Cassazione Civile, Ordinanza n. 15709/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società, che gestiva il trasporto pubblico passeggeri in una provincia, aveva chiesto il rimborso della maggiore IRAP versata per gli anni d’imposta 2010-2012, sostenendo di poter beneficiare della riduzione della base imponibile prevista per i rapporti di concessione traslativa dall’art. 1, comma 266, L. n. 296/2006 in relazione all’art. 11 d.lgs. n. 446/1997. L’Amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo che il servizio fosse svolto in regime di concessione traslativa e a tariffa remuneratoria, con conseguente esclusione del beneficio. La CTR aveva confermato il diniego, valorizzando la remunerazione proveniente sia dagli utenti sia dagli enti pubblici e ritenendo che essa garantisse l’equilibrio economico-finanziario dell’attività. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con tre motivi tra loro connessi, la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che la CTR avesse qualificato il rapporto in modo meramente nominalistico e senza verificare i presupposti sostanziali della concessione traslativa, omettendo di esaminare le clausole dei contratti di servizio, dalle quali risultava che le amministrazioni avevano mantenuto poteri di regolazione del servizio e che il corrispettivo pubblico era preponderante rispetto ai pagamenti dell’utenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha affermato che, per distinguere la concessione dall’appalto di servizi, non è decisivo il nomen iuris o la sola presenza di corrispettivi da utenti e amministrazioni, ma occorre verificare se il rischio operativo ed economico della gestione sia effettivamente traslato in capo al privato. Nel caso concreto, la CTR si era limitata a richiamare genericamente i contratti di servizio e a qualificarli come concessioni senza scrutinare le clausole rilevanti e senza verificare adeguatamente il profilo del rischio di gestione, come richiesto anche dal diritto unionale. Per tale ragione la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, per un nuovo esame della questione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 446/1997
La norma va applicata previa corretta qualificazione del rapporto contrattuale; il beneficio IRAP non può essere escluso sulla base di una qualificazione solo nominalistica della concessione, ma occorre accertare se ricorra una vera concessione traslativa con trasferimento del rischio operativo.
art. 1, comma 266, L. n. 296/2006
È richiamato come base normativa del chiesto abbattimento della base imponibile IRAP, subordinato alla sussistenza dei presupposti del rapporto concessorio rilevante.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di ricorso per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge sulla qualificazione del rapporto e sull’applicazione della disciplina IRAP.
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra concessione di servizi e appalto di servizi, il criterio decisivo è il trasferimento del rischio operativo ed economico della gestione in capo al privato, non il solo nomen iuris del contratto.
- La qualificazione di un rapporto come concessione traslativa richiede l’esame concreto delle clausole contrattuali e dell’assetto economico del servizio; non è sufficiente il richiamo generico ai contratti di servizio o alla presenza di corrispettivi provenienti da utenti e pubbliche amministrazioni.
- Quando la disciplina fiscale o agevolativa dipende dalla natura concessoria del rapporto, il giudice di merito deve compiere un accertamento sostanziale sulla traslazione del rischio e sull’effettiva struttura del corrispettivo, altrimenti la decisione è censurabile per violazione di legge.
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