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Sentenza

Sentenza n. 945/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 400/2023 del Tribunale di Monza Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.10.2023.

Giustizia amministrativa202500609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2017/2018-2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 400/2023 del Tribunale di Monza, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per quattro anni scolastici, nella misura di 500 euro annui, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia, non essendo stato effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’azione di ottemperanza non riguardava le spese di lite liquidate dal Tribunale di Monza e distratte in favore dei difensori. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l’esistenza o l’entità del credito e non ha fornito indicazioni sull’eventuale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l’inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e non era stato eseguito, mentre il credito non risultava contestato nell’an e nel quantum. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della regolarizzazione tardiva degli atti depositati da parte ricorrente, avvenuta soltanto dopo l’ordine istruttorio del Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    La norma costituisce il fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice; decorso tale termine senza pagamento, il TAR può accertare l’inottemperanza e ordinare l’adempimento.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell’ottemperanza può accertare l’inottemperanza e ordinare l’adempimento integrale entro un termine prefissato.
  • La mancata contestazione da parte dell’amministrazione dell’esistenza e dell’entità del credito, unitamente alla prova dell’assenza di pagamenti anche parziali, consente di ritenere non controverso il credito azionato in ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che intervenga in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • L’azione di ottemperanza resta delimitata al contenuto del titolo giudiziale concretamente azionato e non si estende automaticamente a capi della pronuncia, quali le spese di lite distratte in favore dei difensori, che non siano stati oggetto della domanda esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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