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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07241/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, emesso a seguito di PVC, con cui l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto costi e detrazione IVA su sette fatture di acquisto di autovetture emesse da un'impresa individuale ritenuta priva di organizzazione e qualificata come operatore fittizio/interposto in una frode IVA (missing trader) nella catena degli acquisti intracomunitari. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente per un vizio preliminare dell'atto; in appello la CTR aveva invece rigettato l'appello dell'Ufficio nel merito, ritenendo effettivi gli acquisti perché provati da pagamenti con assegni e dalla successiva rivendita dei beni, e negando la prova del coinvolgimento del contribuente nella frode a monte, valorizzando anche l'assoluzione penale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme IVA e reddituali e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti per interposizione fittizia, era irrilevante la prova dell'esistenza oggettiva dei beni o della loro consegna, mentre rilevava la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario sulla base di elementi oggettivi; (2) vizio di motivazione apparente e violazione delle norme processuali sul contenuto della sentenza, per non avere la CTR spiegato perché avesse ritenuto non decisivo il quadro istruttorio acquisito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Ufficio, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, affinché verifichi, secondo i principi di diritto richiamati, se vi siano elementi oggettivi idonei a dimostrare che il contribuente sapesse o dovesse sapere di partecipare a una frode IVA consumata a monte della catena distributiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA, che non spetta se l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato tra le norme violate in tema di accertamento e detrazione IVA

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato in relazione alla rettifica dei componenti negativi di reddito

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato in relazione alla deducibilità dei costi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e prova indiziaria

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della motivazione della sentenza

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la forma della motivazione

  • artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53, 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati quali norme del processo tributario sul contenuto della sentenza e sulla motivazione

Massime di principio

  • In tema di detrazione IVA relativa a fatture emesse da soggetti privi di reale operatività o fittiziamente interposti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni ma con elementi oggettivi specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode IVA commessa a monte.
  • Quando la contestazione riguarda una operazione soggettivamente inesistente, non è निर्णisiva la sola dimostrazione dell'esistenza materiale dei beni, della consegna o della successiva rivendita, perché il tema centrale è la reale identità del contraente e la consapevolezza del cessionario rispetto alla frode.
  • La prova richiesta non può essere di natura meramente soggettiva, ma deve fondarsi su indizi oggettivi idonei a mostrare che un operatore commerciale accorto, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe percepito l'anomalia dell'operazione.
  • Se l'Amministrazione assolve il proprio onere, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele esigibili da un operatore professionale per non partecipare alla frode.
  • La valutazione della buona fede del cessionario in materia IVA va compiuta secondo uno standard oggettivo di diligenza professionale, parametrato alle circostanze concrete del caso e non a una mera assenza di prova di dolo soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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