Cassazione Penale, Sentenza n. 9200/2022 del 17/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e furto. In due motivi tardivi, proposti in sede di discussione finale, la difesa ha contestato il trattamento sanzionatorio: 1) l'aumento complessivo di pena per continuazione ritenuto superiore al minimo previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen., nonostante il modesto grado di offensività, la restituzione immediata della refurtiva e la contestualità delle condotte; 2) il contenimento della pena finale nei limiti del periodo di custodia cautelare già sofferto. Tali argomentazioni non erano state presentate nel termine previsto e sono state ritenute "motivi nuovi" ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., proposizione fuori termine e dunque inammissibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi tardivi proposti in discussione costituiscono "motivi nuovi" e non sono stati depositati nel termine perentorio (15 giorni prima dell'udienza) previsto dall'art. 585, commi 4 e 5, cod. proc. pen. Inoltre, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 22533/2018), ha affermato che l'obbligo di motivazione del giudice d'appello sulle questioni sollevate solo in corso di causa è limitato ai profili che il giudice può decidere d'ufficio (es. benefici di legge, riconoscimento di circostanze attenuanti, bilanciamento). Non ricorrendo tali condizioni, l'assenza di motivazione non costituisce motivo di cassazione. Il ricorso è quindi inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81, comma 4, cod. pen.
Disciplina l'incremento della pena per il concorso di reati e la misura dell'aumento in caso di recidiva reiterata; qui è richiamata dalla difesa per contestare l'entità dell'aumento per continuazione.
art. 62, n. 4), cod. pen.
Si tratta dell'attenuante prevista per alcune condizioni personali; il ricorrente lamentava il diniego di tale attenuante in sede d'appello.
art. 585, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
Regola i "motivi nuovi" in appello e stabilisce il termine perentorio (entro 15 giorni prima dell'udienza) per la loro proposizione: deduzioni tardive sono inammissibili.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice d'appello il potere di decidere d'ufficio su alcune questioni (es. benefici di legge, riconoscimento di circostanze attenuanti, bilanciamento); la Corte ha ritenuto che solo su questi profili il giudice ha l'obbligo di motivare anche se la questione è devoluta tardivamente.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata qui per fissare in euro 3.000 la somma dovuta.
Pronuncia delle Sezioni Unite: sent. n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
Giurisprudenza richiamata per chiarire i limiti dell'obbligo di motivazione del giudice d'appello rispetto a questioni sollevate solo durante il processo: l'obbligo integra solo i profili decidibili d'ufficio.
Massime di principio
- Questioni nuove sollevate solo in sede di discussione sono in genere "motivi nuovi" ai sensi dell'art. 585 c.p.p. e devono essere depositate per iscritto entro 15 giorni prima dell'udienza, pena l'inammissibilità.
- Se un profilo non è stato specificamente dedotto nell'atto d'appello, il giudice d'appello non è tenuto a motivare la mancata decisione su questioni tardive, salvo che esse rientrino nelle materie che può decidere d'ufficio (benefici di legge, riconoscimento di circostanze attenuanti, bilanciamento).
- La mancata motivazione dell'appello su argomenti proposti tardivamente non costituisce di per sé motivo di cassazione quando le questioni non siano tra quelle suscettibili di decisione d'ufficio.
- Presentare tempestivamente e per iscritto le doglianze sul trattamento sanzionatorio (ricadute di recidiva, continuità, credito per custodia cautelare) è cruciale: soluzioni tardive rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; la manifesta infondatezza può portare a una consistenza della somma elevata.
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