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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02477/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso, ha cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato tardivo l'appello dell'Ufficio e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame del merito della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2012 nei confronti di una società cooperativa. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso. L'Ufficio aveva quindi proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, e la falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non aveva considerato la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dalla norma agevolativa. La Corte ha rilevato che, applicando la sospensione di nove mesi prevista dall'art. 6, comma 11, e la sospensione feriale dei termini, in quanto parzialmente sovrapposte e non cumulabili integralmente, il termine per impugnare scadeva il 17 febbraio 2020; poiché l'appello era stato notificato il 13 febbraio 2020, esso era tempestivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato prospettato come vizio processuale per violazione di norme sul computo dei termini di impugnazione e conseguente erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 6 D.L. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018

    La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dalla disposizione deve essere considerata nel calcolo del termine per impugnare e, nei casi di sovrapposizione, non si cumula con la sospensione feriale oltre i limiti derivanti dalla coincidenza dei periodi.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine semestrale per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, ma va computato tenendo conto delle sospensioni normative applicabili.

  • art. 1 L. n. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini processuali opera anche nel giudizio tributario, ma non si cumula integralmente con la sospensione straordinaria quando i periodi coincidono o si sovrappongono.

  • art. 16, comma 1, D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014

    È richiamato come norma che ha novellato il testo sulla sospensione feriale dei termini.

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    Se la scadenza cade di sabato, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nel calcolo del termine di impugnazione occorre considerare le sospensioni dei termini previste da norme speciali e quella feriale, evitando duplicazioni quando i periodi di sospensione coincidono o si sovrappongono.
  • La sospensione straordinaria dei termini introdotta per specifiche procedure tributarie può incidere sul termine di cui all'art. 327 c.p.c., rendendo tempestivo un gravame che, senza tale sospensione, risulterebbe tardivo.
  • Se la scadenza del termine processuale cade di sabato, opera la proroga al primo giorno feriale successivo.
  • La declaratoria di inammissibilità per tardività è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia erroneamente omesso di applicare le sospensioni normative rilevanti nel computo del termine di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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