Sentenza n. 1281/2026 - Firenze, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza del T.a.r. Toscana, sezione IV, n. 797/2025 pubblicata in data 5 maggio 2025 a definizione del giudizio n.r.g. 1746/2024 instaurato dal Prof. Loperfido, nonché della sentenza del T.a.r. Toscana, sezione IV, n. 1211/2025 pubblicata in data 27 giugno 2025 e resa a definizione del giudizio di ottemperanza per chiarimenti instaurato ex art. 112, comma 5, c.p.a. dall’Università degli Studi di Siena; e per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o per l'annullamento - del decreto rettorale n. 1344/2025 prot. n. 154049 del 24 luglio 2025, di approvazione degli atti della procedura selettiva di chiamata indetta dall'Università degli Studi di Siena con decreto rettorale prot. n. 27875 del 8 febbraio 2024 per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Economia politica e statistica per il settore concorsuale 13/D1 Statistica - Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 Statistica - ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; - del verbale della seduta 23 luglio 2025 prot. 153350 del 24 luglio 20205 e dei relativi allegati A e B e tabelle 1, 2 e 3 della Commissione giudicatrice nominata con decreto rettorale prot. n. 94566 del 15 maggio 2025 in relazione alla procedura di cui al precedente alinea; - della delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell'Università degli Studi di Siena del 13 maggio 2025, rep. 72/2025 prot. 93781 del 14 maggio 2025, di approvazione della proposta di nomina del membro designato e l'individuazione della rosa dei quattro docenti esterni da sorteggiare, ai fini della nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione di cui ai precedenti alinea; - del verbale prot. n. 93813 del 14 maggio 2025 della seduta del 13 maggio 2025 della Commissione annuale per il sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici (CASC) del Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell'Università degli Studi di Siena relativa alle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione di cui ai precedenti alinea; - del decreto rettorale n. 1006/2025 prot. n. 94566 del 15 maggio 2025, di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di cui ai precedenti alinea; - per quanto occorrer possa, del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell'Università di Siena, nella versione vigente di cui al decreto rettorale n. 2008 prot. n. 192399 del 10 ottobre 2023, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in pari data; - per quanto occorrer possa, del decreto rettorale n. 261/2024 prot. 27875 del 8 febbraio 2024, recante il bando di indizione della procedura di selezione di cui ai precedenti alinea; - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi i provvedimenti di nomina, di chiamata e di presa in servizio della Prof.ssa Pisani a svolgere l'impegno didattico come professoressa di prima fascia; - con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a. .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della rinnovata procedura di chiamata per un posto di professore di prima fascia, culminata nell’approvazione della nuova graduatoria e nella conferma della candidata controinteressata quale vincitrice, nonché gli atti di nomina della nuova commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana n. 797/2025, che aveva annullato gli atti della precedente procedura per insufficiente motivazione analitica della preferenza accordata alla candidata controinteressata, e alla successiva sentenza n. 1211/2025, con cui il TAR aveva chiarito che non era necessario rinnovare i criteri di massima già fissati dalla precedente commissione. Ha dedotto, in primo luogo, l’elusione o violazione del giudicato, sostenendo che la nuova commissione avrebbe modificato, soppresso o integrato i criteri generali della procedura, introducendo tra l’altro riferimenti all’anzianità accademica, alla capacità di collaborazione scientifica e alle prassi scientifiche consolidate del settore in luogo degli indicatori bibliometrici. In secondo luogo, ha contestato l’introduzione di nuovi sottopunteggi e modalità valutative riguardanti la rilevanza scientifica della collocazione editoriale, l’apporto individuale nei lavori collettivi e l’impatto della produzione scientifica. In terzo luogo, ha dedotto la manifesta irragionevolezza dell’attribuzione dei singoli punteggi. In quarto luogo, ha censurato la composizione della nuova commissione, formata da tre uomini, per violazione del principio di parità di genere, dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994, dell’art. 57, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001 e del regolamento di Ateneo, deducendo altresì l’illegittimità di quest’ultimo nella parte in cui rimette al sorteggio la composizione della commissione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto il mutamento del rito, rilevando che il ricorso, oltre a prospettare l’elusione del giudicato, conteneva censure autonome di illegittimità degli atti, proprie dell’ordinario giudizio di annullamento. Ha riconosciuto la legittimazione del candidato a contestare la composizione della commissione per violazione della parità di genere, senza necessità di dimostrare uno specifico pregiudizio individuale, poiché l’eventuale vizio avrebbe natura genetica e comporterebbe il travolgimento dell’intera procedura. Nel merito, tuttavia, ha respinto la censura: il regolamento dell’Università prevedeva la designazione diretta di un componente e il sorteggio degli altri due da una rosa di quattro docenti composta da due uomini e due donne; la successiva estrazione di tre uomini era quindi effetto del caso e non violava il principio di pari opportunità. Il d.P.R. n. 487/1994, e in particolare la riserva di almeno un terzo dei posti alle donne, non è stato ritenuto direttamente applicabile alle procedure di chiamata dei professori universitari, disciplinate dall’autonomia universitaria e dall’art. 18 l. n. 240/2010. Quanto alle censure sulla rinnovata valutazione, il TAR ha escluso che la commissione avesse modificato i criteri generali già fissati. Le precisazioni sull’apporto individuale nei lavori in collaborazione e sulla rilevanza editoriale delle pubblicazioni sono state qualificate come esplicitazione, razionalizzazione e oggettivazione di criteri già esistenti, necessarie a rendere intelligibile la motivazione comparativa richiesta dalla precedente sentenza. L’anzianità accademica non è stata considerata un autonomo criterio di valutazione; il grado di internazionalizzazione è stato effettivamente esaminato mediante la valutazione della produzione scientifica, della partecipazione a convegni e delle attività di ricerca. Nel settore non bibliometrico, la commissione poteva valutare la collocazione editoriale secondo le prassi scientifiche consolidate, senza obbligo di utilizzare indicatori bibliometrici non previamente adottati. Anche i sottopunteggi e le tabelle relativi alle pubblicazioni sono stati ritenuti legittimi, non essendo emersi profili di manifesta abnormità. La contestazione dei singoli punteggi è stata dichiarata inammissibile perché attinente al merito tecnico-scientifico della commissione e fondata soprattutto sul confronto quantitativo dell’attività del ricorrente, mentre la commissione aveva legittimamente operato una valutazione comparativa anche qualitativa. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
per quanto riportato nel provvedimento
La disposizione è richiamata in relazione al precedente giudizio promosso dall’Università per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della sentenza di annullamento.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato
È richiamata quale base per le statuizioni necessarie a dare concreta attuazione al giudicato.
art. 9 d.P.R. n. 487/1994
In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere
Il TAR esclude la diretta applicabilità della disposizione alle procedure di chiamata dei professori universitari, disciplinate dall’autonomia normativa degli atenei.
art. 57, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001
Le pubbliche amministrazioni […] riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso
La disposizione è richiamata quale parametro della riserva di genere, ritenuto non direttamente applicabile alla procedura universitaria in esame.
art. 1, comma 6, d.P.R. n. 487/1994
per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti
Il TAR valorizza la clausola di salvezza degli ordinamenti speciali, includendovi il regime dei professori universitari.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato per ricondurre i professori universitari al personale in regime di diritto pubblico.
art. 33 Cost.
autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile
È richiamato come fondamento dell’autonomia universitaria.
art. 6, comma 1, l. n. 168/1989
ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti
La disposizione sostiene la potestà delle università di disciplinare autonomamente la propria organizzazione e le procedure di reclutamento.
art. 18 l. n. 240/2010
le Università, con proprio regolamento … disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia
È individuata quale base normativa dell’autonomia regolamentare degli atenei nella disciplina delle procedure di chiamata.
art. 1, comma 4, d.lgs. n. 198/2006
Il TAR riconosce che anche le procedure di chiamata universitaria devono rispettare i principi di parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini.
Massime di principio
- Il candidato a una procedura selettiva è legittimato a contestare la composizione della commissione per violazione delle regole sulla parità di genere senza dover dimostrare uno specifico pregiudizio individuale, quando il vizio denunciato incide sulla formazione genetica della commissione e potrebbe travolgere l’intera procedura.
- Nelle procedure universitarie di chiamata dei professori, il d.P.R. n. 487/1994 e la riserva di almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni alle donne non sono direttamente applicabili se la procedura è disciplinata dall’autonomia normativa dell’università e dall’art. 18 l. n. 240/2010; resta comunque applicabile il principio generale di pari opportunità tra donne e uomini.
- Il principio di parità di genere può ritenersi rispettato quando il regolamento universitario assicura una rosa iniziale paritaria di candidati da sorteggiare e la composizione finale, salvo la designazione di un componente, è rimessa a un sorteggio non discriminatorio; la casuale formazione di una commissione composta da soli uomini non determina di per sé l’illegittimità della procedura.
- In sede di rinnovazione della valutazione imposta da una sentenza di annullamento per motivazione insufficiente, la commissione può esplicitare, razionalizzare e rendere oggettivi i criteri già fissati, anche mediante sottopunteggi, schemi e tabelle, purché non modifichi la cornice dei criteri generali né introduca ex post criteri sostanzialmente nuovi.
- Nel settore scientifico non bibliometrico, la commissione può valutare la rilevanza editoriale delle pubblicazioni sulla base delle prassi scientifiche consolidate e di una graduazione motivata delle riviste, senza essere obbligata a utilizzare indicatori bibliometrici non previamente adottati.
- Le valutazioni tecnico-scientifiche della commissione giudicatrice non sono sindacabili per il solo fatto che il candidato ritenga preferibile la propria produzione o sia svantaggiato dai criteri applicati; il sindacato giurisdizionale è escluso in assenza di manifesta abnormità, illogicità o travisamento.
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