Cassazione Civile, Ordinanza n. 32987/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003 con cui venivano recuperate a tassazione IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società operante nel commercio di autoveicoli. L’Ufficio contestava rapporti con soggetti ritenuti fittizi o privi di reale attività imprenditoriale, con finalità di frode IVA, e negava l’applicabilità del regime del margine per alcuni acquisti di veicoli provenienti da società di noleggio o leasing. La CTR aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’Amministrazione. In Cassazione la società ricorrente deduceva, con tredici motivi, principalmente: violazione dello Statuto del contribuente e degli obblighi informativi/di contraddittorio; omessa o errata valutazione delle prove sulla genuinità dei fornitori e sulla congruità dei prezzi; omessa motivazione o omesso esame di fatti decisivi; erronea esclusione del regime del margine; violazione dei principi di lealtà e buona fede dell’Amministrazione; illegittimità delle sanzioni; erronea indeducibilità dei costi connessi a operazioni soggettivamente inesistenti; omessa pronuncia su alcuni capi di domanda.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi agli obblighi procedimentali per genericità e difetto di autosufficienza; ha giudicato inammissibili le censure sulla fittizietà delle operazioni e sulla deducibilità dei costi perché miravano a una rivalutazione del merito e non riportavano adeguatamente gli atti e le difese rilevanti; ha confermato l’esclusione del regime del margine, richiamando il principio secondo cui, in presenza di acquisti da società di noleggio o leasing, opera la presunzione dell’avvenuta detrazione a monte dell’IVA e il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e la massima diligenza; ha inoltre respinto la censura secondo cui l’adeguamento a indicazioni errate dell’Amministrazione farebbe venir meno l’obbligo tributario. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 5, 6, 7, 10, 12
Le disposizioni statutarie invocate non sono state ritenute idonee, nel caso concreto, a fondare la nullità dell’accertamento per la dedotta genericità degli obblighi informativi; inoltre, la verifica può estendersi a circostanze anche di anni precedenti una volta autorizzata sulla base dei dati disponibili.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La ricorrente non deduceva la violazione del termine di 60 giorni per l’emissione dell’avviso, sicché la censura non era utile nei termini prospettati.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 25
Richiamati dalla ricorrente per contestare la ricostruzione dell’Ufficio sulle operazioni e sull’IVA, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili per carenza di autosufficienza e tentativo di rivalutazione del merito.
artt. 2729 e 2697 c.c.
Richiamati in relazione alla prova della fittizietà dei fornitori e della congruità dei prezzi; la Corte ha escluso che la censura potesse essere esaminata per difetto di autosufficienza e perché diretta a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato per la deducibilità dei costi; la relativa doglianza è stata respinta come inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Il ricorso è stato scrutinato alla luce dei vari vizi dedotti; la Corte ha ritenuto che molte censure, pur formalmente di violazione di legge o omesso esame, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e fossero quindi inammissibili.
art. 36 d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in L. 22 marzo 1995, n. 85
Norma sul regime del margine; la Corte ribadisce che si tratta di regime speciale, facoltativo e derogatorio, da interpretare restrittivamente e applicare rigorosamente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il difetto di motivazione della sentenza tributaria, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; la censura è stata respinta nei limiti in cui pretendeva una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme agli altri vizi di motivazione; la doglianza è stata dichiarata inammissibile o infondata.
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
Invocato per sostenere la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6, 7
Richiamati in tema di sanzioni; le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili perché non adeguatamente specificate e autosufficienti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per omessa pronuncia su sanzioni e costi; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per difetto di autosufficienza.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato unitamente all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia; la censura non è stata accolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- In cassazione, le censure che presuppongono la valutazione di documenti, verbali o altri atti processuali devono essere formulate in modo autosufficiente, con puntuale trascrizione o localizzazione degli elementi rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito mediante la prospettazione formale di violazioni di legge che, in realtà, mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove.
- Le doglianze relative a violazioni di obblighi procedimentali dell’Amministrazione finanziaria devono indicare specificamente la regola violata e dimostrare la concreta decisività della lesione; una generica lamentela di mancata informazione non basta a invalidare l’accertamento.
- Il regime del margine IVA è un regime speciale, facoltativo e derogatorio, che va interpretato restrittivamente; se l’Ufficio contesta elementi oggettivi e specifici che ne escludono l’applicazione, il contribuente deve provare la propria buona fede e l’uso della massima diligenza esigibile.
- Nella compravendita di veicoli usati, la verifica dei precedenti intestatari e della provenienza del bene è elemento rilevante per stabilire se l’IVA sia già stata assolta a monte e se sia applicabile il regime del margine; quando i precedenti operatori appartengono al settore di noleggio o leasing, può operare la presunzione dell’avvenuta detrazione dell’imposta.
- L’eventuale adesione del contribuente a indicazioni errate dell’Amministrazione finanziaria non elimina di per sé l’obbligo di corrispondere il tributo dovuto in base alla corretta applicazione della legge.
- Per i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non è sufficiente, ai fini della deducibilità, il solo coinvolgimento consapevole del cessionario nella frode; resta necessario verificare i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità del costo.
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