Direttiva 2002/61
Direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/61/CE modifica la direttiva 76/769/CEE introducendo restrizioni armonizzate sui coloranti azoici impiegati in prodotti tessili e in cuoio. L’obiettivo è proteggere la salute umana e, al tempo stesso, eliminare ostacoli al mercato interno derivanti da discipline nazionali divergenti. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le nuove misure entro l’11 settembre 2003 e rinvia alla Commissione l’adozione dei metodi di prova necessari per l’applicazione delle restrizioni.
Modifica della direttiva 76/769/CEE per vietare o limitare l'uso di alcuni coloranti azoici nei prodotti tessili e in cuoio che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri quanto al recepimento e all'applicazione delle nuove restrizioni inserite nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. L'ambito materiale riguarda i prodotti tessili e in cuoio tinti con taluni coloranti azoici, nonché l'elenco delle ammine aromatiche correlate riportato nel punto 43 dell'appendice. È previsto un regime transitorio specifico per gli articoli tessili prodotti con fibre riciclate, limitatamente ai residui di precedenti colorazioni e fino al 1º gennaio 2005, con concentrazione massima di 70 ppm per le ammine elencate.
Direttiva 2002/61/CE: restrizioni sui coloranti azoici
La direttiva 2002/61/CE interviene sulla direttiva 76/769/CEE per introdurre una disciplina armonizzata relativa ai coloranti azoici impiegati nei prodotti tessili e in cuoio. La misura è giustificata dall’esigenza di tutelare la salute umana, poiché tali prodotti possono rilasciare arilammine potenzialmente cancerogene, e di ridurre le divergenze normative tra Stati membri che ostacolano il mercato interno.
Finalità e base giuridica
La direttiva si fonda sull’articolo 95 del Trattato CE e si colloca nell’ambito del ravvicinamento delle legislazioni nazionali per il funzionamento del mercato interno. I considerando richiamano in particolare:
- la necessità di un livello elevato di tutela della salute e dei consumatori;
- la preoccupazione scientifica per il potenziale cancerogeno dei prodotti tessili e del cuoio tinti con alcuni coloranti azoici;
- l’opportunità di modificare l’allegato I della direttiva 76/769/CEE per armonizzare le restrizioni nazionali già esistenti.
Ambito materiale della disciplina
La direttiva riguarda i coloranti azoici pericolosi utilizzati nei prodotti tessili e in cuoio. L’obiettivo sostanziale è vietarne l’uso e impedire la commercializzazione di alcuni prodotti tinti con tali sostanze, al fine di prevenire il rilascio di ammine aromatiche considerate rischiose per la salute.
Modifica della direttiva 76/769/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE come indicato nell’allegato della direttiva 2002/61/CE. Nell’appendice viene aggiunto il punto 43 dedicato ai "coloranti azoici" e all’elenco delle ammine aromatiche rilevanti.
Il contenuto tecnico dell’allegato è richiamato dalla direttiva come elemento essenziale della nuova restrizione, ma nel testo fornito non sono riportati i valori dettagliati della tabella sostitutiva.
Metodi di prova
L’articolo 2 affida alla Commissione l’adozione dei metodi di prova necessari per applicare il punto 43 dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, secondo la procedura dell’articolo 2 bis di tale direttiva. I considerando precisano che:
- i metodi di prova devono essere armonizzati;
- è preferibile che siano elaborati a livello europeo;
- il CEN può svolgere un ruolo nell’elaborazione tecnica;
- i metodi di prova dovranno essere riesaminati alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, anche per l’analisi del 4-amino azobenzene.
Regime transitorio per il riciclo dei tessili
Un considerando introduce una deroga/transizione importante per gli articoli tessili prodotti con fibre riciclate. Per tali prodotti è prevista una concentrazione massima di 70 ppm per le ammine elencate nel punto 43 dell’appendice, limitatamente ai casi in cui le ammine derivino da residui di precedenti colorazioni delle stesse fibre.
Questo regime transitorio vale fino al 1º gennaio 2005 e risponde all’esigenza di non ostacolare il riciclaggio dei tessili, considerato utile per l’ambiente.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 3 impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adottare e pubblicare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’11 settembre 2003.
Inoltre:
- le misure nazionali si applicano a decorrere dall’11 settembre 2003;
- gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione;
- gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredati di un riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
Coordinamento con altre norme e profili di tutela
Il considerando 10 chiarisce che la direttiva non pregiudica le norme comunitarie sulle prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE e le direttive particolari adottate in base ad essa, tra cui la direttiva 90/394/CEE e la direttiva 98/24/CE.
Per i professionisti, la direttiva è rilevante soprattutto perché:
- introduce una restrizione armonizzata di prodotto;
- richiede adeguamenti regolatori nazionali entro una data precisa;
- rinvia a successivi metodi di prova tecnici per l’effettiva applicazione del divieto;
- contiene un’attenzione specifica al riciclo dei tessili e al relativo regime transitorio.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE secondo quanto stabilito nell’allegato della direttiva 2002/61/CE. La modifica introduce nuove restrizioni sui coloranti azoici pericolosi applicabili ai prodotti tessili e in cuoio.
Adozione dei metodi di prova
L’articolo 2 prevede che i metodi di prova per l’applicazione del punto 43 dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE siano adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 2 bis della stessa direttiva. I considerando precisano che tali metodi dovrebbero essere armonizzati e preferibilmente elaborati a livello europeo, eventualmente dal CEN.
Obblighi di recepimento e applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’11 settembre 2003 e di applicarle dalla medesima data. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
Regime transitorio per fibre riciclate
Nei considerando è previsto che agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate si applichi, in via transitoria fino al 1º gennaio 2005, una concentrazione massima di 70 ppm per le ammine elencate nel punto 43 dell’appendice della direttiva 76/769/CEE, quando le ammine derivino da residui di precedenti colorazioni delle stesse fibre.
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