Cassazione Penale, Sentenza n. 27307/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14 marzo 2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere; unico motivo relativo a violazione di legge e vizio di motivazione esclusivamente sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura (assenza di esigenze cautelari e possibilità di misure meno afflittive). Successivamente la difesa ha rinunciato al ricorso allegando un accordo transattivo con le persone offese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e reiterativo e ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari: Costarelli è stato ritenuto responsabile in via provvisoria dei reati di estorsione (art. 629 c.p.) aggravata dall'art. 416-bis.1 c.p. e collocato in un contesto mafioso persistente, con precedenti condanne e comportamenti recenti (tentativo di convincere la vittima a pagare nel 2020). La presunzione di necessità della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non è stata superata dalla difesa; la situazione familiare allegata non è risultata idonea a escludere il pericolo di reiterazione. La rinuncia alla impugnazione ha comunque determinato l'inammissibilità; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Estorsione: la condotta è stata ritenuta, in via provvisoria, riconducibile a tale fattispecie e valutata ai fini del pericolo di reiterazione.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante/elemento relativo all'appartenenza al contesto mafioso: ha inciso sulla valutazione della pericolosità sociale e sulla presunzione di esigenze cautelari.
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Indica che talune fattispecie (collegate alla criminalità organizzata) comportano una presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione di necessità della custodia cautelare per reati connessi alla criminalità organizzata può essere superata solo con elementi oggettivi e concreti che dimostrino la rescissione del legame con il sodalizio; la difesa non ha fornito tali elementi.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento agli adempimenti della Cancelleria a seguito del provvedimento della Corte (menzionato nella decisione per la trasmissione degli atti).
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in Cassazione, se validamente formalizzata, comporta in genere l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito.
- Nei casi connessi alla criminalità organizzata (art. 416-bis e connessi), opera una presunzione relativa della necessità della custodia cautelare: per ottenere misure meno afflittive l'indagato deve fornire elementi oggettivi, concreti e di segno contrario che dimostrino la recisione dei legami con il sodalizio.
- La genericità e la reiterazione di censure sulle esigenze cautelari rendono il motivo inammissibile; le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione di merito.
- Precedenti condanne e comportamenti recenti riconducibili al medesimo contesto criminoso rafforzano il pericolo di reiterazione e giustificano la detenzione preventiva anche quando sono dedotte condizioni personali o familiari a favore della scarcerazione.
- Accordi civili o transazioni con le persone offese non sempre incidono sul dibattito pubblico penale circa le esigenze cautelari, specie se resta il pericolo di reiterazione o il vincolo con l'organizzazione criminale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27088/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27089/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27090/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27091/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27092/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27093/2023 del 22/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →