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Sentenza

Sentenza n. 396/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - del Provvedimento finale di diniego Prot. n. 0139110/2023 del 5.10.2023 - Pratica 55/PRAT/2023 del Comune di Cesena, con il quale non è stata accolta la richiesta di Permesso di costruire in sanatoria per la chiusura di terrazzi a vasca in unità immobiliare tramite realizzazione abbaini su falda nord fabbricato in Viale Gaspare Finali, 70, nonché della precedente Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'Istanza di sanatoria P.G.N. 90124/2023 del 28.6.2023 - Pratica 55/PRAT/2023 del Comune di Cesena con la quale sono state comunicate le motivazioni ostative al rilascio del provvedimento di regolarizzazione delle opere suddette; - nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso con il Diniego di sanatoria impugnato, nonché per la declaratoria del diritto al mantenimento, conservazione o comunque alla regolarizzazione delle opere in contestazione di cui sopra, delle quali è stata illegittimamente negata la sanatoria; nonché per la condanna del Comune di Cesena in persona del Sindaco pro tempore, o chi per esso, al risarcimento del danno ingiusto, nelle forme della reintegrazione in forma specifica o del ristoro economico, arrecato dagli atti impugnati e dall'eventuale demolizione e ripristino delle opere in contestazione, da liquidarsi anche in via equitativa od a seguito di Perizia da disporsi in corso di causa.

Giustizia amministrativa202300882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria per la chiusura di terrazzi a vasca mediante realizzazione di abbaini sulla falda nord di un fabbricato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di sanatoria e il relativo preavviso di rigetto, deducendo: violazione del giusto procedimento e del buon andamento, difetto di istruttoria e di motivazione, perché il Comune avrebbe respinto l’istanza senza acquisire la documentazione ritenuta mancante; difetto di imparzialità, violazione del giusto procedimento e incompetenza, poiché il preavviso e il provvedimento finale sarebbero stati adottati dal medesimo dirigente; ulteriore difetto di istruttoria, violazione dell’imparzialità e sviamento, per omessa valutazione degli elementi necessari; violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, dell’art. 17 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004 e dell’art. 4.8.4 delle Norme del PUG, nonché travisamento, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione, sostenendo che la chiusura del terrazzo non avrebbe determinato un aumento dell’altezza del fronte, dovendosi computare anche un preesistente pergolato in legno previsto dal progetto autorizzato. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, per i danni derivanti dagli atti impugnati e dall’eventuale demolizione delle opere. Il Collegio ha dato atto che il medesimo abuso era già stato esaminato in un precedente giudizio, conclusosi con il rigetto della domanda di sanzione sostitutiva alla demolizione e con la conferma dell’ordinanza di demolizione; in tale giudizio le opere erano state qualificate come nuova costruzione abusiva, comportante creazione di nuovo volume e ampliamento dell’abitazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto il diniego di sanatoria, poiché la chiusura del terrazzo a vasca mediante abbaini ha determinato un incremento di volume e superficie e, quindi, un aumento dell’altezza del fronte in contrasto con l’art. 4.8.4 delle Norme del PUG. Il pergolato in legno non poteva essere computato nell’altezza del fabbricato, poiché era stato autorizzato senza copertura, con funzione meramente ornamentale e di ombreggiamento; se munito di copertura, avrebbe costituito un manufatto rilevante ai fini della superficie e del volume. Le precedenti pronunce sul medesimo abuso avevano inoltre già qualificato l’intervento come nuova costruzione, con creazione di nuovo volume, e tale qualificazione costituiva il presupposto della decisione. Sono stati respinti anche i motivi procedimentali: non sussistevano difetto di istruttoria o di motivazione, poiché, una volta accertata l’incompatibilità oggettiva dell’intervento con la disciplina urbanistica, il diniego aveva carattere vincolato e non erano necessarie ulteriori integrazioni documentali. È stata esclusa altresì l’incompetenza o la violazione dell’imparzialità per l’adozione del preavviso e del provvedimento finale da parte dello stesso dirigente, non essendo previsto un generale divieto in tal senso e non avendo i ricorrenti dimostrato l’esistenza di una diversa disciplina applicabile. La domanda risarcitoria è stata respinta, anche perché formulata in modo assolutamente generico. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro della sanatoria edilizia; il giudice ha comunque respinto la censura sulla base dell’accertata incompatibilità urbanistica dell’intervento.

  • art. 17 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    Disciplina la richiesta di sanatoria edilizia oggetto del diniego; il giudice ha ritenuto legittimo il rigetto per contrasto delle opere con la disciplina del PUG.

  • art. 4.8.4 delle Norme del PUG 2021 Piano Intercomunale Cesena-Montiano

    Il contrasto con tale disposizione deriva dall’aumento dell’altezza del fronte del fabbricato prodotto dalla chiusura del terrazzo a vasca; il pergolato privo di copertura non concorre al calcolo dell’altezza.

  • art. 15 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    Richiamato in relazione al precedente procedimento sulla sanzione sostitutiva alla demolizione, definito con rigetto.

  • art. 13 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    Richiamato dalle precedenti pronunce per qualificare l’intervento come nuova costruzione realizzata in assenza di titolo edilizio.

Massime di principio

  • La sanatoria edilizia non può essere rilasciata quando l’intervento realizzato determina un incremento di volume, superficie e altezza del fabbricato in contrasto con la disciplina urbanistica vigente; in tale situazione il diniego costituisce esito vincolato dell’accertamento di incompatibilità urbanistica.
  • Un pergolato autorizzato privo di copertura e destinato a funzione ornamentale o di ombreggiamento non può essere computato nell’altezza, nella superficie o nel volume del fabbricato; la successiva chiusura o copertura può trasformarlo in un manufatto edilizio rilevante ai fini urbanistici.
  • Quando la natura e la consistenza dell’abuso edilizio siano già state accertate, anche con precedenti pronunce giurisdizionali, e l’incompatibilità con la disciplina urbanistica risulti oggettiva, non sussiste difetto di istruttoria o di motivazione per la mancata acquisizione di ulteriori documenti non idonei a modificare l’esito vincolato del procedimento.
  • L’adozione del preavviso di diniego e del provvedimento finale da parte dello stesso dirigente non determina di per sé incompetenza o violazione dell’imparzialità, in assenza di una specifica norma che imponga l’astensione o la separazione delle funzioni nel procedimento considerato.
  • Una domanda risarcitoria proposta in modo generico, senza allegazione specifica del danno, del nesso causale e dei relativi presupposti, non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPiani regolatori e variantiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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