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Sentenza

Sentenza n. 4681/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia “a) Del decreto dirigenziale n. 78 del 22/02/2022 successivamente pubblicato sul BURC n. 21 del 24.02.2022 , nella parte in cui ha ritenuto non finanziabile il progetto presentato dal Comune di Eboli relativo alla messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico “Mons. Berniero Lauria “ e dei relativi elenchi (all. F e G ), nella parte in cui colloca l’istanza del ricorrente tra i progetti non finanziabili (allegato G), anziché nell’elenco F) con punti 62, anch’esso impugnato nei limiti d’interesse; b) ove occorra del Decreto Dirigenziale n. 78 del 22.02.2022, nella parte in cui la proposta progettuale denominata “Messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico “Mons. Berniero Lauria “, non è stata inserita nella graduatoria di cui all’art. 10 dell’Avviso pubblico per cui è causa denominata elenco dei progetti da proporre al finanziamento (All. H); c) del Decreto Dirigenziale n. 80 del 24.02.2022, nella parte in cui la proposta progettuale “Messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico “Mons. Berniero Lauria” non è stata ritenuta finanziabile (All. G); d) del Decreto Dirigenziale n. 80 del 24.02.2022, nella parte in cui la proposta progettuale “Messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico “Mons. Berniero Lauria” non è stata inserita nella graduatoria di cui all’art. 10 dell’Avviso pubblico per cui è causa denominata elenco dei progetti da proporre al finanziamento (All. F); e) ove occorra del Decreto Dirigenziale n. 80 del 24.02.2022, nella parte in cui la proposta progettuale denominata “Messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico “Mons. Berniero Lauria “, non è stata inserita nella graduatoria di cui all’art. 10 dell’Avviso pubblico per cui è causa denominata elenco dei progetti da proporre al finanziamento (All. H); f) del Decreto Dirigenziale n. 182 dell’11 aprile 2022 – pubblicato in BURC n. 36 dell’11 aprile 2022 nella parte in cui la proposta progettuale denominata “Messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico “Mons. Berniero Lauria” non è stata ritenuta finanziabile (all. G); g) del Decreto Dirigenziale n. 182 dell’11 aprile 2022 – pubblicato in BURC n. 36 dell’11 aprile 2022 nella parte in cui la proposta progettuale “Messa in sicurezza e riqualificazione del plesso Mons. Lauria” non è stata inserita nella graduatoria di cui all’art. 10 dell’Avviso pubblico per cui è causa denominata ’“elenco progetti finanziabili e graduatoria Comuni della provincia di Salerno” (all. F); h) degli esiti dei lavori della commissione di valutazione ed in particolare della scheda di valutazione n.ro 215 relativa alla valutazione del progetto sub A); i) della nota prot. PG 2022/0157952 con la quale la Regione Campania ha confermato la non ammissione al finanziamento dell’intervento progettuale candidato dal Comune di Eboli; l) ove occorra, dell’art. 8 in parte qua dell’“AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNNR, MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE", DELLA REGIONE CAMPANIA” - approvato con D.D. n. 6 del 12 gennaio 202211 pubblicato in BURC n. 5 del 13/01/2022 - se interpretato nel senso che la presentazione del fac simile del contributo GSE, determina comunque l’esclusione dalla procedura di finanziamento; m) ove occorra, delle comunicazioni (di cui all’art. 10 dell’Avviso pubblico per cui è causa del Ministero dell’Istruzione dell’avvenuto finanziamento ai Comuni di cui all’elenco dei progetti indicati nell’allegato H del Decreto Dirigenziale n. 80 del 24 febbraio 2022; n) ove stipulate, delle convenzioni (di cui all’art. 10 dell’Avviso pubblico) di concessione del finanziamento con gli enti locali beneficiari indicati nell’ all. H del D.D. n. 80/2022; o) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale; E conseguentemente l’ammissione al finanziamento richiesto, con inserimento del progetto nell’elenco F) al secondo posto della graduatoria dei progetti finanziabili con punti 62 o in subordine, con punti 58;”

Giustizia amministrativa202202168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti regionali di non ammissione e di non finanziabilità del progetto comunale di messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico “Mons. Berniero Lauria” nell’ambito dell’avviso regionale finanziato dal PNRR

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune di Eboli ha impugnato i decreti dirigenziali regionali n. 78 del 22 febbraio 2022, n. 80 del 24 febbraio 2022 e n. 182 dell'11 aprile 2022, nonché gli atti della commissione di valutazione, la scheda di valutazione, la nota regionale di conferma della non ammissione e gli atti connessi, chiedendo l’ammissione al finanziamento e la collocazione in graduatoria. Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 5, 8 e 9 dell’avviso, degli artt. 3 e seguenti della l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, erroneità e travisamento, sostenendo che la documentazione relativa al cofinanziamento era completa e che l’atto deliberativo con visto contabile era richiesto soltanto per il cofinanziamento con fondi propri. Il secondo motivo contestava l’erronea confusione tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione: il cofinanziamento e la produzione del fac-simile GSE avrebbero dovuto incidere sull’attribuzione del punteggio, non determinare l’esclusione. Il terzo motivo censurava l’erronea attribuzione dei punteggi, deducendo il mancato riconoscimento di quattro punti per il cofinanziamento e di due punti per il consumo di suolo, con conseguente collocazione richiesta al secondo posto con 62 punti o, in subordine, con 58 punti. Il quarto motivo deduceva la violazione dell’art. 6, lett. b), l. n. 241/1990 e del principio di leale cooperazione, sostenendo che la commissione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti o integrazioni, senza violare la par condicio, considerata la documentazione già prodotta dal Comune.

La decisione

Il TAR ha rivisto, nella fase di merito, il precedente orientamento cautelare sfavorevole e ha accolto il ricorso, ritenendo fondati e assorbenti il primo e il secondo motivo. L’art. 9 dell’avviso è espressamente rubricato come disposizione sui criteri di valutazione e disciplina il cofinanziamento come elemento cui attribuire un punteggio, fino a dieci punti, prevedendo che il cofinanziamento possa provenire da fondi propri dell’ente oppure da contributi GSE. Per il cofinanziamento GSE l’avviso richiede il fac-simile prodotto sul sito GSE dal quale emerga il contributo massimo concedibile; l’atto deliberativo con visto contabile è invece richiesto soltanto nel caso di cofinanziamento con fondi propri. L’art. 8 dell’avviso e il punto 13, lett. e), dell’allegato 2 confermano che l’atto deliberativo con visto contabile costituisce documentazione eventuale e obbligatoria, a pena di non ammissibilità, solo per il cofinanziamento con fondi propri. La delibera comunale n. 15 del 9 febbraio 2022 aveva comunque indicato il cofinanziamento mediante contributo GSE per euro 676.487,50. Pertanto, la Regione non poteva utilizzare l’eventuale carenza o inidoneità del fac-simile GSE come causa di esclusione dalla procedura; tale elemento avrebbe potuto incidere, al più, sull’attribuzione totale o parziale del punteggio relativo al cofinanziamento. Sono stati quindi annullati i provvedimenti impugnati di non ammissione al finanziamento. Il TAR non ha disposto direttamente l’ammissione del progetto né l’attribuzione del punteggio richiesto. La Regione Campania è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00 per spese, diritti e onorari, oltre accessori e rifusione del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero dell’Istruzione, del Comune di Napoli e del Comune di Cava de' Tirreni.

Norme richiamate

  • artt. 5, 8 e 9 dell'Avviso pubblico regionale

    "Cofinanziamento (Ente e/o GSE) max 10 punti"; "Nel primo caso deve produrre atto amministrativo, con visto contabile per l’impegno al cofinanziamento, mentre nel secondo caso, all’atto della candidatura deve allegare fac simile prodotto sul sito del GSE in cui si evinca il contributo max concedibile"

    L’art. 9 disciplina il cofinanziamento come criterio di valutazione e attribuzione del punteggio, non come requisito generale di ammissione. L’atto con visto contabile è richiesto per il cofinanziamento con fondi propri, mentre per il cofinanziamento GSE è previsto il fac-simile del contributo massimo concedibile.

  • art. 13, lett. e), allegato 2 dell'Avviso pubblico regionale

    "(Eventuale) Atto deliberativo dell’Ente con indicazione dell’importo cofinanziato con fondi propri, munito di visto contabile"

    La documentazione è obbligatoria a pena di non ammissibilità soltanto quando il cofinanziamento proviene da fondi propri dell’ente; non può fondare l’esclusione nel caso di cofinanziamento mediante contributo GSE.

  • artt. 3 e seguenti l. n. 241/1990

    La decisione richiama le disposizioni in materia di motivazione e correttezza dell’azione amministrativa in relazione all’illegittima esclusione dalla procedura.

  • art. 6, lett. b), l. n. 241/1990

    La disposizione è invocata dal ricorrente con riguardo all’obbligo di integrazione e chiarimento istruttorio; il TAR accoglie il ricorso sulla base dei primi due motivi, ritenuti assorbenti, senza decidere specificamente il quarto motivo.

  • art. 7 del Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016

    La delibera comunale richiamava tale disciplina quale base del contributo GSE previsto per il cofinanziamento dell’intervento.

  • art. 12, comma 3, del Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016

    La delibera comunale richiamava la disposizione in tema di cumulo dei contributi.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis distingue tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione, un elemento previsto nella disciplina dei criteri di valutazione non può essere trasformato dall’amministrazione in causa di esclusione, salvo che il bando lo preveda espressamente e in modo inequivoco.
  • Se un avviso ammette il cofinanziamento mediante contributi di un soggetto terzo, subordinando il punteggio alla produzione di un determinato documento, l’eventuale mancanza o inidoneità di tale documento incide, di regola, sull’attribuzione del punteggio e non sulla partecipazione alla procedura, quando il documento non sia espressamente previsto quale requisito di ammissibilità.
  • L’obbligo di produrre un atto deliberativo dell’ente munito di visto contabile, previsto dalla lex specialis per il cofinanziamento con fondi propri, non può essere esteso al diverso caso del cofinanziamento mediante contributo GSE.
  • L’amministrazione deve applicare le clausole della lex specialis secondo il loro tenore letterale e la loro collocazione sistematica, senza confondere documentazione richiesta per la valutazione comparativa con documentazione obbligatoria a pena di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieScuola
RamiContributi e finanziamenti pubbliciIstruzione e università
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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