Cassazione Civile, Ordinanza n. 28890/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale. Ha compensato tra le ricorrenti le spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del condominio resistente, liquidandole in euro 2.000,00, di cui euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova. È intervenuto anche un ricorso incidentale adesivo proposto da una società terza chiamata/coinvolta nel giudizio di merito. Prima dell'udienza, sia la ricorrente principale sia la ricorrente incidentale hanno depositato atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi. Il condominio resistente non ha accettato la rinuncia della ricorrente principale e ha chiesto la condanna di quest'ultima alle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se il controricorrente non accetta la rinuncia, la Corte può comunque dichiarare l'estinzione del giudizio, regolando le spese secondo le regole applicabili al caso concreto.
- In caso di rinuncia a ricorso principale e incidentale, le spese tra i rinuncianti possono essere compensate, mentre la parte rinunciante principale può essere condannata alle spese in favore del controricorrente che abbia resistito alla rinuncia.
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