Cassazione Penale, Sentenza n. 03749/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per detenzione illegale di armi e ricettazione. Il ricorrente contestava la motivazione circa la necessità della misura più grave, deducendo l'illogicità delle argomentazioni del Tribunale sulla pericolosità e sul rischio di recidiva: le armi avrebbero scarsa capacità offensiva, sarebbero detenute da lungo tempo e l'unico precedente penale sarebbe remoto e non indicativo di elevata spinta criminogena. Inoltre si censurava la mancata esplicitazione del ragionamento prognostico che avrebbe portato a ritenere applicabile una pena prevedibile superiore a tre anni di reclusione e si sollecitava la disponibilità di misure alternative (arresti domiciliari ex art. 275-bis).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il difensore ha rinunciato al ricorso dopo che il Parisi ha ottenuto la revoca della misura cautelare e ha definito il procedimento con il giudizio abbreviato, con condanna a 2 anni, 2 mesi e 18 giorni di reclusione e multa di euro 667,00. Il ricorrente ha poi confermato personalmente la rinuncia. Per la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente è stata esclusa qualsiasi condanna alle spese processuali o alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Consente al giudice del riesame di conformarsi e fare proprie le considerazioni del giudice di prime cure; il Tribunale ha ritenuto immune da censure il ragionamento del G.I.P.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sulle misure cautelari in generale e sui criteri di scelta della misura; il ricorso contestava la motivazione ai sensi del comma 3 (necessità della custodia) e il Tribunale ha valutato l'adeguatezza della misura più afflittiva sulla base delle esigenze di tutela della collettività e degli elementi probatori
art. 275-bis cod. proc. pen.
Prevede forme particolari di controllo per misure domiciliari; il ricorrente chiedeva l'applicazione di questa misura come alternativa al carcere, il Tribunale l'ha ritenuta inadeguata per la persistenza del rischio di recidiva
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Riguarda la valutazione prognostica sulla pena prevedibile; il difensore ha censurato la mancata esplicitazione del ragionamento del Tribunale circa la previsione di una pena superiore a tre anni
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Consente la sintesi dei motivi del ricorso ai fini della cassazione; qui è citata per la schematizzazione dei motivi in sede di impugnazione
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 (Storti)
Conferma il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente determina l'inammissibilità senza condanna alle spese processuali né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (es. revoca della misura cautelare e definizione del procedimento con accettazione di un rito che comporta condanna) determina l'inammissibilità del ricorso: il procedimento di cassazione si estingue per mancanza di interesse, senza una pronuncia sul merito.
- Quando la sopravvenuta carenza d'interesse non è addebitabile al ricorrente, la declaratoria d'inammissibilità non comporta sanzioni economiche o condanne alle spese a carico del ricorrente (principio consolidato di giurisprudenza).
- In materia di misure cautelari, il giudice valuta non solo la gravità indiziaria ma anche esigenze di tutela della collettività, precedenti personali, modalità di commissione del reato e la prognosi sulla pena: elementi concreti e specifici (non affermazioni generiche) sono necessari per giustificare la custodia cautelare in carcere anziché misure meno afflittive.
- Per contestare con efficacia la custodia cautelare è utile che la difesa fornisca elementi concreti che smontino i presupposti motivazionali: descrizione puntuale della natura e della conservazione delle armi, prova dell'assenza di collegamenti criminali, dettagli sui precedenti e proposte credibili di misure cautelari alternative con adeguati controlli.
- Sul profilo prognostico (prevedibilità di pena >3 anni): il giudice deve motivare il ragionamento che conduce a tale previsione; l'insufficienza di motivazione su tale punto può costituire motivo di censura, salvo sopravvenienze che rendano il ricorso inammissibile.
- Il giudice del riesame può richiamare e condividere le valutazioni del G.I.P. (art. 274), ma la difesa può sollevare vizi logici o omissioni concrete per ottenere la riconsiderazione della misura.
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