procedura.
Art. 9-bis della Legge n. 289/2002
Prevede una forma di definizione agevolata o condono clemenziale che incide principalmente sulle sanzioni relative a pretese tributarie già definitive. Il beneficio è subordinato al rispetto integrale degli adempimenti e dei termini di pagamento.
Art. 19-bis della Legge n. 289/2002
Richiamato come disposizione normativa collegata alla disciplina della definizione agevolata e ai relativi effetti.
Massime di principio
- Nei condoni e nelle definizioni agevolate, il pagamento della prima rata e la presentazione tempestiva della domanda non sono normalmente sufficienti: occorre rispettare integralmente il piano di pagamento previsto.
- Il mancato o tardivo versamento anche di una rata essenziale, in particolare del saldo, può determinare l'inefficacia del condono e la perdita della riduzione o eliminazione delle sanzioni.
- Quando la pretesa tributaria è già definitiva, il condono non riapre normalmente il merito dell'accertamento, ma opera nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, spesso incidendo esclusivamente sulle sanzioni.
- Le norme di condono devono essere applicate secondo i termini e le modalità espressamente previste; in assenza di una specifica sanatoria normativa, non è generalmente possibile conservare il beneficio tramite adempimenti parziali o tardivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 lug 2015Sentenza del 07/07/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 7 lug 2015Sentenza del 07/07/2015 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 7 lug 2015Sentenza del 07/07/2015 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 7 lug 2015Sentenza del 07/07/2015 n. 138 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 7 lug 2015Sentenza del 07/07/2015 n. 268 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 7 lug 2015Sentenza del 07/07/2015 n. 276 - Comm. Trib. Prov. Como
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →