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Direttiva 2002/51

Direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione della Commissione - Dichiarazione complementare della Commissione

Normativa europea32002L0051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/51/CE introduce una riduzione dei valori limite di emissione per i veicoli a motore a due o tre ruote, modificando la direttiva 97/24/CE. Essa impone agli Stati membri divieti di rifiuto dell’omologazione e dell’immissione sul mercato per i veicoli conformi, ma anche obblighi di rifiuto per i veicoli non conformi, con scadenze progressive tra il 2003 e il 2008. La disciplina è integrata da regole su incentivi fiscali, controllo della conformità in circolazione, durata dei dispositivi antinquinamento, misurazione di CO2 e nuove prescrizioni tecniche su cicli di prova, dispositivi di manipolazione e combustibili di riferimento.

Riduzione dei limiti di emissione inquinante dei veicoli a motore a due o tre ruote e modifica della direttiva 97/24/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai veicoli a motore a due o tre ruote soggetti a omologazione CE ai sensi della direttiva 92/61/CEE e della direttiva 97/24/CE, inclusi motocicli, ciclomotori, tricicli e quadricicli, con regole specifiche per talune categorie come i motocicli trial ed enduro e per i veicoli nuovi o nuovi tipi immessi nel mercato dell’Unione. Incide sugli Stati membri quanto all’omologazione, all’immatricolazione, alla vendita e all’immissione in circolazione dei veicoli, nonché sugli incentivi fiscali e sulle verifiche di conformità. Sono previste esclusioni/deroghe temporanee per specifiche categorie e scadenze differenziate, tra cui i motocicli trial ed enduro e i tipi di veicoli di cui nell’Unione non si vendono più di 5000 esemplari annui.

Direttiva 2002/51/CE sulla riduzione delle emissioni dei veicoli a motore a due o tre ruote

La direttiva interviene nel quadro della politica ambientale e dell’omologazione dei veicoli per ridurre in modo progressivo le emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o tre ruote. Essa modifica la direttiva 97/24/CE, fissando nuovi valori limite, nuove scadenze di omologazione e di mercato, nonché ulteriori richieste di intervento alla Commissione per le fasi successive.

Obiettivi e ratio dell’intervento

La finalità espressa è la riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o tre ruote mediante l’abbassamento dei valori limite. Dai considerando emerge che la misura risponde all’esigenza, già presente nel quinto programma d’azione ambientale, di compiere ulteriori sforzi per ridurre le emissioni del trasporto stradale. La direttiva si fonda anche sull’idea che un’azione armonizzata a livello comunitario sia preferibile rispetto a iniziative frammentate degli Stati membri.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i veicoli a motore a due o tre ruote soggetti al sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 92/61/CEE e dalle direttive particolari richiamate, in particolare la direttiva 97/24/CE. Sono toccati motocicli, ciclomotori, tricicli e quadricicli, con regole specifiche per i motocicli trial ed enduro e con una deroga temporale per i tipi di veicoli venduti in quantitativi non superiori a 5000 esemplari annui nell’Unione.

Regime di omologazione e accesso al mercato

Dal 1° aprile 2003 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, né l’immatricolazione o la vendita, per motivi attinenti all’inquinamento atmosferico, ai veicoli conformi alla direttiva 97/24/CE. Parallelamente, devono rifiutare l’omologazione dei tipi non conformi. Per la prova di tipo I vengono richiamati i valori limite della casella A della tabella del capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE.

Dal 1° luglio 2004 scatta un ulteriore livello di esclusione dal mercato: gli Stati membri cessano di considerare validi i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi e devono rifiutare immatricolazione, vendita e immissione in circolazione. Per i motocicli trial ed enduro, tuttavia, le date sono anticipate al 1° gennaio 2004 e al 1° luglio 2005. La direttiva fornisce inoltre definizioni tecniche delle due categorie, basate su altezza sella, luce da terra, capacità del serbatoio e rapporto di trasmissione.

Seconda fase di riduzione dei limiti

Dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli non conformi alla direttiva 97/24/CE, applicando per la prova di tipo I i valori della casella B della tabella del capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5. Dal 1° gennaio 2007 devono inoltre cessare la validità dei certificati di conformità e il mercato deve essere chiuso ai veicoli nuovi non conformi.

Per i tipi di veicoli di cui nell’Unione non si vendono più di 5000 esemplari all’anno, l’entrata in vigore di questo blocco è differita al 1° gennaio 2008. La direttiva prefigura così una progressione a fasi, con una prima soglia nel 2003 e una seconda, più severa, nel 2006.

Incentivi fiscali e margine di discrezionalità degli Stati membri

Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali, ma solo per veicoli conformi alla direttiva 97/24/CE e solo se tali incentivi rispettano condizioni rigorose. Essi devono essere calibrati in modo da non superare il costo aggiuntivo delle tecnologie necessarie e devono cessare al momento in cui i rispettivi valori limite divengono obbligatori. La direttiva ammette dunque un margine nazionale, ma lo subordina a condizioni di non distorsione del mercato interno e a un dovere di informazione della Commissione.

Durata dei dispositivi antinquinamento e conformità in uso

L’articolo 5 introduce l’esigenza che l’omologazione confermi la funzionalità dei dispositivi antinquinamento per l’intero normale ciclo di vita del veicolo, fino a 30000 km, con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi. La Commissione è incaricata di presentare entro il 31 dicembre 2002 una proposta di regolamentazione integrativa che definisca il concetto di "normale ciclo di vita".

L’articolo 6 rafforza la logica della conformità in circolazione: i certificati di omologazione devono essere condizionati alla conferma della funzionalità dei dispositivi antinquinamento in condizioni normali di esercizio e per veicoli correttamente manutenuti e utilizzati. La futura disciplina integrativa dovrà stabilire, se del caso, criteri di controllo, criteri di selezione dei veicoli, modalità di prova, rimedio dei difetti e gratuità per il proprietario o detentore. In tale sede la Commissione deve valutare con attenzione gli effetti sulle PMI.

CO2 e consumo di carburante

L’articolo 7 introduce un obbligo autonomo di rilevazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante ai fini dell’omologazione. Dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri non possono rilasciare l’omologazione CE o nazionale se tali dati non sono stati misurati secondo le disposizioni pertinenti. Dal 1° gennaio 2007, per i motocicli nuovi con cilindrata superiore a 150 cc, i certificati di conformità non sono più validi se le emissioni e il consumo non sono stati rilevati correttamente.

Mandati alla Commissione e sviluppo tecnico futuro

L’articolo 8 è una disposizione di grande rilievo programmatico. Esso impone alla Commissione di esaminare l’adozione di norme più severe, tenendo conto dello sviluppo delle tecnologie di controllo delle emissioni, della fattibilità tecnica ed economica, del nuovo ciclo di prova più rappresentativo, dell’armonizzazione mondiale, delle emissioni di particolato, della durata dei veicoli in servizio, dell’avviamento a freddo, dell’OBD, delle emissioni evaporative, della sostituzione dei catalizzatori e dell’impatto sulle piccole serie e sui piccoli produttori.

Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione deve inoltre presentare proposte specifiche: un metodo di prova per il particolato applicabile alle nuove omologazioni dal 1° gennaio 2004; valori limite vincolanti per la seconda fase dal 2006; l’obbligo di misurare la CO2 in omologazione; prescrizioni sulla durata; controlli di conformità dei veicoli in circolazione; una nuova fase III per i ciclomotori. È prevista anche una proposta per introdurre il ciclo di prova su scala mondiale come procedura alternativa di omologazione nella seconda fase, con potenziale evoluzione verso l’unica procedura valida nelle fasi successive.

Modifiche tecniche alla direttiva 97/24/CE

L’allegato modifica in modo dettagliato il capitolo 5 della direttiva 97/24/CE. Vengono aggiornate le definizioni di inquinanti gassosi e introdotte le definizioni di "impianto di manipolazione" e di "strategie contraddittorie di riduzione delle emissioni". Viene rafforzato il divieto di defeat device e vengono previste eccezioni limitate per protezione del motore, avviamento a freddo, preriscaldamento e motivi di sicurezza o efficienza ridotta.

La prova di tipo I viene riscritta come controllo del valore medio allo scarico degli inquinanti gassosi in zona urbana a traffico denso, con regole per banco dinamometrico, diluizione dei gas, numero di prove, tolleranze e riduzione del numero di test in presenza di risultati particolarmente bassi. La prova di tipo II passa a includere il controllo del monossido di carbonio al minimo e la raccolta di dati utili al controllo tecnico, con registrazione della velocità del motore e della temperatura dell’olio.

Sono inoltre aggiornati i criteri di conformità della produzione, le regole di precondizionamento e analisi dei campioni, nonché le specifiche del carburante di riferimento, rinviando alla direttiva 70/220/CEE per benzina e gasolio.

Recepimento e decorrenze

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° aprile 2003, informando immediatamente la Commissione e inserendo un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.

Profili pratici per il professionista

Per gli operatori italiani la direttiva implica un progressivo irrigidimento degli standard di omologazione e commercializzazione dei veicoli a due o tre ruote, con impatto su costruttori, importatori, concessionari e consulenti tecnici/fiscali. Rilevano in particolare: la gestione delle tempistiche di mercato, la documentazione di conformità, l’eventuale accesso a incentivi fiscali nazionali, la predisposizione dei test e dei dati tecnici richiesti e l’adeguamento delle strategie di prodotto in vista delle fasi successive e dei futuri atti integrativi della Commissione.

Disposizioni principali

Finalità di riduzione delle emissioni

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a ridurre il livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote abbassando i valori limite di tali emissioni. Il contesto dei considerando evidenzia l’obiettivo di ulteriore riduzione delle emissioni nel quadro della politica ambientale comunitaria e della necessità di un’azione armonizzata a livello UE.

Divieti e obblighi degli Stati membri in materia di omologazione e immissione sul mercato

L’articolo 2 prevede che, dal 1° aprile 2003, gli Stati membri non possano rifiutare l’omologazione CE, né rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione, per motivi connessi all’inquinamento atmosferico, dei veicoli conformi alla direttiva 97/24/CE. Dal medesimo termine devono invece rifiutare l’omologazione CE per i tipi di veicolo non conformi, applicando per la prova di tipo I i valori limite della casella A della tabella del capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE.

Scadenze per i veicoli nuovi e regime speciale per trial ed enduro

Sempre l’articolo 2 dispone che dal 1° luglio 2004 gli Stati membri cessino di considerare validi i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi e ne rifiutino immatricolazione, vendita o immissione in circolazione; per la prova di tipo I dei ciclomotori si applicano i valori della seconda casella della tabella del capitolo 5, allegato I, punto 2.2.1.1.3, mentre per motocicli e tricicli i valori della casella A della tabella del capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5. Per i motocicli trial ed enduro, le date sono anticipate al 1° gennaio 2004 per il paragrafo 2 e al 1° luglio 2005 per il paragrafo 3, con definizioni tecniche specifiche delle due categorie.

Seconda fase vincolante dal 2006 e deroga per veicoli a bassa diffusione

L’articolo 3 introduce dal 1° gennaio 2006 l’obbligo per gli Stati membri di rifiutare l’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli non conformi alla direttiva 97/24/CE, usando per la prova di tipo I i valori della casella B della tabella del capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5. Dal 1° gennaio 2007 devono cessare la validità dei certificati di conformità e rifiutare immatricolazione, vendita e immissione in circolazione dei veicoli nuovi non conformi; per i tipi di veicoli di cui nell’Unione non si vendono più di 5000 esemplari all’anno la data è posticipata al 1° gennaio 2008.

Incentivi fiscali

L’articolo 4 consente agli Stati membri di prevedere incentivi fiscali soltanto per veicoli conformi alla direttiva 97/24/CE e subordinati a condizioni alternative: o riguardano tutti i veicoli nuovi conformi anticipatamente ai valori obbligatori della casella A e cessano quando tali valori diventano cogenti per i nuovi veicoli, oppure si applicano a tutti i veicoli nuovi anticipatamente conformi ai valori vincolanti della casella B e cessano quando tali valori diventano vincolanti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2. Gli incentivi devono essere inferiori al costo supplementare delle soluzioni tecniche e la Commissione deve essere informata tempestivamente dei progetti di istituzione o modifica.

Durata dei dispositivi antinquinamento e proposta integrativa sulla "vita normale"

L’articolo 5 prevede che i certificati di omologazione confermino anche la funzionalità dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita del veicolo, dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi, fino a 30000 km. La Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 2002 una proposta di regolamentazione integrativa che definisca il concetto di "normale ciclo di vita", prestando particolare attenzione agli effetti sulle PMI.

Conformità in circolazione e controlli sul terreno

L’articolo 6 subordina, dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi, i certificati di omologazione alla conferma della funzionalità dei dispositivi antinquinamento nel normale ciclo di vita del veicolo in normali condizioni di esercizio, cioè per veicoli in circolazione correttamente manutenuti e usati. La Commissione deve presentare una proposta integrativa che definisca il normale ciclo di vita e, se del caso, disciplini criteri di controllo, scelta dei veicoli, prove, eliminazione dei difetti e gratuità per il proprietario o detentore.

Misurazione di CO2 e consumo di carburante

L’articolo 7 stabilisce che dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri non possano rilasciare l’omologazione CE né quella nazionale se le emissioni di CO2 e il consumo di carburante non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti. Dal 1° gennaio 2007, per i nuovi motocicli oltre 150 cc, i certificati di conformità non sono più considerati validi e i veicoli non conformi devono essere esclusi da immatricolazione, vendita e immissione in circolazione per motivi ambientali.

Mandati alla Commissione per fasi successive e nuovi cicli di prova

L’articolo 8 impone alla Commissione di esaminare ulteriori norme più severe, tenendo conto dello sviluppo tecnico, della fattibilità economica, del nuovo ciclo di prova più rappresentativo, dell’armonizzazione mondiale, delle emissioni di particolato, della durata e conformità dei veicoli in servizio, di OBD, avviamento a freddo, sostituzione dei catalizzatori e impatto sulle piccole serie e sui piccoli produttori. Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione deve presentare proposte sul metodo di prova per il particolato, sui valori limite vincolanti per la seconda fase dal 2006, sull’obbligo di misurare la CO2, su prescrizioni di durata e controlli in circolazione, e su una nuova fase III per i ciclomotori. È inoltre prevista una proposta per l’introduzione del ciclo di prova su scala mondiale come procedura alternativa di omologazione per la seconda fase dal 2006, destinata a diventare poi la procedura regolare e, successivamente, l’unica.

Modifica della direttiva 97/24/CE e allegati tecnici

L’articolo 9 dispone la modifica del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE secondo l’allegato della direttiva. L’allegato aggiorna definizioni tecniche, introduce il divieto di defeat device e di strategie contraddittorie di controllo delle emissioni, ridefinisce la prova di tipo I e la prova di tipo II, modifica le modalità di conformità della produzione, disciplina la documentazione tecnica del costruttore e aggiorna le specifiche dei carburanti di riferimento, rinviando alla direttiva 70/220/CEE per benzina e gasolio.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 10 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° aprile 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, con immediata informazione alla Commissione e con riferimento alla direttiva negli atti di recepimento. L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 12 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasportiomologazione dei veicolifiscalitàqualità dell'aria

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