Ordinanza n. 41/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. P-RE/L/N/-OMISSIS- emesso in data 9.02.2022 e comunicato il 12.09.2025, col quale la Prefettura di Reggio Emilia ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del sig. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione cautelare riguarda le modalità di comunicazione del preavviso di rigetto e, più in generale, la mancata rinnovazione della comunicazione nei confronti di un cittadino straniero in condizioni di precarietà abitativa o comunque parzialmente impossibilitato a ricevere gli atti presso l'indirizzo dichiarato. Il giudice ha valorizzato i doveri di correttezza e buona fede dell'Amministrazione, in considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti, riconducibili a diritti fondamentali della persona.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame e ha sospeso medio tempore il provvedimento di rigetto. Ha ordinato alla Prefettura di Reggio Emilia di notificare al ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il preavviso di rigetto e di consentire il termine di cui all'art. 10-bis l. 241/1990 per la presentazione delle osservazioni. La Prefettura dovrà quindi concludere il procedimento, entro venti giorni dalla ricezione delle osservazioni o dal decorso del termine per presentarle, con un nuovo provvedimento di conferma o di revoca del rigetto impugnato. La trattazione della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026. Le spese di lite sono state rinviate all'esito della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale dell'istanza di sospensione esaminata dal TAR.
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine previsto per la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto deve essere rispettato nel rinnovato procedimento imposto alla Prefettura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nei procedimenti in materia di immigrazione, quando il destinatario è uno straniero in condizioni di precarietà abitativa o comunque parzialmente impossibilitato a ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo dichiarato, i doveri di correttezza e buona fede dell'Amministrazione impongono, a fronte della delicatezza degli interessi coinvolti, di procedere almeno a una seconda notificazione, eventualmente previa effettuazione di nuove ricerche.
- In presenza di una comunicazione procedimentale non adeguatamente portata a conoscenza del destinatario straniero, la tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame, con sospensione provvisoria dell'atto conclusivo e rinnovazione del preavviso di rigetto, nel rispetto del termine per le osservazioni previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.
- L'accoglimento cautelare ai fini del riesame consente al giudice di fissare all'Amministrazione termini puntuali per la rinnovazione della comunicazione procedimentale e per la conclusione del procedimento con un nuovo provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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