Ordinanza n. 95/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'accertamento dell’inottemperanza all'ingiunzione a demolire ordinanza n.17 del 29/12/2008 ai sensi dell'art. 31 comma 4 DPR 380/2001 per l’annullamento della sanzione ai sensi dell'art. 31comma 4 bis DPR 380/2001 e della DGC n. 307 del 17/10/2017 e dell’ordinanza n. 17 del 29/12/2008;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito nel merito le domande. Ritenuta l'opportunità di acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Fermo, ordinando il deposito di una dettagliata relazione aggiornata e di ogni altro atto o documento utile ai fini del giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. La causa resta quindi pendente; il testo non indica un termine per il deposito né regola le spese.
Atto impugnato: ingiunzione di demolizione del 29 dicembre 2008, sanzione pecuniaria edilizia, delibera della Giunta comunale e accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001 e domanda di annullamento della sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, nonché della deliberazione della Giunta comunale e dell'ingiunzione di demolizione. Dal testo non emergono ulteriori motivi specifici di illegittimità né le censure articolate contro gli atti impugnati. Il ricorrente ha dichiarato di permanere nella decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
È indicato quale base normativa della domanda di accertamento relativa all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
È indicato quale base normativa della sanzione edilizia impugnata.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione e degli atti necessari per l'istruzione della causa; la disposizione è stata applicata per acquisire una relazione aggiornata e ulteriore documentazione.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia richiede la ricostruzione aggiornata di una vicenda amministrativa, il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito da parte dell'amministrazione di una relazione dettagliata e degli atti o documenti utili, senza definire immediatamente il merito delle domande.
- La disposizione di incombenti istruttori non comporta, di per sé, accoglimento o rigetto della domanda principale, ma mantiene il giudizio pendente fino all'acquisizione e alla valutazione degli elementi richiesti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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