Sentenza n. 350/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto n.-OMISSIS- del 27 ottobre 2022, notificato il 3 novembre 2022, con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha irrogato al ricorrente la sanzione della deplorazione; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto disciplinare con cui è stata irrogata la sanzione della deplorazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della deplorazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 449/1992, dell'art. 97 Cost. e l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, sul presupposto che l'Amministrazione non avrebbe valutato il malessere accusato durante il servizio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 449/1992, dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto di non avere sottoscritto o accettato l'ordine di servizio relativo alla sorveglianza dei detenuti positivi al Covid e di non aver ricevuto adeguate informazioni sulle consegne; ha contestato l'omessa identificazione dei detenuti positivi, ritenendo lesa la propria difesa; ha inoltre negato di avere abbandonato il posto di servizio, richiamando discordanze nelle testimonianze. I fatti contestati riguardavano la mancata vigilanza sul rispetto dell'ordine di servizio che imponeva l'isolamento dei detenuti positivi e l'uscita individuale dalle camere, nonché l'abbandono anticipato del servizio senza autorizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto non dimostrato che il malessere fosse riconducibile a una patologia grave, tale da impedire lo svolgimento del servizio o da integrare una situazione di forza maggiore. Ha inoltre rilevato che la condotta negligente si era già realizzata prima del malore, poiché il ricorrente aveva consentito ai detenuti di uscire dalle camere e di sostare nel corridoio in violazione delle disposizioni impartite e delle misure di sicurezza anti-Covid. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che gli ordini di servizio dovessero essere sottoscritti o accettati per essere vincolanti. La qualità di addetto alla sorveglianza e lo svolgimento concreto delle mansioni rendevano il ricorrente consapevole dei propri doveri, incluso quello di vigilare con diligenza e di non abbandonare il posto. L'omessa identificazione dei detenuti positivi è stata ritenuta irrilevante, poiché l'inottemperanza all'ordine costituisce illecito di mera condotta, perfezionato dalla violazione dell'ordine indipendentemente dal verificarsi di un danno effettivo. L'abbandono del servizio risultava dalla comunicazione di assenza per malattia presentata alle ore 13,30, durante l'orario di servizio; le eventuali divergenze temporali nelle testimonianze erano marginali e non incidevano sui fatti principali. La sanzione è stata ritenuta non sproporzionata e anzi lieve. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e del fatto che si trattava del primo giorno di servizio del ricorrente.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, lett. c) e h), d.lgs. n. 449/1992
violazione degli ordini superiori senza rilevanza penale; comportamento che produce turbamento nella regolarità e continuità del servizio di istituto
Le condotte contestate rientrano nelle fattispecie disciplinari della violazione di ordini superiori e del comportamento idoneo a turbare la regolarità e continuità del servizio.
artt. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 449/1992
Richiamati dal ricorrente in relazione alla contestazione della sanzione disciplinare; il giudice ha ritenuto infondate le relative censure.
art. 4 d.lgs. n. 449/1992
Richiamato dal ricorrente con riferimento ai presunti vizi dell'istruttoria disciplinare; la censura è stata respinta.
art. 3 l. n. 241/1990
Il giudice ha escluso il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento disciplinare.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 2700 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'efficacia probatoria degli accertamenti; il giudice ha comunque ritenuto dimostrato l'abbandono del servizio sulla base della documentazione e degli elementi acquisiti.
Massime di principio
- L'ordine di servizio impartito al dipendente pubblico è vincolante anche in assenza di sottoscrizione o di un'esplicita accettazione, quando il dipendente svolga concretamente le mansioni cui l'ordine si riferisce e sia quindi tenuto a conoscere i doveri connessi all'incarico.
- L'inottemperanza a un ordine di servizio integra un illecito disciplinare di mera condotta quando la fattispecie normativa non richieda la produzione di un danno concreto: l'illecito si perfeziona con la violazione dell'ordine, indipendentemente dal verificarsi dell'evento dannoso.
- Il malessere sopravvenuto durante il servizio non esclude la responsabilità disciplinare se non è dimostrato che abbia determinato una patologia grave o una condizione di forza maggiore impeditiva dello svolgimento diligente delle mansioni; a maggior ragione, non rileva quando la condotta disciplinarmente illecita si sia già consumata prima del malore.
- Nella valutazione della responsabilità disciplinare, le discordanze testimoniali su circostanze temporali marginali non incidono sulla legittimità della sanzione quando restino provati i fatti principali, quali la violazione dell'ordine di servizio e l'abbandono anticipato del posto di lavoro.
- L'identificazione puntuale dei soggetti coinvolti è irrilevante ai fini dell'accertamento di un illecito di mera condotta quando la responsabilità disciplinare deriva dalla violazione dell'ordine impartito e non dalla prova di uno specifico danno o evento lesivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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