Sentenza del 10/04/2017 n. 1624 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - ENTI NON COMMERCIALI - Associazione sportiva dilettantistica - Qualifica di ente non commerciale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa qualifica di ente non commerciale è stata ritenuta non sussistente, poiché le condizioni statutarie necessarie a dimostrare l'effettività del rapporto associativo non risultavano rispettate o comunque non erano sufficienti. Di conseguenza, le attività dell'associazione non possono beneficiare automaticamente dell'esclusione dalla commercialità e dal reddito imponibile prevista dall'art. 148 del d.P.R. 917/1986.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento della qualifica di ente non commerciale a un'associazione sportiva dilettantistica e il conseguente trattamento fiscale delle attività svolte verso gli associati. Ai sensi dell'art. 148 del d.P.R. 917/1986, le attività realizzate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, non sono commerciali soltanto se svolte a favore dei propri associati e se lo statuto garantisce l'effettività del rapporto associativo. In particolare, devono essere escluse la temporaneità della partecipazione e devono essere riconosciuti ai soci maggiorenni il diritto di voto sull'approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti, nonché sulla nomina degli organi direttivi.
Norme richiamate
Art. 148 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Non si considerano commerciali e non producono quindi reddito imponibile le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, dalle associazioni a favore dei propri associati, purchè siano rispettate quelle clausole statutarie che assicurano l'effettività del rapporto associativo.
L'esclusione dalla commercialità non opera automaticamente per il solo fatto che l'ente si qualifichi come associazione sportiva dilettantistica. È necessario dimostrare sia la corrispondenza delle attività agli scopi istituzionali sia l'effettività del rapporto associativo, verificata anche attraverso specifiche clausole statutarie.
Cassazione n. 4315/2017
La giurisprudenza di legittimità ha confermato che il regime fiscale agevolato richiede clausole statutarie idonee a escludere la partecipazione temporanea e a garantire ai soci maggiorenni il diritto di voto sulle decisioni fondamentali dell'associazione.
Massime di principio
- La mera forma giuridica o la denominazione di associazione sportiva dilettantistica non è sufficiente per ottenere la qualifica fiscale di ente non commerciale.
- Per beneficiare dell'esclusione dal reddito imponibile occorre provare un rapporto associativo effettivo e non una semplice fornitura di servizi a clienti o iscritti occasionali.
- Lo statuto deve prevedere in modo concreto la partecipazione democratica degli associati, inclusi il diritto di voto dei maggiorenni e la possibilità di incidere sulla nomina degli organi e sulle modifiche statutarie.
- Le attività svolte dietro pagamento di corrispettivi possono restare non commerciali solo se sono direttamente attuative degli scopi istituzionali e rivolte effettivamente agli associati.
- In caso di accertamento, l'associazione deve dimostrare non solo la regolarità formale dello statuto, ma anche la concreta applicazione delle regole associative nella vita dell'ente.
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